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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 17 luglio 2024, promossa con atto di citazione
1 da
(P. I.V.A. Parte_1
), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto C.F._2
Molon, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo e avv. Eliana Abramo, con domicilio Email_1
digitale eletto presso l'indirizzo Email_2
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dagli avv.ti Davide Caretta e Anna Rigon, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo
Email_3
appellato
2 Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1111/2024 pubblicata il 14 giugno 2024 a definizione del giudizio iscritto al n.
2489/2023 R.G. avanti al Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformarsi la sentenza n.
1111/2024 del Tribunale di Padova, a definizione della causa R.G. n.
2489/2023, pubblicata il 14/06/2024, notificata in data 14/06/2024, e specificamente:
A) in riforma del capo 1 e 2, dichiarata l'inammissibilità o
l'inattendibilità dell'unico teste assunto, sig.ra , e, in Testimone_1
mancanza di ogni altra prova che dimostri l'interruzione della prescrizione del credito azionato dal sig. , dichiararsi non CP_1
dovuta la somma capitale di euro 90.000,00 e, conseguentemente, non dovuti gli interessi su tale somma;
B) in riforma del capo 1 e 2, nel caso in cui venisse riconfermata la debenza della somma capitale azionata dal sig. , dichiararsi CP_1
3 dovuti sulla stessa solo gli interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e fino alla sentenza di primo grado e successivamente fino al saldo.
C) in riforma del capo 1, nel caso in cui venisse riconfermata la debenza della somma capitale azionata dal sig. , fissarsi CP_1
congruo termine per il pagamento della stessa.
D) Spese e compensi di primo grado da ricalcolarsi sulla base dell'accoglimento dei motivi di appello formulati, con vittoria di spese
e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA
e CPA, come per legge, relativi al secondo grado di giudizio”.
- per parte appellata:
“Nel merito ed in via principale:
- confermarsi la sentenza n. 1111/2024 del 14.06.2024 del Tribunale di Padova, resa a conclusione del procedimento civile R.G. n.
2489/2023, rigettando l'appello promosso dalla
[...]
in persona dei soci solidalmente ed Parte_1
illimitatamente responsabili sigg.ri e Parte_2 Pt_3
siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto;
[...]
In ogni caso:
4 - con vittoria di spese e onorari di lite.
In via istruttoria:
Si reitera l'istanza di verificazione e quindi di CTU grafologica sui docc. da 06 a 15 di parte attrice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 7 aprile 2023 presso il Tribunale di Padova, ricorreva nei confronti di CP_1 [...]
nonché dei soci di questa, solidalmente e Parte_1
illimitatamente responsabili, e , per Parte_2 Parte_3
ottenere la restituzione di complessivi euro 90.000,00, a titolo di capitale mutuato, nonché il pagamento dei relativi interessi.
Il ricorrente sosteneva di aver stipulato con i e la loro società Pt_1
due mutui, il primo della somma di euro 50.000,00, versati con bonifico del 22 giugno 2011, e il secondo dalla somma di euro
40.000,00, versati con bonifico del 1° agosto 2011, pattuendo per entrambi un tasso di interesse pari al 4%. I mutuatari, tuttavia, dopo aver pagato regolarmente gli interessi per gli anni seguenti alla stipulazione, non provvedevano a pagare quelli maturati nell'anno
5 2021-2022 sul mutuo di euro 40.000,00, e quelli maturati dall'anno
2022 su entrambi i mutui.
Il , pertanto, inviava dapprima ai mutuatari una diffida per la CP_1
restituzione del capitale e il saldo degli interessi, poi, rimanendo costoro inadempienti, agiva in giudizio depositando il ricorso e notificandolo, in data 20 aprile 2023, agli stessi unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
I fratelli e la loro società si costituivano in giudizio chiedendo, Pt_1
preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato derivante dall'assenza di prova circa l'effettiva pattuizione di interessi e circa il loro avvenuto pagamento.
Il Giudice di primo grado, in via istruttoria, disponeva l'interpello dei convenuti e successivamente, stante l'esito negativo dello stesso, ammetteva e assumeva la testimonianza di , moglie del Testimone_1
ricorrente.
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il
Tribunale tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 1111/2024 pubblicata il 14 giugno 2024, così decideva:
6 “
1. CO i convenuti, in solido fra loro, alla immediata restituzione in favore di di complessivi euro 90.000,00, CP_1
oltre degli interessi al tasso del 4% annuo su tale importo, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
2. CO i convenuti, in solido fra loro, al pagamento di euro
8.800,00 in favore di , a titolo di interessi maturati sulle CP_1
somme mutuate sino alla data della presente sentenza.
3. CO i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 848,80 per CP_1
spese specifiche, euro 14.103,00 per compensi, spese generali pari al
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 15 luglio 2024, la e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto tempestivo appello chiedendo la riforma della stessa con rigetto delle domande di restituzione del capitale e pagamento di interessi accolte in primo grado o, in subordine, con condanna al pagamento degli interessi al tasso legale, piuttosto che al 4%, e con fissazione giudiziale del termine per adempiere e, in ogni caso, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre
2024, si è costituito in giudizio chiedendo, nel merito, CP_1
la conferma della sentenza di primo grado con il rigetto dell'appello e,
7 in via istruttoria, la verificazione con consulenza grafologica dei docc. da 06 a 15 del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, sopra trascritte, nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 5 dicembre 2024.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado lamentando:
1. L'inammissibilità della testimonianza della sig.ra Tes_1
ai sensi dell'art. 246 c.p.c.;
[...]
2. L'inattendibilità della stessa teste, in ragione dei rapporti intercorrenti tra lei e il ricorrente;
3. In subordine, l'assenza di prova circa il tasso al 4% al quale gli originari resistenti sono stati condannati a pagare gli interessi per gli anni successivi al termine di durata del contratto inizialmente pattuito;
4. In subordine, la mancata fissazione del termine entro il quale adempiere all'obbligazione restitutoria da parte del Giudice, che ha, invece, condannato gli attuali appellanti a restituire il capitale immediatamente;
8 5. La condanna al pagamento delle spese di lite, da riformare in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi.
. Con riferimento al primo motivo d'appello, gli appellanti contestano il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto positivamente superata la questione dell'inammissibilità ex art. 246 c.p.c. della teste
, in ragione della mancata proposizione, da parte degli Testimone_1
allora resistenti, dell'eccezione di nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della stessa.
In particolare, ad essere impugnata è la parte della sentenza in cui il
Giudice afferma: “Sul punto va preliminarmente chiarito che
l'eventuale nullità della testimonianza per incapacità della teste – in quanto moglie del in regime di comunione dei beni e CP_1
cointestataria del rapporto di c/c dal quale provengono i due bonifici effettuati dal mutuante – deve ritenersi sanata in ragione del fatto che, una volta assunta la testimonianza della , i convenuti non Tes_1
hanno reiterato l'eccezione di inammissibilità sollevata prima dell'incombente istruttorio (cfr. verbale di udienza del 20 febbraio
2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno stabilito non solo che «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la
9 relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova», ma anche che «Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità» (cfr. Cass. S.U.
9456/2023).
Nel caso di specie, l'eventuale nullità della testimonianza per incapacità del teste, deve pertanto ritenersi sanata, per omessa proposizione della relativa eccezione immediatamente dopo
l'escussione del testimone da parte del difensore presente in udienza.
La testimonianza resa da può quindi valorizzarsi come Testimone_1
prova nel presente giudizio” (pagg. 8 e 9).
Secondo gli appellanti, invero, il fatto che il Giudice, in occasione dell'escussione della teste all'udienza del 20 febbraio 2024, a fronte di apposita eccezione di inammissibilità sollevata dagli allora convenuti, abbia ammesso la prova orale con riserva di valutarne successivamente
10 l'ammissibilità, avrebbe esonerato le parti resistenti dall'onere di sollevare nuovamente l'apposita eccezione anche immediatamente dopo l'assunzione della prova, avendo il giudice, con quella riserva, già manifestato la volontà di pronunciarsi sul punto. Di conseguenza, sostengono gli appellanti, non operando alcuna decadenza, la teste avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 246
c.p.c., perché portatrice di un interesse nella causa in quanto moglie dell'allora ricorrente in regime di comunione dei beni e cointestataria del conto corrente da cui le somme sono state mutuate.
Le argomentazioni a sostegno del motivo non sono condivisibili.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo;
laddove l'eccezione di incapacità sia stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste e, ciononostante, la testimonianza sia ammessa e assunta, questa costituisce un atto processuale affetto da nullità e l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità ex art. 157, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n.9456/2023).
11 L'onere di sollevare l'eccezione di nullità non viene meno neanche nei casi in cui, di fronte alla tempestiva eccezione di incapacità, il Giudice si sia riservato di decidere sulla stessa, procedendo comunque ad assumere la prova.
