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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia N.15 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50245 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl proponeva ricorso avverso provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate su istanza di rimborso IVA di € 71.825,00 per l'anno 2022. La società ricorrente deduceva di aver cessato l'attività e di aver prodotto la documentazione richiesta. Deduceva la carenza di motivazione del diniego e la mancata contestazione delle compensazioni operate negli ultimi tre anni. Sosteneva che le cause di inoperatività erano da attribuire a difficoltà economiche e concludeva per l'annullamento del diniego.
La Agenzia delle Entrate di Pescara si costituiva in giudizio e deduceva in contrario che, come indicato nel provvedimento di diniego, la società dal 2012 non aveva effettuato operazioni IVA e aveva sempre dichiarato perdite. Tale inoperatività della società comportava l'insussistenza del diritto al rimborso IVA, in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo. Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724 dispone che : “Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso, né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma
1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”. La ricorrente fin dal 2012 non ha posto in essere operazioni attive ai fini IVA, ma anzi ha sempre dichiarato perdite. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività
e cioè difficoltà economiche e restrizioni del credito bancario. Tali difficoltà, peraltro genericamente indicate, non sono state provate e comunque non costituiscono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la disapplicazione delle disposizioni antielusive previste per le società di comodo, peraltro non richiesta con la dovuta specifica e motivata istanza, in relazione ad un precedente periodo di imposta, né accolta quindi dall'Ufficio, non può trovare accoglimento, in difetto di prova della sussistenza di situazioni oggettive straordinarie ed imprevedibili che non hanno consentito alla società di effettuare operazioni rilevanti ai fini dell'IVA e che avrebbero permesso, ove riconosciute sussistenti, la disapplicazione delle suddette norme antielusive. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia N.15 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50245 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl proponeva ricorso avverso provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate su istanza di rimborso IVA di € 71.825,00 per l'anno 2022. La società ricorrente deduceva di aver cessato l'attività e di aver prodotto la documentazione richiesta. Deduceva la carenza di motivazione del diniego e la mancata contestazione delle compensazioni operate negli ultimi tre anni. Sosteneva che le cause di inoperatività erano da attribuire a difficoltà economiche e concludeva per l'annullamento del diniego.
La Agenzia delle Entrate di Pescara si costituiva in giudizio e deduceva in contrario che, come indicato nel provvedimento di diniego, la società dal 2012 non aveva effettuato operazioni IVA e aveva sempre dichiarato perdite. Tale inoperatività della società comportava l'insussistenza del diritto al rimborso IVA, in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo. Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724 dispone che : “Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso, né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma
1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”. La ricorrente fin dal 2012 non ha posto in essere operazioni attive ai fini IVA, ma anzi ha sempre dichiarato perdite. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività
e cioè difficoltà economiche e restrizioni del credito bancario. Tali difficoltà, peraltro genericamente indicate, non sono state provate e comunque non costituiscono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la disapplicazione delle disposizioni antielusive previste per le società di comodo, peraltro non richiesta con la dovuta specifica e motivata istanza, in relazione ad un precedente periodo di imposta, né accolta quindi dall'Ufficio, non può trovare accoglimento, in difetto di prova della sussistenza di situazioni oggettive straordinarie ed imprevedibili che non hanno consentito alla società di effettuare operazioni rilevanti ai fini dell'IVA e che avrebbero permesso, ove riconosciute sussistenti, la disapplicazione delle suddette norme antielusive. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio