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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli, II sezione civile
N.R.G. 517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 517/2022
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lione giusta procura in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
ed c.f. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Christian Clericò
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza dell'11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti
1
assicurativi, bancari e finanziari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso, occorre rilevare che nella specie le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, come dichiarato dalla convenuta all'udienza del 2 febbraio 2024.
Pertanto, la domanda di parte istante va dichiarata improcedibile.
2. Va rigettata, poi, la domanda con cui la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Come è stato chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.
22405/2018), la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
2
Quanto al contenuto dei due presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità per lite temeraria, poi, ritiene il Tribunale che per mala fede si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere la veridicità di una certa questione di fatto. È, infatti, da ritenere quanto meno contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria.
Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione; la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tali profili, in sintesi, distinguono la difesa infondata, anche manifestamente infondata, dalla difesa temeraria.
Ora, ritornando al caso di specie, occorre rilevare come l'insieme delle difese di parte attrice, come evincibili dalla lettura del solo atto introduttivo (non è stata esperita ulteriore attività), non appaiono prima facie nè manifestamente infondate, nè caratterizzate da colpa grave né da mala fede.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 517/2022, così provvede:
A) Dichiara improcedibile la domanda dell'attrice;
B) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
C) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.2470,00 (di cui € 4.217,00 per compensi ed € 30,00
3
per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Christian Clericò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
4
N.R.G. 517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 517/2022
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lione giusta procura in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
ed c.f. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Christian Clericò
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza dell'11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti
1
assicurativi, bancari e finanziari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso, occorre rilevare che nella specie le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, come dichiarato dalla convenuta all'udienza del 2 febbraio 2024.
Pertanto, la domanda di parte istante va dichiarata improcedibile.
2. Va rigettata, poi, la domanda con cui la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Come è stato chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.
22405/2018), la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
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Quanto al contenuto dei due presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità per lite temeraria, poi, ritiene il Tribunale che per mala fede si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere la veridicità di una certa questione di fatto. È, infatti, da ritenere quanto meno contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria.
Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione; la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tali profili, in sintesi, distinguono la difesa infondata, anche manifestamente infondata, dalla difesa temeraria.
Ora, ritornando al caso di specie, occorre rilevare come l'insieme delle difese di parte attrice, come evincibili dalla lettura del solo atto introduttivo (non è stata esperita ulteriore attività), non appaiono prima facie nè manifestamente infondate, nè caratterizzate da colpa grave né da mala fede.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 517/2022, così provvede:
A) Dichiara improcedibile la domanda dell'attrice;
B) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
C) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.2470,00 (di cui € 4.217,00 per compensi ed € 30,00
3
per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Christian Clericò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
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