Difatti, tale onere opererebbe non solo nel caso in cui si considerasse l'ammissione con riserva un'ammissione tout court, “in quanto
l'assunzione della prova presuppone un evidente, ancorché implicito, giudizio di piena ammissibilità della stessa;
pertanto, il provvedimento di ammissione con riserva è revocato (o, se si vuole, la riserva è implicitamente sciolta in senso positivo) proprio attraverso
l'assunzione della testimonianza, non potendo procedersi all'assunzione di una prova ritenuta inammissibile”; ma anche laddove si aderisse all'opposta tesi dell'efficacia retroattiva dello scioglimento postumo della riserva, sia esso positivo, poiché
l'ammissione con riserva equivarrebbe all'ammissione semplice, sia esso negativo, perché “la mancanza del presupposto dell'ammissione, ove quello dell'assunzione si sia integrato, vizia l'atto stesso di nullità, con conseguente persistenza dell'onere di eccepire immediatamente il vizio medesimo ad opera della parte interessata” (Cass., Sez. III,
29714/2023).
Nel caso in esame, gli allora convenuti, i cui difensori erano presenti all'udienza in cui la prova è stata assunta, pur avendo tempestivamente
12 eccepito l'incapacità della teste sig.ra , hanno omesso di Tes_1
sollevare la conseguente eccezione di nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della stessa. Pertanto, conformemente a quanto affermato dal Tribunale di Padova, la potenziale nullità relativa della prova risulta in ogni caso sanata e, dunque, tale vizio non può più essere fatto valere.
Per le ragioni esposte, il primo motivo d'impugnazione è rigettato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'inattendibilità della teste , evidenziando le stesse circostanze di fatto Tes_1
valorizzate a sostegno dell'eccezione di incapacità della stessa, la quale, essendo moglie dell'appellato in regime di comunione dei beni ed essendo cointestataria del conto corrente da cui provengono le somme date a mutuo, avrebbe un interesse, anche economico, concreto nella causa tale da renderla inattendibile. Nello specifico, oggetto di impugnazione è la seguente parte della sentenza di primo grado:
“La testimonianza resa da può quindi valorizzarsi come Testimone_1
prova nel presente giudizio.
In particolare, la testimone ha riferito, con dovizia di particolari e senza esitazioni, che a partire dal 2012 nel «periodo di giugno, dopo il primo taglio del fieno» e «per parecchi anni, anche durante la pandemia», si era recato presso la sua abitazione per Parte_3
discutere dei rapporti in essere con il marito (oltre ai due prestiti,
13 anche un rapporto di affitto di fondi) e in tali occasioni, sollecitato dal
, che «si raccomandava di essere puntuale nel versamento CP_1
degli interessi», aveva provveduto al pagamento degli interessi sui prestiti consegnando i soldi direttamente al mutuante, dietro rilascio di apposita «ricevuta»(cfr. verbale di udienza del 20 febbraio 2024).
Lo status di , moglie del e cointestataria del Testimone_1 CP_1
conto corrente utilizzato per la provvista dei due prestiti, non inficia di per sé l'attendibilità della teste;
né si rinvengono in atti ulteriori elementi in grado di far dubitare della veridicità di quanto affermato dalla .” (pagg. 9 e 10). Tes_1
Anche in questo caso, le argomentazioni dell'appellante non meritano condivisione.
Preliminarmente, occorre ricordare che risulta pacifico, in quanto non contestato dagli allora resistenti, che parte mutuante del contratto sia unicamente il , pur provenendo le somme prestate dal conto CP_1
corrente di cui è contitolare anche sua moglie, , la quale, Testimone_1
pertanto, non sarebbe legittimata ad agire in giudizio per ottenerne la restituzione. L'interesse che quest'ultima avrebbe rispetto all'oggetto e all'esito della causa va, quindi, ridimensionato rispetto alla prospettazione degli appellanti, i quali, erroneamente, lasciano intendere che la stessa dovrebbe essere presuntivamente considerata
14 anch'essa mutuante in forza della contitolarità del conto corrente da cui proviene il denaro a loro concesso.
In ogni caso, la valutazione di attendibilità della teste svolta dal
Giudice di prime cure appare sufficientemente e opportunamente motivata, avendo lo stesso evidenziato la precisione e l'assenza di esitazioni con cui la ha esposto i fatti, nonché avendo egli Tes_1
valorizzato esclusivamente le circostanze di fatto riferite dalla predetta in quanto accadute in sua presenza.
Nella stessa direzione, va tenuto conto che la testimone, esponendo i fatti di cui era a conoscenza, ha con trasparenza ammesso di non sapere alcuni dettagli (come la circostanza che sottoscrivesse o Parte_3
meno le ricevute di pagamento consegnategli dal ), il che CP_1
rappresenta un ulteriore argomento a sostegno della attendibilità della testimonianza.
Peraltro, quanto al contenuto, si evidenzia altresì che la testimone non riferisce circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle già desumibili da altri atti processuali, limitandosi al più a confermare le stesse.
