Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2026, proposto da
SA OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Acciarito, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vizzini, Via Vittorio Emanuele n. 8 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vizzini, non costituito in giudizio;
per
- dichiarare il diritto di OS SA ad accedere ai documenti richiesti con le istanze dell’01/03 -12-2025 inviate a mezzo PEC al Comune di Vizzini;
- ordinare, ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, al Comune di Vizzini l’esibizione dei documenti richiesti ed autorizzarne l’estrazione di copia integrale;
- condannare il Comune di Vizzini alle spese di lite per aver illegittimamente negato all’odierno ricorrente di avere facile accesso ai documenti che quest’ultimo aveva, ed ha, diritto di visionare ed estrarre copia con distrazione in favore del difensore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Giovanni PE AN AT e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con ricorso notificato in data 1 marzo 2026 e depositato in data 17 marzo 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente, già dipendente del Comune di Vizzini assunto quale agente di Polizia Locale, ha avanzato richieste - assunte al prot. n. 1349 del 13 gennaio 2023 e al prot. n. 15174 dell’8 novembre 2023 - di liquidazione delle indennità di performance per gli anni 2017 – 2022, rimaste prive di riscontro.
Formale richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/1990, è stata inviata in data 1/3 dicembre 2025.
Non avendo ottenuto riscontro alcuno, nonostante il decorso di oltre 30 giorni, il deducente ha proposto ricorso.
In sintesi, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto ad accedere ai documenti richiesti con le istanze del 1/3 dicembre 2025, inviate a mezzo PEC al Comune di Vizzini, nonché di ordinare al Comune di Vizzini, ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., l’esibizione dei documenti richiesti ed autorizzarne l’estrazione di copia integrale e, infine, di condannare il Comune di Vizzini alle spese di lite.
2. Il Comune di Vizzini non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preliminarmente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato la possibile irricevibilità del ricorso, stante la tardività della notifica e del deposito dello stesso. Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto gli atti richiesti e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato “piena e comprovata” soddisfazione in via extragiudiziale; tale esito del giudizio discende da una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione della stessa, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 12; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23467).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non risultando comprovato - bensì solo affermato - l’avvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva della parte ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ben potendo il Giudice Amministrativo desumere dall'intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione della domanda, ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, come nel caso in esame alla luce di quanto rappresentato dal difensore della parte ricorrente all’udienza camerale del giorno 5 maggio 2026 (come da relativo verbale d’udienza).
5. In ordine alla regolazione delle spese di lite, il Collegio rileva che il ricorso proposto non sarebbe stato accolto in quanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
Risulta, invero, che il deducente ha trasmesso le istanze di accesso nelle date 1 e 3 dicembre 2025, con la conseguenza che - ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, “ questa si intende respinta ”; l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 1 marzo 2026, donde la tardività della notificazione alla luce dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. (“ il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio […]”).
Ulteriore ragione di irricevibilità del ricorso riposa nella circostanza che nel rito speciale in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., il termine per il deposito del ricorso resta fissato in quindici (15) giorni dall'avvenuta notifica, ossia nella metà del termine di trenta (30) giorni previsto dall’art. 45 cod. proc. amm., che espressamente qualifica il termine stesso come perentorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 giugno 2023, n. 532 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Nel caso che occupa, il ricorso risulta essere stato notificato, come già detto, in data 1 marzo 2026 e depositato in data 17 marzo 2026, dunque tardivamente.
Alla luce di quanto sopra e stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA Barone, Presidente
Giovanni PE AN AT, Consigliere, Estensore
Paola NA Rizzo, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giovanni PE AN AT | NE NA Barone |
IL SEGRETARIO