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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1563 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , con l'avv. BARBARA LONDI, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. con l'avv. FILOMENA LINA PELLIZZI presso Parte_2 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cumulo domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto ex artt. 473 bis.49 e 51
c.p.c..
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.11.2025, , sposati con Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 01.07.2007 a Poggio a Caiano (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Poggio a Caiano (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte II,
Serie A, atto n. 15- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale cumulativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia in data 17.06.2012; (2) che Per_1 la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Poggio a Caiano (PO) via Europa n. 58, nell'immobile
1 di proprietà dei coniugi;
(3) che svolge la professione di operaio con una retribuzione Parte_1 mensile di € 2.200,00 e è operaia con una retribuzione mensile di € 1.300,00; (4) Parte_3 che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno al punto da rendere la convivenza non più tollerabile.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(giusto matrimonio contratto con rito concordatario, in data 01.07.2007, nel Comune di
[...]
Poggio a Caiano (PO), con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Poggio a
Caiano a al n. 15, parte 2 Serie A – anno 2007. 3. Affidare la figlia minore in modo Persona_2 condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia Per_1 avrà la residenza abituale presso la casa familiare, sita in Poggio a Caiano (PO) via Europa n. 58.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La figlia potrà vedere
e intrattenersi con la madre e/o con il padre quando vorrà previa comunicazione, ai soli fini organizzativi, che dovrà essere preventivamente comunicata al genitore presso la quale la figlia è in quel giorno collocata. Il tutto nel rispetto, in primis, degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia. I coniugi concordano che la figlia incontrerà e resterà con i genitori secondo il seguente calendario da intendersi valido su una turnazione che via via andrà ripetendosi: 1° settimana la figlia starà con la madre il lunedì e il martedì ivi pernottandovi;
il mercoledì e il giovedì con il padre pernottandovi;
dal venerdì fino al lunedì mattina con la madre, con i relativi pernottamenti;
2° settimana lunedì e il martedì con il padre ivi pernottandovi;
il mercoledì e il giovedì con la madre ivi pernottandovi;
dal venerdì al lunedì mattina con il padre, con i relativi pernottamenti, così via via le settimane successive;
per quanto riguarda le festività la minore le trascorrerà alternandosi un anno
(1) con un genitore e uno (1) con l'altro; per quanto riguarda il giorno di Natale la figlia Per_1 trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; le vacanze estive la minore le trascorrerà
15 giorni con la madre e gli altri 15 giorni con il padre, comunque, secondo quanto i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro.
4. I coniugi si obbligano, in primis, a rispettare i desideri di circa i pernottamenti presso la madre dando alla minore il tempo che le servirà per Per_1 abituarsi a questo cambiamento. Nell'ipotesi in cui questo tempo fosse di alcuni mesi e la figlia
2 rimanesse a vivere pressoché sempre nella casa familiare con il padre, la madre conguaglierà al padre le maggior spese che lo stesso sosterrebbe per alimenti e utenze domestiche aumentando la propria quota di partecipazione alle spese tutte afferenti la minore ovvero sostenendone lei il 70%.
5. Assegnare la casa familiare sita in Poggio a Caiano (PO) via Europa n. 58, rappresentata al
Catasto fabbricati di detto Comune in Foglio 3, particelle : 1106 subalterno 4 categoria A/2 classe
5 vani 8 rendita catastale € 1.032,90; e subalterno 14 categoria A/6 classe 5 consistenza in mq 32 rendita di € 142,13 a nato a [...] il [...] , Codice Fiscale: Parte_1
, residente in [...] con ogni arredo e C.F._1 pertinenza, che vi abiterà assieme alla figlia ( doc. all. n. 7). Entrambi i proprietari si Persona_2 obbligano a non iscrivere ipoteca a garanzia di richieste di credito personali sull'abitazione coniugale come sopra identificata. Al raggiungimento della maggiore età della figlia entrambi i genitori si riservano il diritto di prelazione nell'acquisto del 50% della quota di comproprietà, qualora uno dei due decidesse di vendere la sua quota. Le spese ordinarie di manutenzione della casa coniugale saranno poste a carico del sig. fino a quando la casa resterà allo Parte_1 stesso assegnata. Al momento in cui la sig.ra si allontanerà dalla casa coniugale il Parte_2 signor è autorizzato a cambiare le serrature di casa. La Signora Parte_1 Parte_2 dichiara di aver asportato da detta abitazione tutti si suoi effetti personali e si obbliga, entro tre mesi dall'omologa della separazione, a trasferire la propria residenza in altra abitazione. 6) Disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della figlia mantenendola Per_1 quando la figlia si trova presso di loro. Entrambi i coniugi concordano che provvederanno a sostenere al 50% tra di loro tutte le spese, ordinatarie e straordinarie, afferenti la minore Per_1
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, scolastiche – compresa la mensa,
i libri, il corredo scolastico ecc. ecc - mediche, ludiche, sportive, cura della persona, gite scolastiche
