CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Massime • 1
In tema di concordato in appello, il procuratore generale può revocare il consenso fino a che la corte territoriale non abbia riservato la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 42833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42833 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB HU (CUI 05JIMCF), nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10/1/2023, che aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione HU AB per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. Ritiene in proposito il difensore che la Corte territoriale abbia errato nel considerare valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore generale in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42833 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/09/2024 relazione all'accordo sulla pena da irrogare all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; che, invero, la revoca del consenso non è consentita, se non quando sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato; che tale orientamento giurisprudenziale, sia pure formatosi in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve essere esteso anche al concordato in appello;
che, comunque, anche a prescindere da tali considerazioni, nel caso di specie la rinuncia al concordato espressa dal Procuratore generale sarebbe comunque inammissibile, tenuto conto che è intervenuta solo in udienza e ben oltre il termine di legge previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. per il deposito di memorie o atti provenienti dalle parti;
che il comma 1 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione e la rinuncia siano presentate nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato di cui al capo D). Rileva che la Corte territoriale ha travisato le emergenze processuali, tenuto conto che nel corso dell'individuazione fotografica la persona offesa IA IC non è riuscito ad attribuire uno specifico ruolo all'odierno ricorrente, che dal filmato acquisito agli atti risulta che il AB non calpestava la persona offesa con l'obiettivo di cagionarle lesioni, che non restava a guardare gli aggressori colpire il IC, che non aggrediva nuovamente quest'ultimo insieme ai coimputati e che assumeva un atteggiamento incompatibile con la volontà di cagionare lesioni alla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva che l'entità della pena base per il reato di lesioni di cui ai capo D) non è prossima al minimo edittale, essendo invece pari al doppio;
che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'aiuto fornito dal AB alla persona offesa, avendola aiutata a rialzarsi ed a farla allontanare;
che analogamente non ha considerato il positivo comportamento processuale del ricorrente, che si è sottoposto ad esame e ha chiamato in correità i coimputati;
che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, non sono state riconosciute al AB le circostanze attenuanti generiche, di talchè è illogica la motivazione nella parte in cui fa riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche. 2.4. In data 5/9/2024 è intervenuta articolata memoria di replica. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, essendo destituito di fondamento. 1.1.1. Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio, deve premettersi in punto di fatto che, nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata, il difensore ed il Procuratore generale, prima che fosse celebrata l'udienza di trattazione, avevano raggiunto e depositato un accordo sulla pena da irrogare all'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; successivamente, all'udienza del 15/12/2023, il Procuratore generale di udienza revocava il consenso precedentemente prestato dal suo Ufficio;
la Corte territoriale, ritenuta valida la revoca del consenso in precedenza espresso, invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione, confermava la sentenza di primo grado. 1.1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, a differenza che nel patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale intervenuta prima della decisione del giudice (Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Viviani, Rv. 282867 - 01). Invero, è stato condivisibilmente affermato che «i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei», sol che si consideri che «mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, c.p.p., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, c.p.p., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti»; che il «concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità»; che la «ratio dell'istituto è deflattiva dato che lo stesso si configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sottoposto all'ineludibile - e insindacabile - vaglio di congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla» (Sez. 5, n. 7751/2021, cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto della giurisprudenza di 3 legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevocabile del consenso in precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio tempus regit actum, con la einseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, Nesturi, Rv. 272746 - 01). Peraltro, l'approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche sulle argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), che, pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato prima della sua abrogazione, ebbe ad affermare che «il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni» Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiamento in appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all'ipotesi dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, che la revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricorso per cassazione. Per converso, non può trovare condivisione l'altro orientamento, secondo il quale la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non 4 è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01). Invero, tale indirizzo esegetico si fonda sulla espressa irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena prevista dall'art. 447, comma 3, cod. proc. pen., cioè su una disposizione che, come si è evidenziato, è del tutto sconosciuta alla previsione normativa dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 1.1.3. Resta da valutare la tempestività della revoca del consenso, che è intervenuta all'udienza di trattazione del processo di appello. Il difensore, per sostenere la tardività della revoca, richiama la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 599-bis, come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce che «La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza». Osserva, tuttavia, il Collegio che i) detto termine riguarda esclusivamente la presentazione dell'accordo intercorso tra le parti, mentre per la revoca non vi è alcuna espressa previsione normativa che ponga limiti temporali, tanto meno a pena di decadenza, né una siffatta limitazione è ricavabile dal sistema;
