Articolo 4 della Legge 10 febbraio 1992, n. 145
Articolo 3Articolo 5
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7 marzo 1992
Art. 4. 1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.
Nota all' art. 4:
- Per la legge n. 1552/1961 si veda in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992