Infatti, il pagamento degli interessi sul capitale da parte dei mutuatari, che la teste ha riferito essere avvenuto anche per gli anni successivi alla scadenza annuale del mutuo, e che sarebbe idoneo a determinare, secondo il Tribunale, la proroga di anno in anno per fatti concludenti
15 del termine per adempiere l'obbligazione restitutoria, trova conferma anche nelle quietanze rilasciate dal ai mutuatari in occasione CP_1
dei suddetti pagamenti (docc. da 6 a 15 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Sebbene il Giudice di prime cure non abbia valorizzato tali documenti ai fini della decisione, evidenziandone la provenienza unilaterale e la loro illeggibilità, si ritiene che gli stessi possano essere considerati quali ulteriore fonte di prova circa l'effettivo pagamento degli interessi, tenuto conto del fatto che il loro contenuto risulta invece, nella maggior parte dei casi, intellegibile e che la testimonianza assunta in primo grado conferma la produzione e il significato di tali ricevute.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione è rigettato.
Al rigetto dei primi due motivi di impugnazione consegue l'infondatezza dell'assunto di parte appellante, per cui “il credito azionato da controparte dovrà ritenersi del tutto prescritto non essendoci in atti prova alcuna del pagamento di interessi, comportamento che avrebbe asseritamente comportato l'interruzione della prescrizione” (v. pag.14 e 17 dell'atto di citazione d'appello).
La testimonianza di consente infatti di ritenere provato Testimone_1
l'avvenuto pagamento di interessi per gli anni successivi alla scadenza inizialmente pattuita tra le parti e, pertanto, la tacita proroga del termine entro il quale restituire il capitale mutuato, con conseguente
16 corretta reiezione da parte del primo Giudice dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
3. In riferimento al terzo motivo, formulato in subordine al rigetto dei primi due motivi, oggetto di doglianza è l'assenza di prova circa il tasso al quale sono stati determinati gli interessi per gli anni successivi al termine inizialmente individuato dalle parti per l'adempimento. Gli appellanti contestano, perciò, il seguente punto della sentenza di primo grado:
“In particolare, le espressioni «x un anno» e «annuale» risultano chiaramente riferibili alla durata del prestito, mentre la tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe potuto essere ritenuta fondata se le due distinte avessero riportato le diciture «prestito al 4% annuo» o «prestito al
4% per anno».
Deve dunque ritenersi che i due mutui avessero durata di un anno e che le parti avessero stabilito la corresponsione di un interesse al 4% relativamente all'unico anno di durata del mutuo.
2.4. Tanto chiarito, va osservato che dagli elementi probatori in atti risulta che le parti concordemente modificarono la pattuizione relativa alla durata del mutuo, consentendo alla mutuataria di trattenere gli importi mutuati anche successivamente alla scadenza contrattuale (22 giugno 2012 per il primo mutuo e 1 agosto 2012 per il secondo mutuo).
17 Tanto emerge dalla corresponsione, da parte della mutuataria, degli interessi in misura pari al 4% del capitale mutuato per tutti gli anni successivi al 2011, in particolare degli interessi sull'importo di euro
50.000,00 sino a giugno 2022 compreso e degli interessi sull'importo di euro 40.000,00 sino ad agosto 2021 compreso.
La circostanza, affermata dal ricorrente e contestata dai convenuti, trova conferma nella deposizione testimoniale resa da ” Testimone_1
(pag. 8).
Nello specifico, secondo gli appellanti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, seppure si ritenga il termine inizialmente pattuito per la restituzione del capitale di anno in anno prorogato mediante l'effettivo pagamento degli interessi, mancherebbe la prova circa il fatto che gli interessi pagati per ciascun anno siano stati determinati ad un tasso equivalente a quello inizialmente concordato fra le parti, pari al 4%. A sostegno di tale assunto, gli appellanti evidenziano che la testimonianza, unica prova su cui si fonda l'accertamento del pagamento di tali interessi, non fa alcun riferimento al tasso a cui gli stessi sono stati calcolati, né possono a tal fine essere valorizzate le ricevute di pagamento redatte su copie carbone, già definite dal Giudice di primo grado non idonee a provare.
18 Gli appellanti chiedono pertanto che, in caso di conferma della sussistenza del debito restitutorio, gli interessi da pagare all'appellato vengano calcolati al tasso legale.
Anche in questo caso, gli argomenti a sostegno del motivo non meritano condivisione.
Il Giudice del primo grado ha ritenuto che il pagamento degli interessi nelle modalità già descritte abbia determinato una proroga del termine entro il quale i mutuatari dovevano adempiere all'obbligazione restitutoria, non certo il sorgere di un nuovo rapporto contrattuale a condizioni differenti. Il termine per l'adempimento delle restituzioni rappresenta, infatti, solo uno degli elementi di cui si compone il contratto di mutuo e la modifica di un suo elemento non implica necessariamente la modifica delle altre componenti del rapporto, che, al contrario, di regola rimangono ferme.
Nel caso in esame, è giusto quindi sostenere che il tasso d'interesse da applicare anche per gli anni successivi alla scadenza del termine inizialmente individuato per adempiere sia uguale a quello del 4% pattuito in origine, non essendo sopravvenute sul punto da alcuna delle parti del rapporto manifestazioni di volontà che possano far ritenere derogata o modificata tale pattuizione.
Pertanto, è rigettato anche il terzo motivo d'appello.
19 4. Col quarto motivo, anch'esso svolto in subordine al mancato accoglimento dei primi due motivi, gli appellanti si lamentano del fatto che il Giudice di primo grado abbia condannato gli stessi a restituire immediatamente il capitale, piuttosto che fissare giudizialmente ex art. 1817 c.c. il termine per adempiere alle restituzioni.
Oggetto di appello è, dunque, la parte della sentenza di primo grado in cui è affermato quanto segue:
“
2.6. Tanto chiarito, va osservato che, nonostante in relazione ai due mutui per cui è causa non risulti essere stato pattuito un termine per la restituzione del tantundem, la domanda del ricorrente può essere accolta.
Va infatti osservato che «In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente
l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento» (cfr.
Cass. n. 11437/2022).
Nel caso di specie l'insolvenza della mutuataria può ritenersi provata considerato che, nonostante la diffida inviata dal nel CP_1
novembre del 2022 (cfr. doc. 16 del ricorrente), la
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha provveduto a restituire il capitale, Controparte_2
nemmeno in parte, né ha corrisposto gli interessi arretrati, e che alla udienza del 9 novembre 2023, in sede di interrogatorio libero, Pt_2
ha dichiarato che la società versa «in difficoltà economiche
[...]
che non consentono di offrire in via transattiva neppure la restituzione di una parte del capitale».
È dunque possibile, in ragione della manifesta insolvenza della mutuataria, disporne la condanna, in solido con i soci illimitatamente responsabili, alla immediata restituzione del tantundem (euro
90.000,00)” (pagg. 12 e 13).
In particolare, la doglianza riguarda il mancato accertamento dell'effettivo stato di insolvenza in cui versano i debitori, rispetto al quale non sarebbe stata svolta alcuna istruttoria;
di conseguenza, secondo gli appellanti, rappresentando tale stato di insolvenza il presupposto per applicare il principio affermato da Cass. n.
11437/2022, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare gli allora resistenti a restituire immediatamente il capitale, ma piuttosto avrebbe dovuto fissare il termine per adempiere, conformemente a quanto prevede la disciplina codicistica.
Invero, anche in questo caso il motivo non appare fondato.
Risulta, infatti, evidente che la giurisprudenza di legittimità citata, con il termine “insolvente”, si riferisce al debitore-mutuatario che non
21 adempie alla specifica prestazione restitutoria che viene richiesta dal suo creditore-mutuante e non allo stato di insolvenza previsto in materia di crisi d'impresa, a cui gli appellanti sembrano, invece, erroneamente far riferimento. In effetti, affinché il mutuante possa chiedere (ed ottenere) l'immediata restituzione del capitale piuttosto che la fissazione giudiziale del termine ai sensi dell'art. 1817 c.c., è sufficiente che ci sia l'inadempimento del mutuatario rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, non avendo qui alcun rilievo quello “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett b) d.lgs. 14/2019), il cui ambito d'applicazione è circoscritto a quelle situazioni di crisi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, l'inadempimento e, dunque, l'insolvenza dei mutuatari sono provate: gli interessi sono stati corrisposti sino ad agosto 2021 sul prestito di euro 40.000 e sino a giugno 2022 sul prestito di euro 50.000; con pec del 16 novembre 2023 , a mezzo del proprio legale, ha CP_1
provveduto ad inviare un formale sollecito per il pagamento degli interessi dovuti dal 2021 al 2022 sulla somma di euro 40.000 ed altresì, tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'erogazione delle somme
22 date a mutuo, ha inoltre chiesto la restituzione immediata delle stesse
(v. doc.16 fascicolo ricorrente).
Al tempo della decisione di primo grado ricorrevano pertanto i presupposti per condannare i mutuatari alle restituzioni, senza previa fissazione di un termine.
Pertanto, il quarto motivo d'impugnazione è respinto.
5. Gli appellanti, infine, impugnano la sentenza relativamente al capo sulle spese di lite, chiedendo che, nell'auspicato caso di riforma della decisione, le spese siano poste – in tutto o in parte – a carico della parte appellata secondo il principio di soccombenza.
Il motivo d'impugnazione, come formulato, è privo di autonomia.
Poiché i precedenti motivi d'impugnazione sono respinti, la regolamentazione delle spese processuali non può essere riconsiderata.
In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 1111/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alla nota spesa depositata dall'appellato (che risulta conforme ai parametri previsti dal d.m. n.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000).
23 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1231/2024 R.G. promosso con atto di citazione da e Parte_1 Parte_2 [...]
(appellanti) nei confronti di (appellato), ogni Pt_3 CP_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1111/2024 emessa dal Tribunale di Padova;
b) condanna e Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, a rifondere a le Parte_3 CP_1
spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
24 Venezia, 2 dicembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 17 luglio 2024, promossa con atto di citazione
1 da
(P. I.V.A. Parte_1
), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto C.F._2
Molon, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo e avv. Eliana Abramo, con domicilio Email_1
digitale eletto presso l'indirizzo Email_2
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dagli avv.ti Davide Caretta e Anna Rigon, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo
Email_3
appellato
2 Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1111/2024 pubblicata il 14 giugno 2024 a definizione del giudizio iscritto al n.
2489/2023 R.G. avanti al Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformarsi la sentenza n.
1111/2024 del Tribunale di Padova, a definizione della causa R.G. n.
2489/2023, pubblicata il 14/06/2024, notificata in data 14/06/2024, e specificamente:
A) in riforma del capo 1 e 2, dichiarata l'inammissibilità o
l'inattendibilità dell'unico teste assunto, sig.ra , e, in Testimone_1
mancanza di ogni altra prova che dimostri l'interruzione della prescrizione del credito azionato dal sig. , dichiararsi non CP_1
dovuta la somma capitale di euro 90.000,00 e, conseguentemente, non dovuti gli interessi su tale somma;
B) in riforma del capo 1 e 2, nel caso in cui venisse riconfermata la debenza della somma capitale azionata dal sig. , dichiararsi CP_1
3 dovuti sulla stessa solo gli interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e fino alla sentenza di primo grado e successivamente fino al saldo.
C) in riforma del capo 1, nel caso in cui venisse riconfermata la debenza della somma capitale azionata dal sig. , fissarsi CP_1
congruo termine per il pagamento della stessa.
D) Spese e compensi di primo grado da ricalcolarsi sulla base dell'accoglimento dei motivi di appello formulati, con vittoria di spese
e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA
e CPA, come per legge, relativi al secondo grado di giudizio”.
- per parte appellata:
“Nel merito ed in via principale:
- confermarsi la sentenza n. 1111/2024 del 14.06.2024 del Tribunale di Padova, resa a conclusione del procedimento civile R.G. n.
2489/2023, rigettando l'appello promosso dalla
[...]
in persona dei soci solidalmente ed Parte_1
illimitatamente responsabili sigg.ri e Parte_2 Pt_3
siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto;
[...]
In ogni caso:
4 - con vittoria di spese e onorari di lite.
In via istruttoria:
Si reitera l'istanza di verificazione e quindi di CTU grafologica sui docc. da 06 a 15 di parte attrice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 7 aprile 2023 presso il Tribunale di Padova, ricorreva nei confronti di CP_1 [...]
nonché dei soci di questa, solidalmente e Parte_1
illimitatamente responsabili, e , per Parte_2 Parte_3
ottenere la restituzione di complessivi euro 90.000,00, a titolo di capitale mutuato, nonché il pagamento dei relativi interessi.
Il ricorrente sosteneva di aver stipulato con i e la loro società Pt_1
due mutui, il primo della somma di euro 50.000,00, versati con bonifico del 22 giugno 2011, e il secondo dalla somma di euro
40.000,00, versati con bonifico del 1° agosto 2011, pattuendo per entrambi un tasso di interesse pari al 4%. I mutuatari, tuttavia, dopo aver pagato regolarmente gli interessi per gli anni seguenti alla stipulazione, non provvedevano a pagare quelli maturati nell'anno
5 2021-2022 sul mutuo di euro 40.000,00, e quelli maturati dall'anno
2022 su entrambi i mutui.
Il , pertanto, inviava dapprima ai mutuatari una diffida per la CP_1
restituzione del capitale e il saldo degli interessi, poi, rimanendo costoro inadempienti, agiva in giudizio depositando il ricorso e notificandolo, in data 20 aprile 2023, agli stessi unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
I fratelli e la loro società si costituivano in giudizio chiedendo, Pt_1
preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato derivante dall'assenza di prova circa l'effettiva pattuizione di interessi e circa il loro avvenuto pagamento.
Il Giudice di primo grado, in via istruttoria, disponeva l'interpello dei convenuti e successivamente, stante l'esito negativo dello stesso, ammetteva e assumeva la testimonianza di , moglie del Testimone_1
ricorrente.
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il
Tribunale tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 1111/2024 pubblicata il 14 giugno 2024, così decideva:
6 “
1. CO i convenuti, in solido fra loro, alla immediata restituzione in favore di di complessivi euro 90.000,00, CP_1
oltre degli interessi al tasso del 4% annuo su tale importo, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
2. CO i convenuti, in solido fra loro, al pagamento di euro
8.800,00 in favore di , a titolo di interessi maturati sulle CP_1
somme mutuate sino alla data della presente sentenza.
3. CO i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 848,80 per CP_1
spese specifiche, euro 14.103,00 per compensi, spese generali pari al
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 15 luglio 2024, la e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto tempestivo appello chiedendo la riforma della stessa con rigetto delle domande di restituzione del capitale e pagamento di interessi accolte in primo grado o, in subordine, con condanna al pagamento degli interessi al tasso legale, piuttosto che al 4%, e con fissazione giudiziale del termine per adempiere e, in ogni caso, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre
2024, si è costituito in giudizio chiedendo, nel merito, CP_1
la conferma della sentenza di primo grado con il rigetto dell'appello e,
7 in via istruttoria, la verificazione con consulenza grafologica dei docc. da 06 a 15 del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, sopra trascritte, nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 5 dicembre 2024.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado lamentando:
1. L'inammissibilità della testimonianza della sig.ra Tes_1
ai sensi dell'art. 246 c.p.c.;
[...]
2. L'inattendibilità della stessa teste, in ragione dei rapporti intercorrenti tra lei e il ricorrente;
3. In subordine, l'assenza di prova circa il tasso al 4% al quale gli originari resistenti sono stati condannati a pagare gli interessi per gli anni successivi al termine di durata del contratto inizialmente pattuito;
4. In subordine, la mancata fissazione del termine entro il quale adempiere all'obbligazione restitutoria da parte del Giudice, che ha, invece, condannato gli attuali appellanti a restituire il capitale immediatamente;
8 5. La condanna al pagamento delle spese di lite, da riformare in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi.
. Con riferimento al primo motivo d'appello, gli appellanti contestano il fatto che il Giudice di prime cure abbia ritenuto positivamente superata la questione dell'inammissibilità ex art. 246 c.p.c. della teste
, in ragione della mancata proposizione, da parte degli Testimone_1
allora resistenti, dell'eccezione di nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della stessa.
In particolare, ad essere impugnata è la parte della sentenza in cui il
Giudice afferma: “Sul punto va preliminarmente chiarito che
l'eventuale nullità della testimonianza per incapacità della teste – in quanto moglie del in regime di comunione dei beni e CP_1
cointestataria del rapporto di c/c dal quale provengono i due bonifici effettuati dal mutuante – deve ritenersi sanata in ragione del fatto che, una volta assunta la testimonianza della , i convenuti non Tes_1
hanno reiterato l'eccezione di inammissibilità sollevata prima dell'incombente istruttorio (cfr. verbale di udienza del 20 febbraio
2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno stabilito non solo che «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la
9 relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova», ma anche che «Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità» (cfr. Cass. S.U.
9456/2023).
Nel caso di specie, l'eventuale nullità della testimonianza per incapacità del teste, deve pertanto ritenersi sanata, per omessa proposizione della relativa eccezione immediatamente dopo
l'escussione del testimone da parte del difensore presente in udienza.
La testimonianza resa da può quindi valorizzarsi come Testimone_1
prova nel presente giudizio” (pagg. 8 e 9).
Secondo gli appellanti, invero, il fatto che il Giudice, in occasione dell'escussione della teste all'udienza del 20 febbraio 2024, a fronte di apposita eccezione di inammissibilità sollevata dagli allora convenuti, abbia ammesso la prova orale con riserva di valutarne successivamente
10 l'ammissibilità, avrebbe esonerato le parti resistenti dall'onere di sollevare nuovamente l'apposita eccezione anche immediatamente dopo l'assunzione della prova, avendo il giudice, con quella riserva, già manifestato la volontà di pronunciarsi sul punto. Di conseguenza, sostengono gli appellanti, non operando alcuna decadenza, la teste avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 246
c.p.c., perché portatrice di un interesse nella causa in quanto moglie dell'allora ricorrente in regime di comunione dei beni e cointestataria del conto corrente da cui le somme sono state mutuate.
