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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01233/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02516 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01233/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2025, proposto da
NO SE e SI US, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Elena
Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 252 del 2024, pubblicata in data 18/10/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo nella persona del Giudice dott.ssa Ferrari, passata in giudicato il
25/11/2024, notificata il 25/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01233/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OL IN
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, docenti precarie, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluse dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adivano il Tribunale Ordinario di Rovigo, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (252/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore di entrambe le ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU
n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi
€ 2.500,00 ciascuna.
3. In data 25 ottobre 2024, le ricorrenti hanno poi notificato la sentenza nella sede del
Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione.
Constatato il perdurante inadempimento, hanno agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal
Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede N. 01233/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di entrambe le ricorrenti la Carta Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 01233/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SA, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL IN ON SA N. 01233/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02516 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01233/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2025, proposto da
NO SE e SI US, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Elena
Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 252 del 2024, pubblicata in data 18/10/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo nella persona del Giudice dott.ssa Ferrari, passata in giudicato il
25/11/2024, notificata il 25/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01233/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OL IN
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, docenti precarie, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluse dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adivano il Tribunale Ordinario di Rovigo, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (252/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore di entrambe le ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU
n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi
€ 2.500,00 ciascuna.
3. In data 25 ottobre 2024, le ricorrenti hanno poi notificato la sentenza nella sede del
Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione.
Constatato il perdurante inadempimento, hanno agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal
Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede N. 01233/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di entrambe le ricorrenti la Carta Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 01233/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SA, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL IN ON SA N. 01233/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO