Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 10 maggio 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Musella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Carlo Pisacane n. 34/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Milano n. -OMISSIS-del 27/07/23 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, e comunque lesivo per il ricorrente - nonchè del provvedimento di diniego di accesso agli atti protocollo n. -OMISSIS-del 26/09/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. RT Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato nell’oggetto per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
All’udienza del 17 settembre 2025 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO VI, Presidente
RT Di AR, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di AR | IO VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.