che li) è, altresì, inconferente il richiamo al termine di cinque giorni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., entro il quale, a giudizio del difensore, il procuratore generale avrebbe potuto revocare il consenso in precedenza espresso, atteso che detta disciplina è richiamata solo dal comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta concordata tra le parti, che è situazione del tutto diversa da quella che si sta scrutinando. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammessa la revoca del consenso prestato dal procuratore generale fino a che la corte territoriale non abbia riservato la decisione». 1.2. Il secondo motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio 5 probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime 6 doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le circostanze di fatto emerse dalla visione del filmato che ha ripreso l'aggressione, dando altresì atto del comportamento successivo tenuto dal AB, che, dopo aver preso attivamente parte all'aggressione del IC, lo aiutava ad alzarsi. 1.3. Coglie solo parzialmente nel segno il terzo motivo. 1.3.1. Invero, è manifestamente infondato in punto di dosimetria della pena, atteso che i giudici di merito hanno dato congruamente conto della oggettiva gravità del fatto e delle modalità allarmanti della condotta criminosa, evidenziando che il AB non si limitò ad assistere passivamente all'aggressione, ma vi partecipò attivamente. In ogni caso, ritiene il Collegio che non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2, 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Orbene, nel caso di specie il reato aggravato di cui al capo D) è stato sanzionato con la pena di uno uno mesi sei di reclusione, sensibilmente inferiore alla media edittale, che è pari ad anni due mesi tre di reclusione (diciannove mesi è la metà della differenza tra il minimo ed il massimo edittale, cui vanno aggiunti otto mesi, che rappresenta il minimo edittale per le lesioni aggravate dall'essere state commesse da più persone riunite e con l'uso di armi). 1.3.2. La doglianza è, invece, fondata con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dal difensore con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, che non risulta motivato. Anzi, la Corte territoriale ha fatto riferimento del tutto erroneamente ad un inesistente giudizio di bilanciamento tra le circostanze di cui all'art. 69 cod. pen., a seguito del quale sarebbe stata espressa una valutazione di equivalenza. Orbene, rileva il Collegio che il ritenuto giudizio di bilanciamento non è mai stato effettuato, non essendo state riconosciute all'imputato le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio con riferimento al punto delle circostanze attenuanti generiche.
P. Q. M.
7 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10/1/2023, che aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione HU AB per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. Ritiene in proposito il difensore che la Corte territoriale abbia errato nel considerare valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore generale in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42833 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/09/2024 relazione all'accordo sulla pena da irrogare all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; che, invero, la revoca del consenso non è consentita, se non quando sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato; che tale orientamento giurisprudenziale, sia pure formatosi in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve essere esteso anche al concordato in appello;
che, comunque, anche a prescindere da tali considerazioni, nel caso di specie la rinuncia al concordato espressa dal Procuratore generale sarebbe comunque inammissibile, tenuto conto che è intervenuta solo in udienza e ben oltre il termine di legge previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. per il deposito di memorie o atti provenienti dalle parti;
che il comma 1 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione e la rinuncia siano presentate nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato di cui al capo D). Rileva che la Corte territoriale ha travisato le emergenze processuali, tenuto conto che nel corso dell'individuazione fotografica la persona offesa IA IC non è riuscito ad attribuire uno specifico ruolo all'odierno ricorrente, che dal filmato acquisito agli atti risulta che il AB non calpestava la persona offesa con l'obiettivo di cagionarle lesioni, che non restava a guardare gli aggressori colpire il IC, che non aggrediva nuovamente quest'ultimo insieme ai coimputati e che assumeva un atteggiamento incompatibile con la volontà di cagionare lesioni alla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva che l'entità della pena base per il reato di lesioni di cui ai capo D) non è prossima al minimo edittale, essendo invece pari al doppio;
che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'aiuto fornito dal AB alla persona offesa, avendola aiutata a rialzarsi ed a farla allontanare;
che analogamente non ha considerato il positivo comportamento processuale del ricorrente, che si è sottoposto ad esame e ha chiamato in correità i coimputati;
che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, non sono state riconosciute al AB le circostanze attenuanti generiche, di talchè è illogica la motivazione nella parte in cui fa riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche. 2.4. In data 5/9/2024 è intervenuta articolata memoria di replica. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, essendo destituito di fondamento. 1.1.1. Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio, deve premettersi in punto di fatto che, nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata, il difensore ed il Procuratore generale, prima che fosse celebrata l'udienza di trattazione, avevano raggiunto e depositato un accordo sulla pena da irrogare all'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; successivamente, all'udienza del 15/12/2023, il Procuratore generale di udienza revocava il consenso precedentemente prestato dal suo Ufficio;
la Corte territoriale, ritenuta valida la revoca del consenso in precedenza espresso, invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione, confermava la sentenza di primo grado. 1.1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, a differenza che nel patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale intervenuta prima della decisione del giudice (Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Viviani, Rv. 282867 - 01). Invero, è stato condivisibilmente affermato che «i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei», sol che si consideri che «mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, c.p.p., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, c.p.p., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti»; che il «concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità»; che la «ratio dell'istituto è deflattiva dato che lo stesso si configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sottoposto all'ineludibile - e insindacabile - vaglio di congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla» (Sez. 5, n. 7751/2021, cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto della giurisprudenza di 3 legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevocabile del consenso in precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio tempus regit actum, con la einseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, Nesturi, Rv. 272746 - 01). Peraltro, l'approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche sulle argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), che, pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato prima della sua abrogazione, ebbe ad affermare che «il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni» Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiamento in appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all'ipotesi dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, che la revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricorso per cassazione. Per converso, non può trovare condivisione l'altro orientamento, secondo il quale la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non 4 è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01). Invero, tale indirizzo esegetico si fonda sulla espressa irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena prevista dall'art. 447, comma 3, cod. proc. pen., cioè su una disposizione che, come si è evidenziato, è del tutto sconosciuta alla previsione normativa dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 1.1.3. Resta da valutare la tempestività della revoca del consenso, che è intervenuta all'udienza di trattazione del processo di appello. Il difensore, per sostenere la tardività della revoca, richiama la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 599-bis, come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce che «La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza». Osserva, tuttavia, il Collegio che i) detto termine riguarda esclusivamente la presentazione dell'accordo intercorso tra le parti, mentre per la revoca non vi è alcuna espressa previsione normativa che ponga limiti temporali, tanto meno a pena di decadenza, né una siffatta limitazione è ricavabile dal sistema;
che li) è, altresì, inconferente il richiamo al termine di cinque giorni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., entro il quale, a giudizio del difensore, il procuratore generale avrebbe potuto revocare il consenso in precedenza espresso, atteso che detta disciplina è richiamata solo dal comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta concordata tra le parti, che è situazione del tutto diversa da quella che si sta scrutinando. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammessa la revoca del consenso prestato dal procuratore generale fino a che la corte territoriale non abbia riservato la decisione». 1.2. Il secondo motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio 5 probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime 6 doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le circostanze di fatto emerse dalla visione del filmato che ha ripreso l'aggressione, dando altresì atto del comportamento successivo tenuto dal AB, che, dopo aver preso attivamente parte all'aggressione del IC, lo aiutava ad alzarsi. 1.3. Coglie solo parzialmente nel segno il terzo motivo. 1.3.1. Invero, è manifestamente infondato in punto di dosimetria della pena, atteso che i giudici di merito hanno dato congruamente conto della oggettiva gravità del fatto e delle modalità allarmanti della condotta criminosa, evidenziando che il AB non si limitò ad assistere passivamente all'aggressione, ma vi partecipò attivamente. In ogni caso, ritiene il Collegio che non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2, 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Orbene, nel caso di specie il reato aggravato di cui al capo D) è stato sanzionato con la pena di uno uno mesi sei di reclusione, sensibilmente inferiore alla media edittale, che è pari ad anni due mesi tre di reclusione (diciannove mesi è la metà della differenza tra il minimo ed il massimo edittale, cui vanno aggiunti otto mesi, che rappresenta il minimo edittale per le lesioni aggravate dall'essere state commesse da più persone riunite e con l'uso di armi). 1.3.2. La doglianza è, invece, fondata con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dal difensore con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, che non risulta motivato. Anzi, la Corte territoriale ha fatto riferimento del tutto erroneamente ad un inesistente giudizio di bilanciamento tra le circostanze di cui all'art. 69 cod. pen., a seguito del quale sarebbe stata espressa una valutazione di equivalenza. Orbene, rileva il Collegio che il ritenuto giudizio di bilanciamento non è mai stato effettuato, non essendo state riconosciute all'imputato le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio con riferimento al punto delle circostanze attenuanti generiche.
P. Q. M.
7 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.