Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto da
IU AR TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Luciano e Sofia Casuscelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 15 del 10 ottobre 2024 emessa da Comune di Pizzo con prot. n. 0027503/2024 avente ad oggetto “ ingiunzione di demolizione opere abusive su proprietà privata, in Pizzo località Casale Complesso Residenziale Comparto 8 Lotto EDILMARE S.r.l. – Fabbricato tipologia “B” di proprietà TO IU AR ” notificata il 16 ottobre 2024 dal Comune di Pizzo;
- di ogni altro atto, presupposto o conseguenziale al suindicato provvedimento, anche se non conosciuto dalla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IT RC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra IU AR TO è proprietaria di un immobile in Pizzo, località Casale Complesso Residenziale Comparto 8 EDILMARE S.r.l. – Fabbricato tipologia “B”.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, ha impugnato l’ordinanza n. 15/2024, con la quale il Comune di Pizzo ha disposto la demolizione delle opere realizzate abusivamente nell’immobile di proprietà (“ una diversa distribuzione degli ambienti, apportando, un cambio della destinazione d'uso autorizzata. Al piano primo si rappresenta una difformità con aumento di volumetria dovuto al posizionamento della tamponatura esterna diversa rispetto al progetto autorizzato. Si riscontra altresì una scala in ferro e legno, non prevista da progetto, che dà accesso al piano secondo sottotetto utilizzato come locale di sgombero ”; “ una diversa impostazione di altezza delle quote delle falde di copertura che, di conseguenza modificano la forma del tetto rispetto il progetto assentito ”; “ difformità sulla realizzazione dei balconi, a forma di "elle" lato mare di mq 4.60 ca e la realizzazione di uno lato monte a forma rettangolare di circa mq 2.70 … ”).
3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
4. Con il secondo motivo, si sostiene, sotto altro profilo, che le attività di rilevamento fattuale e di accertamento degli abusi edilizi sarebbero state svolte senza il necessario contraddittorio tra le parti.
5. Con il terzo motivo, si deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto il Comune di Pizzo non ha tenuto conto, né della SCIA presentata, in data 10 giugno 2024, per regolarizzare parziali difformità nei limiti delle tolleranze previste dall’art. 34 bis, comma 2, del DPR n. 380/2001, né della ulteriore SCIA presentata in data 10 agosto 2024, al fine di regolarizzare lievi difformità strutturali ovvero “ irregolarità geometriche delle strutture eseguite durante l'esecuzione dei lavori dei titoli edilizi ”.
6. Non si è costituito il Comune di Pizzo, nonostante il ricorso sia stato notificato ritualmente.
7. Con ordinanza n. 59 del 31 gennaio 2025, è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, essendo il ricorso “ assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che l’impugnata ordinanza di demolizione n. 15 del 10 ottobre 2024 è stata disposta senza tener conto che erano state presentate dalla ricorrente, in data 10 giugno 2024, SCIA n. 2032, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 380/01, per l' accertamento di conformità di parziali difformità, e, in data 10 agosto 2024, una nuova SCIA in sanatoria, ai sensi dell' art. 36-bis del DPR 380/01, per la “regolarizzazione di lievi differenze strutturali rientranti nelle tolleranze costruttive ”.
8. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La controversia ha ad oggetto un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pizzo, senza tener conto che la ricorrente, come emerge dagli atti, aveva precedentemente presentato (in relazione agli abusi contestati), due SCIA “in sanatoria”, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 380/2001, rispettivamente, in data 10 giugno 2024 e in data 10 agosto 2024.
In proposito, il Collegio ritiene dirimente il richiamo a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione al previgente art 37, comma 4, del DPR n. 380/2001, secondo il quale in pendenza di una SCIA in sanatoria, l’ente locale deve astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio “ rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria ” (cfr., inter alia , TAR Campania, Napoli, sez. IX, 21 luglio 2025, n. 5446), mentre, come detto, nel caso di specie, l’amministrazione ha proceduto all’adozione dell’ordinanza di demolizione, ignorando completamente le due SCIA presentate, senza neanche motivare la loro eventuale insufficienza a “sanare” l’illegittimità delle opere contestate (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 4 marzo 2021 n. 2676).
Occorre, poi, considerare che, mentre l’art. 37, comma 4, del DPR n. 380/2001 richiedeva un provvedimento esplicito (non operando il meccanismo del silenzio assenso) ora, a seguito dell'introduzione dell'art. 36-bis del DPR n. 380/2001), per la SCIA in sanatoria si applica il meccanismo del silenzio assenso dopo 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Pertanto, il Comune, prima di disporre la demolizione, avrebbe dovuto rimuovere in autotutela gli effetti orami consolidatisi delle due SCIA presentate.
10. In conclusione, il ricorso va accolto per gli aspetti e nei limiti fin qui illustrati, con l’assorbimento delle restanti censure con le quali si contestano violazioni procedimentali, dalle quali parte ricorrente non può trarre ulteriore utilità.
11. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della controversia ne giustifica la compensazione, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza di demolizione del Comune di Pizzo n. 15 del 10 ottobre 2024.
Spese compensate, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT RC | VO LE |
IL SEGRETARIO