Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 cod. pen. è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento gli eserciti.(La Corte di cassazione, in applicazione di tale principio,ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalità, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2001, n. 21730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21730 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 17/04/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 583
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO OV - Consigliere - N. 050228/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OV N. IL 21/09/1962
avverso SENTENZA del 01/12/1999 TRIBUNALE di FERRARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO OV
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. L. Vincenzi;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza in data 1.12.1999 il tribunale di Ferrara in composizione monocratica, mentre assolveva CI AN dal delitto di cui all'art. 610 c.p. in relazione ad una brusca manovra di sorpasso e frenata in autostrada perché il fatto non costituisce reato, dichiarava il medesimo imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. - per avere rifiutato di fornire le proprie generalità a IC AZ, conducente dell'autoveicolo che lo seguiva e p.u. nell'esercizio delle sue funzioni - e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 200.000 di ammenda, valorizzando ai fini dell'affermazione di responsabilità la deposizione testimoniale del IC. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché l'affermazione di responsabilità si fondava apoditticamente sulle dichiarazioni del IC, il quale non era nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale ed era stato ritenuto peraltro inattendibile quanto alla ricostruzione dell'episodio di cui alla prima imputazione.
2. - Il motivo di gravame con il quale il ricorrente censura con analitiche deduzioni l'affermazione di responsabilità è fondato poiché il giudice di merito, con motivazione apparente e affatto inadeguata, ha ritenuto "provata" la colpevolezza dell'imputato in ordine alla contravvenzione ex art. 651 c.p. esclusivamente "sulla base della testimonianza di IC".
Non è dato invero al Collegio di poter cogliere il ragionamento giudiziale dal quale risulti che il giudice di merito abbia apprezzato il contenuto narrativo della testimonianza, comparandola con la versione dei fatti offerta dall'imputato, soprattutto in ordine ai dati fattuali - neppure enunciati - inerenti alla qualità e al concreto esercizio delle pubbliche funzioni da parte del testimone.
D'altra parte, appare opportuno sottolineare che l'eventuale nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. Di guisa che, perché sia configurabile nella condotta del CI il reato di cui all'art. 651 c.p., è necessario che il giudice di merito accerti che il IC abbia formalmente contestato una specifica infrazione stradale ed abbia a tal fine richiesto, senza ottenerle, le generalità al conducente del veicolo che, nell'effettuare un'errata manovra di sorpasso sull'autostrada, aveva intralciato la marcia del veicolo privato sul quale il IC in quel momento si trovava quale conducente (cfr., per un'analoga fattispecie, Cass., Sez. 1^, 8.10.1993, Siller, rv. 195604). La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al medesimo tribunale monocratico di Ferrara (diverso giudice).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001