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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AS RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2180/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1206 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento per Imu n. 1206 del 4 ottobre 2023, notificato in data
13/12/2023 del Comune di Paternò, per la somma di € 898,00 relativo all'anno d'imposta 2018.
Eccepisce
1. “Violazione dell'art. 7 co. 5 bis del D.lgs. n. 546/1992”;
2. “Mancata attivazione del contraddittorio”;
3. “Violazione art. 1 co. 13 L. 28.12.2015 n. 208, e Risoluzione Ministero Economia e
Finanze – 28.2.2018 – n. 1/DF difetto di legittimazione passiva errata imposizione”;
4. “Avvenuto pagamento”;
5. “Inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto mancante di sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1 co. 162 L. n. 296/2006”;
6. “Intervenuta decadenza ex art. 1 co. 161 296/2006”.
Eccepisce inoltre che oggetto della pretesa riguarda un agrumeto con relative pertinenze sito nel comune di Paternò. Il suddetto terreno così come le relative pertinenze sono stati tutti concessi in comodato (doc. 3 contratto di comodato) alla sig.ra Nominativo_1 che svolge attività di coltivatrice diretta (doc. 4 documentazione INPS), con conseguente esenzione ai fini IMU.
Resiste il Comune di Paternò il quale si costituisce tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La violazione del termine per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiedere la chiamata di terzi e di produrre documenti. Non preclude, invece, il diritto di difendersi nel merito, negando i fatti costitutivi della pretesa avversaria, contestando l'applicabilità delle norme invocate e producendo documenti. La difesa dell'Ufficio, sebbene tardiva, era quindi pienamente legittima per le parti contestate.
L'avviso è stato emesso per parziale versamento in relazione al pagamento dell'IMU 2018 in capo al ricorrente (cfr. documento prodotto dallo stesso ricorrente).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24823/15, ha affermato che: “Il contraddittorio endoprocedimentale dalla cui violazione deriva l'invalidità dell'atto sussiste purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”
L'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli è riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), ma è subordinata a una condizione fondamentale: non basta essere proprietari del terreno, bisogna anche condurlo, cioè coltivarlo direttamente. Questo principio vale come regola generale, ma in alcune circostanze particolari l'esenzione può spettare anche quando la conduzione del terreno non
è svolta direttamente dal proprietario.
Quindi, affinché si possa beneficiare dell'esenzione, devono coesistere due condizioni: che il proprietario del terreno abbia una qualifica agricola (cioè sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale)
e che il terreno sia effettivamente da lui condotto. Tuttavia, ci sono situazioni particolari in cui l'esenzione viene comunque riconosciuta anche se il terreno non è coltivato direttamente dal proprietario, a patto che siano rispettati alcuni criteri.
Secondo l'articolo 9 del decreto legislativo 228 del 2001, ai soci di società di persone che esercitano attività agricola — e che siano essi stessi coltivatori diretti o IAP — continuano ad applicarsi le stesse agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche con la medesima qualifica. In pratica, la normativa riconosce la possibilità di accedere all'esenzione anche nei casi in cui il terreno sia concesso in affitto o in comodato a una società di persone (come una società semplice), purché i soci abbiano la qualifica agricola e partecipino effettivamente all'attività. Al contrario, se il terreno viene affittato a soggetti terzi o a società di capitali,
l'agevolazione non può essere applicata, anche se l'attività agricola viene esercitata sul fondo.
A pag. 6 dell'atto impugnato è contenuta la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo avvenuta, come esplicitamente indicato, mediante apposizione di “firma a stampa” in ossequio alla norma di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995. Sotto tale profilo, anche la Cassazione, con ordinanza n. 29820 del 2021, ha ribadito la legittimità di siffatta sottoscrizione in relazione agli avvisi di accertamento dei tributi locali.
Come già evidenziato l'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 13.12.2023, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla debenza del tributo.
Dunque, il Comune di Paternò ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti.
La pretesa è calcolata sulla base del regolamento del Comune di Paternò non espressamente contestato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
RO M. OR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AS RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2180/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1206 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento per Imu n. 1206 del 4 ottobre 2023, notificato in data
13/12/2023 del Comune di Paternò, per la somma di € 898,00 relativo all'anno d'imposta 2018.
Eccepisce
1. “Violazione dell'art. 7 co. 5 bis del D.lgs. n. 546/1992”;
2. “Mancata attivazione del contraddittorio”;
3. “Violazione art. 1 co. 13 L. 28.12.2015 n. 208, e Risoluzione Ministero Economia e
Finanze – 28.2.2018 – n. 1/DF difetto di legittimazione passiva errata imposizione”;
4. “Avvenuto pagamento”;
5. “Inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto mancante di sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1 co. 162 L. n. 296/2006”;
6. “Intervenuta decadenza ex art. 1 co. 161 296/2006”.
Eccepisce inoltre che oggetto della pretesa riguarda un agrumeto con relative pertinenze sito nel comune di Paternò. Il suddetto terreno così come le relative pertinenze sono stati tutti concessi in comodato (doc. 3 contratto di comodato) alla sig.ra Nominativo_1 che svolge attività di coltivatrice diretta (doc. 4 documentazione INPS), con conseguente esenzione ai fini IMU.
Resiste il Comune di Paternò il quale si costituisce tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La violazione del termine per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiedere la chiamata di terzi e di produrre documenti. Non preclude, invece, il diritto di difendersi nel merito, negando i fatti costitutivi della pretesa avversaria, contestando l'applicabilità delle norme invocate e producendo documenti. La difesa dell'Ufficio, sebbene tardiva, era quindi pienamente legittima per le parti contestate.
L'avviso è stato emesso per parziale versamento in relazione al pagamento dell'IMU 2018 in capo al ricorrente (cfr. documento prodotto dallo stesso ricorrente).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24823/15, ha affermato che: “Il contraddittorio endoprocedimentale dalla cui violazione deriva l'invalidità dell'atto sussiste purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”
L'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli è riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), ma è subordinata a una condizione fondamentale: non basta essere proprietari del terreno, bisogna anche condurlo, cioè coltivarlo direttamente. Questo principio vale come regola generale, ma in alcune circostanze particolari l'esenzione può spettare anche quando la conduzione del terreno non
è svolta direttamente dal proprietario.
Quindi, affinché si possa beneficiare dell'esenzione, devono coesistere due condizioni: che il proprietario del terreno abbia una qualifica agricola (cioè sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale)
e che il terreno sia effettivamente da lui condotto. Tuttavia, ci sono situazioni particolari in cui l'esenzione viene comunque riconosciuta anche se il terreno non è coltivato direttamente dal proprietario, a patto che siano rispettati alcuni criteri.
Secondo l'articolo 9 del decreto legislativo 228 del 2001, ai soci di società di persone che esercitano attività agricola — e che siano essi stessi coltivatori diretti o IAP — continuano ad applicarsi le stesse agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche con la medesima qualifica. In pratica, la normativa riconosce la possibilità di accedere all'esenzione anche nei casi in cui il terreno sia concesso in affitto o in comodato a una società di persone (come una società semplice), purché i soci abbiano la qualifica agricola e partecipino effettivamente all'attività. Al contrario, se il terreno viene affittato a soggetti terzi o a società di capitali,
l'agevolazione non può essere applicata, anche se l'attività agricola viene esercitata sul fondo.
A pag. 6 dell'atto impugnato è contenuta la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo avvenuta, come esplicitamente indicato, mediante apposizione di “firma a stampa” in ossequio alla norma di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995. Sotto tale profilo, anche la Cassazione, con ordinanza n. 29820 del 2021, ha ribadito la legittimità di siffatta sottoscrizione in relazione agli avvisi di accertamento dei tributi locali.
Come già evidenziato l'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 13.12.2023, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla debenza del tributo.
Dunque, il Comune di Paternò ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti.
La pretesa è calcolata sulla base del regolamento del Comune di Paternò non espressamente contestato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
RO M. OR