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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, all'udienza del 24-09-2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13078/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F.: , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e ( ), tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Di Vaio, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Carlo III, n. 42, giuste procure in atti
-opponenti-
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Monica D'Onofrio, con studio in Napoli, alla Via Pirro Ligorio, n. 10, presso la quale domicilia, giusta procura alle liti presente in atti;
-opposta-
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso tre distinti atti di precetto azionati dalla odierna opposta, la quale aveva, per l'appunto, precedentemente intimato agli stessi, in qualità di ex soci della Gi. il CP_2 pagamento di € 5.857,54 quali spettanze retributive riconosciute come dovute ai danni della predetta società, in forza della sentenza n. 281/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di G.L. Più nello specifico, a sostegno della propria opposizione, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 09/11/2022 la società è stata cancellata senza liquidazione di alcun utile nei loro confronti e che, pertanto, in virtù del disposto di cui all'art. 2495 c.c., gli stessi, non essendo risultati beneficiari della corresponsione di nessuna quota all'atto del bilancio finale di liquidazione (che, come da documento dagli stessi prodotto e non contestato da parte opposta, ha, all'inverso, registrato solo perdite per la , non possono essere tenuti al CP_3
pagamento dei debiti societari rimasti insoluti.
Stante l'insussistenza dell'obbligazione in capo agli stessi, hanno concluso, quindi, affinchè, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto di CP_1
di procedere ad esecuzione forzata sulla base degli atti di precetto, con conseguente
[...]
declaratoria di nullità di questi ultimi;
il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi parte opposta, la stessa ha solo genericamente contestato l'esperita opposizione, qualificata come “improponibile, inammissibile e del tutto infondata”, sottolineando, ad ogni buon conto, la necessità dell'azione esecutiva intentata nei confronti degli ex soci della CP_3
al fine di esperire validamente, in un momento successivo, apposita domanda nei
[...]
confronti del Fondo di Garanzia I.N.P.S.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Ebbene, posta in via preliminare la competenza del giudice adito ex art. 618 bis c.p.c. traendo origine i precetti opposti da una sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro di Napoli, con conseguente determinazione della competenza funzionale del Giudice unico del lavoro (cfr., ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 841 del 18/01/2005, che richiama le precedenti pronunce
Cass. n. 3147/91, n. 8311/91, n. 3874/95, Cass. n. 8115/1998), l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre richiamare in primis il disposto dell'art. 2495 c.c., comma III, prima parte, secondo cui “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione…”.
Invero, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente. La ratio della norma citata è quella di impedire che la società debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti. Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti (così come acutamente evidenziato dallo storico decisum delle Sezioni Unite della Cassazione, di cui alle sentenze. n. 6070,6071 e 6072 del 12 marzo 2013).
Orbene, in tema di onus probandi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco nel ritenere che sia compito del creditore dimostrare che il socio abbia ottenuto una parte dell'attivo al termine della liquidazione del patrimonio sociale: in particolare, in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sull'ex socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (da ultimo, a conferma dei precedenti già resi in materia, Cass. Sentenza n. 10752 del 21/04/2023) .
Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nel caso specifico, come emerso dagli atti di causa, la cancellazione della Gi. dal CP_2
Registro delle Imprese è avvenuta senza distribuzione di quote di attivo a beneficio degli ex soci, odierni ricorrenti, data l'insussistenza del patrimonio netto di liquidazione;
al contrario, invero, sulla base dell'ultimo bilancio al 31/12/2021, prodotto dagli odierni opponenti e – si badi bene – non contestato da parte opposta, sono risultate esclusivamente delle perdite societarie.
Ed invero, l'odierna ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla cancellazione della società dalla
Registro delle Imprese, al contenuto dell'ultimo bilancio societario attestante esclusivamente le perdite subite nell'ultime esercizio dalla e, conseguentemente, al dato – CP_3 dirimente nel caso de quo - per cui nessun utile risulta essere stato distribuito ai sig.ri Pt_1
a seguito della estinzione della compagine societaria, avvenuta in data 09/11/2022.
In definitiva, relativamente alla potenziale responsabilità dei ex soci non è stata fornita alcun tipo di prova da parte dell'opposta circa la relativa percezione di somme, quote o beni - legittimamente aggredibili ai sensi dell'art. 2495, co. III, c.c. in via esecutiva- a seguito dell'estinzione della società datrice di lavoro ed in base al bilancio finale di liquidazione.
Ne consegue, per i motivi sin qui delineati, che – ferma la riconosciuta spettanza dei crediti remunerativi nei confronti della così come già stabilito dalla Sentenza n. CP_3
281/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro- deve affermarsi che non sussiste il diritto di a procedere ad esecuzione nei confronti di Controparte_1
, e , per inesistenza dell'obbligazione ai Parte_1 Parte_2 Parte_3 sensi dell'art. 2495 c.c.
Pertanto, assorbita ogni altra valutazione, deve essere dichiarata la nullità degli opposti precetti.