o con amici ecc. ecc). Il coniuge non anticipatario della spesa dovrà rimborsarla all'altro coniuge entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che gli verrà avanzata in forma scritta anche mediante semplice scambio di sms via whatsapp. 7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emanando provvedimento, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 8) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
9) Le spese di assistenza legale faranno carico per intero a ciascun coniuge nei confronti del proprio professionista”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al
Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti
3 hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento, collocamento e mantenimento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa familiare da assegnare al padre e mantenimento diretto da parte dei genitori per il tempo in cui la figlia si trova presso ciascuno di loro. Il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del
16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma
4 delle condizioni già formulate con riferimento al divorzio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, di domande di contributo economico in favore proprio e dei figli al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale tra e sposati Parte_1 Parte_2 con matrimonio civile a Poggio a Caiano (PT) in data 01.07.2025, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 15;
- OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di legge;
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà la residenza abituale presso la casa Per_1 familiare, sita in Poggio a Caiano (PO) via Europa n. 58. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La figlia potrà vedere e intrattenersi con la madre e/o con il padre quando vorrà previa comunicazione, ai soli fini organizzativi, che dovrà essere preventivamente comunicata al genitore presso la quale la figlia è in quel giorno collocata. Il tutto nel rispetto, in primis, degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia. I coniugi concordano che la figlia incontrerà e resterà con i genitori secondo il seguente calendario da intendersi valido su una
5 turnazione che via via andrà ripetendosi: 1° settimana la figlia starà con la madre il lunedì e il martedì ivi pernottandovi;
il mercoledì e il giovedì con il padre pernottandovi;
dal venerdì fino al lunedì mattina con la madre, con i relativi pernottamenti;
2° settimana lunedì e il martedì con il padre ivi pernottandovi;
il mercoledì e il giovedì con la madre ivi pernottandovi;
dal venerdì al lunedì mattina con il padre, con i relativi pernottamenti, così via via le settimane successive;
per quanto riguarda le festività la minore le trascorrerà alternandosi un anno (1) con un genitore e uno (1) con l'altro; per quanto riguarda il giorno di Natale la figlia trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena Per_1 con l'altro; le vacanze estive la minore le trascorrerà 15 giorni con la madre e gli altri 15 giorni con il padre, comunque, secondo quanto i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro.
4. I coniugi si obbligano, in primis, a rispettare i desideri di circa i pernottamenti presso la Per_1 madre dando alla minore il tempo che le servirà per abituarsi a questo cambiamento. Nell'ipotesi in cui questo tempo fosse di alcuni mesi e la figlia rimanesse a vivere pressoché sempre nella casa familiare con il padre, la madre conguaglierà al padre le maggior spese che lo stesso sosterrebbe per alimenti e utenze domestiche aumentando la propria quota di partecipazione alle spese tutte afferenti la minore ovvero sostenendone lei il 70%.
5. Assegnare la casa familiare sita in Poggio a Caiano (PO) via Europa n. 58, rappresentata al Catasto fabbricati di detto Comune in Foglio 3, particelle : 1106 subalterno 4 categoria A/2 classe 5 vani 8 rendita catastale € 1.032,90; e subalterno 14 categoria A/6 classe 5 consistenza in mq 32 rendita di €
142,13 a nato a [...] il [...] , Codice Fiscale : , Parte_1 C.F._1 residente in [...] con ogni arredo e pertinenza, che vi abiterà assieme alla figlia ( doc. all. n. 7). Entrambi i proprietari si obbligano a non iscrivere Persona_2 ipoteca a garanzia di richieste di credito personali sull'abitazione coniugale come sopra identificata.
Al raggiungimento della maggiore età della figlia) entrambi i genitori si riservano il diritto di prelazione nell'acquisto del 50% della quota di comproprietà, qualora uno dei due decidesse di vendere la sua quota. Le spese ordinarie di manutenzione della casa coniugale saranno poste a carico del sig. fino a quando la casa resterà allo stesso assegnata. Al momento in cui la sig.ra Parte_1 si allontanerà dalla casa coniugale il signor è autorizzato a cambiare Parte_2 Parte_1 le serrature di casa. La Signora dichiara di aver asportato da detta abitazione tutti si Parte_2 suoi effetti personali e si obbliga, entro tre mesi dall'omologa della separazione, a trasferire la propria residenza in altra abitazione.
6) Disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della figlia Per_1 mantenendola quando la figlia si trova presso di loro. Entrambi i coniugi concordano che provvederanno a sostenere al 50% tra di loro tutte le spese, ordinatarie e straordinarie, afferenti la minore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, scolastiche – Per_1
6 compresa la mensa, i libri, il corredo scolastico ecc. ecc - mediche, ludiche, sportive, cura della persona, gite scolastiche o con amici ecc. ecc). Il coniuge non anticipatario della spesa dovrà rimborsarla all'altro coniuge entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che gli verrà avanzata in forma scritta anche mediante semplice scambio di sms via whatsapp.
- PRENDE ATTO delle seguenti condizioni:
8) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
Spese al definitivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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