Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2024, proposto dall’Azienda Agricola di Doi Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agea - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e l’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 115 2024 90036945 15/000 dell’importo di € 125.723,20 con riferimento alle annate lattiero casearie 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 notificata il 2 settembre 2024;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea e dell’Ader;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in giudizio il 17 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo rappresentato:
- di aver aderito alla procedura di definizione prevista dall’art. 10- ter della l. n. 103/2023;
- che, “ conseguentemente, anche nell’ipotesi di rigetto del ricorso, l’AGEA sarebbe comunque tenuta a procedere al ricalcolo degli importi dovuti ai sensi della predetta normativa ”;
- che indi “ l’intervenuta adesione alla procedura determina una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità cui esso era preordinato ”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Rilevato che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016);
Ritenuto conseguentemente che, al cospetto dell’univoca dichiarazione dell’interessato, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018);
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione della natura della vertenza e della soluzione meramente processuale del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO