Art. 2.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 12.750.000.000 per la esecuzione delle residue opere necessarie per il funzionamento di tutte quelle indicate nell'articolo 1, concernenti l'asta di manovra della stazione Osteria del Curato, l'officina rimessa di Osteria del Curato, l'attrezzatura per garantire l'esercizio delle scale mobili, nonche' gli adattamenti dell'armamento e degli impianti elettrici, secondo i progetti che saranno ritenuti ammissibili dalla commissione interministeriale per le metropolitane prevista dall' articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 .
A tal fine i Ministri per i trasporti e per il tesoro, previa intesa con il comune di Roma ai fini del coordinamento con la concessione comunale in atto per l'attrezzaggio della linea, sono autorizzati ad affidare, in concessione la costruzione delle suindicate opere, alle medesime condizioni previste dalla prima concessione riportata all'articolo 1, come modificata dagli atti aggiuntivi in particolare da quello approvato con decreto interministeriale 8 maggio 1975, n. 1359 .
Per le opere comportanti applicazione di prezzi non previsti nella stima che e' servita di base per la determinazione del corrispettivo della concessione sopracitata, saranno adottati i prezzi ammessi nella stima che e' servita per la determinazione del corrispettivo della concessione comune di Roma. Intermetro S.p.a., per le opere di attrezzaggio della linea con le maggiorazioni ammesse nella stima medesima.
La scelta del concessionario, tenuto conto della particolare urgenza di completamento della linea, avverra' a seguito di trattativa privata da condurre con le ditte concessionarie che abbiano gia' operato nell'ambito della linea A della metropolitana di Roma, considerando in particolare il costo della realizzazione dei progetti ed i tempi di esecuzione delle opere, anche parziali, ai fini della piu' sollecita apertura della linea all'esercizio.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 12.750.000.000 per la esecuzione delle residue opere necessarie per il funzionamento di tutte quelle indicate nell'articolo 1, concernenti l'asta di manovra della stazione Osteria del Curato, l'officina rimessa di Osteria del Curato, l'attrezzatura per garantire l'esercizio delle scale mobili, nonche' gli adattamenti dell'armamento e degli impianti elettrici, secondo i progetti che saranno ritenuti ammissibili dalla commissione interministeriale per le metropolitane prevista dall' articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 .
A tal fine i Ministri per i trasporti e per il tesoro, previa intesa con il comune di Roma ai fini del coordinamento con la concessione comunale in atto per l'attrezzaggio della linea, sono autorizzati ad affidare, in concessione la costruzione delle suindicate opere, alle medesime condizioni previste dalla prima concessione riportata all'articolo 1, come modificata dagli atti aggiuntivi in particolare da quello approvato con decreto interministeriale 8 maggio 1975, n. 1359 .
Per le opere comportanti applicazione di prezzi non previsti nella stima che e' servita di base per la determinazione del corrispettivo della concessione sopracitata, saranno adottati i prezzi ammessi nella stima che e' servita per la determinazione del corrispettivo della concessione comune di Roma. Intermetro S.p.a., per le opere di attrezzaggio della linea con le maggiorazioni ammesse nella stima medesima.
La scelta del concessionario, tenuto conto della particolare urgenza di completamento della linea, avverra' a seguito di trattativa privata da condurre con le ditte concessionarie che abbiano gia' operato nell'ambito della linea A della metropolitana di Roma, considerando in particolare il costo della realizzazione dei progetti ed i tempi di esecuzione delle opere, anche parziali, ai fini della piu' sollecita apertura della linea all'esercizio.