Motivi di equità giustificano, a parere di questo Giudice, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la nullità degli opposti precetti;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 24-09-2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Paolo Scognamiglio
La minuta della presente decisione è stata redatta dal dott. Giovanni Valentino
Vacchiano, magistrato ordinario in tirocinio generico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, all'udienza del 24-09-2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13078/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F.: , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e ( ), tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Di Vaio, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Carlo III, n. 42, giuste procure in atti
-opponenti-
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Monica D'Onofrio, con studio in Napoli, alla Via Pirro Ligorio, n. 10, presso la quale domicilia, giusta procura alle liti presente in atti;
-opposta-
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso tre distinti atti di precetto azionati dalla odierna opposta, la quale aveva, per l'appunto, precedentemente intimato agli stessi, in qualità di ex soci della Gi. il CP_2 pagamento di € 5.857,54 quali spettanze retributive riconosciute come dovute ai danni della predetta società, in forza della sentenza n. 281/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di G.L. Più nello specifico, a sostegno della propria opposizione, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 09/11/2022 la società è stata cancellata senza liquidazione di alcun utile nei loro confronti e che, pertanto, in virtù del disposto di cui all'art. 2495 c.c., gli stessi, non essendo risultati beneficiari della corresponsione di nessuna quota all'atto del bilancio finale di liquidazione (che, come da documento dagli stessi prodotto e non contestato da parte opposta, ha, all'inverso, registrato solo perdite per la , non possono essere tenuti al CP_3
pagamento dei debiti societari rimasti insoluti.
Stante l'insussistenza dell'obbligazione in capo agli stessi, hanno concluso, quindi, affinchè, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto di CP_1
di procedere ad esecuzione forzata sulla base degli atti di precetto, con conseguente
[...]
declaratoria di nullità di questi ultimi;
il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi parte opposta, la stessa ha solo genericamente contestato l'esperita opposizione, qualificata come “improponibile, inammissibile e del tutto infondata”, sottolineando, ad ogni buon conto, la necessità dell'azione esecutiva intentata nei confronti degli ex soci della CP_3
al fine di esperire validamente, in un momento successivo, apposita domanda nei
[...]
confronti del Fondo di Garanzia I.N.P.S.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Ebbene, posta in via preliminare la competenza del giudice adito ex art. 618 bis c.p.c. traendo origine i precetti opposti da una sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro di Napoli, con conseguente determinazione della competenza funzionale del Giudice unico del lavoro (cfr., ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 841 del 18/01/2005, che richiama le precedenti pronunce
Cass. n. 3147/91, n. 8311/91, n. 3874/95, Cass. n. 8115/1998), l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre richiamare in primis il disposto dell'art. 2495 c.c., comma III, prima parte, secondo cui “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione…”.
Invero, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente. La ratio della norma citata è quella di impedire che la società debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti. Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti (così come acutamente evidenziato dallo storico decisum delle Sezioni Unite della Cassazione, di cui alle sentenze. n. 6070,6071 e 6072 del 12 marzo 2013).
Orbene, in tema di onus probandi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco nel ritenere che sia compito del creditore dimostrare che il socio abbia ottenuto una parte dell'attivo al termine della liquidazione del patrimonio sociale: in particolare, in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sull'ex socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (da ultimo, a conferma dei precedenti già resi in materia, Cass. Sentenza n. 10752 del 21/04/2023) .
Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nel caso specifico, come emerso dagli atti di causa, la cancellazione della Gi. dal CP_2
Registro delle Imprese è avvenuta senza distribuzione di quote di attivo a beneficio degli ex soci, odierni ricorrenti, data l'insussistenza del patrimonio netto di liquidazione;
al contrario, invero, sulla base dell'ultimo bilancio al 31/12/2021, prodotto dagli odierni opponenti e – si badi bene – non contestato da parte opposta, sono risultate esclusivamente delle perdite societarie.
Ed invero, l'odierna ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla cancellazione della società dalla
Registro delle Imprese, al contenuto dell'ultimo bilancio societario attestante esclusivamente le perdite subite nell'ultime esercizio dalla e, conseguentemente, al dato – CP_3 dirimente nel caso de quo - per cui nessun utile risulta essere stato distribuito ai sig.ri Pt_1
a seguito della estinzione della compagine societaria, avvenuta in data 09/11/2022.
In definitiva, relativamente alla potenziale responsabilità dei ex soci non è stata fornita alcun tipo di prova da parte dell'opposta circa la relativa percezione di somme, quote o beni - legittimamente aggredibili ai sensi dell'art. 2495, co. III, c.c. in via esecutiva- a seguito dell'estinzione della società datrice di lavoro ed in base al bilancio finale di liquidazione.
Ne consegue, per i motivi sin qui delineati, che – ferma la riconosciuta spettanza dei crediti remunerativi nei confronti della così come già stabilito dalla Sentenza n. CP_3
281/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro- deve affermarsi che non sussiste il diritto di a procedere ad esecuzione nei confronti di Controparte_1
, e , per inesistenza dell'obbligazione ai Parte_1 Parte_2 Parte_3 sensi dell'art. 2495 c.c.
Pertanto, assorbita ogni altra valutazione, deve essere dichiarata la nullità degli opposti precetti.
Motivi di equità giustificano, a parere di questo Giudice, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la nullità degli opposti precetti;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 24-09-2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Paolo Scognamiglio
La minuta della presente decisione è stata redatta dal dott. Giovanni Valentino
Vacchiano, magistrato ordinario in tirocinio generico