Articolo 67 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 66Articolo 68
Versione
18 marzo 1953
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Versione
9 marzo 1972
Art. 67. (Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale)

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
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