TAR Parma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 130
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicabilità della disciplina sull'accesso documentale

    La giurisprudenza e la regolamentazione interna dell'INPS confermano l'applicabilità della disciplina generale.

  • Accolto
    Legittimità e correttezza dell'istanza di accesso

    L'istanza contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa, inclusa la motivazione e l'interesse connesso.

  • Accolto
    Sussistenza dei presupposti per l'ostensione della documentazione

    L'istanza è motivata da un interesse giuridicamente tutelato e la documentazione richiesta è strettamente connessa alla posizione del ricorrente. Il diritto di accesso è funzionale alla tutela giurisdizionale e alla cura dei propri interessi.

  • Accolto
    Diritto di accesso alla documentazione e aggiornamento sullo stato della pratica

    L'istanza è stata ritenuta fondata in quanto il ricorrente ha un interesse diretto e concreto alla documentazione e all'aggiornamento sullo stato della sua pratica pensionistica. Il silenzio-rigetto è illegittimo.

  • Accolto
    Condanna all'esibizione della documentazione e all'aggiornamento

    Il ricorso è stato accolto, con conseguente ordine all'INPS di consentire l'accesso alla documentazione richiesta e, in caso di inottemperanza, nomina di un Commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 130
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 130
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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