Art. 297.
(Compenso al sequestratario).
Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, e' corrisposto sulle attivita' sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.
(Compenso al sequestratario).
Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, e' corrisposto sulle attivita' sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.