Le argomentazioni a sostegno del motivo non sono condivisibili.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo;
laddove l'eccezione di incapacità sia stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste e, ciononostante, la testimonianza sia ammessa e assunta, questa costituisce un atto processuale affetto da nullità e l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità ex art. 157, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n.9456/2023).
11 L'onere di sollevare l'eccezione di nullità non viene meno neanche nei casi in cui, di fronte alla tempestiva eccezione di incapacità, il Giudice si sia riservato di decidere sulla stessa, procedendo comunque ad assumere la prova.
Difatti, tale onere opererebbe non solo nel caso in cui si considerasse l'ammissione con riserva un'ammissione tout court, “in quanto
l'assunzione della prova presuppone un evidente, ancorché implicito, giudizio di piena ammissibilità della stessa;
pertanto, il provvedimento di ammissione con riserva è revocato (o, se si vuole, la riserva è implicitamente sciolta in senso positivo) proprio attraverso
l'assunzione della testimonianza, non potendo procedersi all'assunzione di una prova ritenuta inammissibile”; ma anche laddove si aderisse all'opposta tesi dell'efficacia retroattiva dello scioglimento postumo della riserva, sia esso positivo, poiché
l'ammissione con riserva equivarrebbe all'ammissione semplice, sia esso negativo, perché “la mancanza del presupposto dell'ammissione, ove quello dell'assunzione si sia integrato, vizia l'atto stesso di nullità, con conseguente persistenza dell'onere di eccepire immediatamente il vizio medesimo ad opera della parte interessata” (Cass., Sez. III,
29714/2023).
Nel caso in esame, gli allora convenuti, i cui difensori erano presenti all'udienza in cui la prova è stata assunta, pur avendo tempestivamente
12 eccepito l'incapacità della teste sig.ra , hanno omesso di Tes_1
sollevare la conseguente eccezione di nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della stessa. Pertanto, conformemente a quanto affermato dal Tribunale di Padova, la potenziale nullità relativa della prova risulta in ogni caso sanata e, dunque, tale vizio non può più essere fatto valere.
Per le ragioni esposte, il primo motivo d'impugnazione è rigettato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'inattendibilità della teste , evidenziando le stesse circostanze di fatto Tes_1
valorizzate a sostegno dell'eccezione di incapacità della stessa, la quale, essendo moglie dell'appellato in regime di comunione dei beni ed essendo cointestataria del conto corrente da cui provengono le somme date a mutuo, avrebbe un interesse, anche economico, concreto nella causa tale da renderla inattendibile. Nello specifico, oggetto di impugnazione è la seguente parte della sentenza di primo grado:
“La testimonianza resa da può quindi valorizzarsi come Testimone_1
prova nel presente giudizio.
In particolare, la testimone ha riferito, con dovizia di particolari e senza esitazioni, che a partire dal 2012 nel «periodo di giugno, dopo il primo taglio del fieno» e «per parecchi anni, anche durante la pandemia», si era recato presso la sua abitazione per Parte_3
discutere dei rapporti in essere con il marito (oltre ai due prestiti,
13 anche un rapporto di affitto di fondi) e in tali occasioni, sollecitato dal
, che «si raccomandava di essere puntuale nel versamento CP_1
degli interessi», aveva provveduto al pagamento degli interessi sui prestiti consegnando i soldi direttamente al mutuante, dietro rilascio di apposita «ricevuta»(cfr. verbale di udienza del 20 febbraio 2024).
Lo status di , moglie del e cointestataria del Testimone_1 CP_1
conto corrente utilizzato per la provvista dei due prestiti, non inficia di per sé l'attendibilità della teste;
né si rinvengono in atti ulteriori elementi in grado di far dubitare della veridicità di quanto affermato dalla .” (pagg. 9 e 10). Tes_1
Anche in questo caso, le argomentazioni dell'appellante non meritano condivisione.
Preliminarmente, occorre ricordare che risulta pacifico, in quanto non contestato dagli allora resistenti, che parte mutuante del contratto sia unicamente il , pur provenendo le somme prestate dal conto CP_1
corrente di cui è contitolare anche sua moglie, , la quale, Testimone_1
pertanto, non sarebbe legittimata ad agire in giudizio per ottenerne la restituzione. L'interesse che quest'ultima avrebbe rispetto all'oggetto e all'esito della causa va, quindi, ridimensionato rispetto alla prospettazione degli appellanti, i quali, erroneamente, lasciano intendere che la stessa dovrebbe essere presuntivamente considerata
14 anch'essa mutuante in forza della contitolarità del conto corrente da cui proviene il denaro a loro concesso.
In ogni caso, la valutazione di attendibilità della teste svolta dal
Giudice di prime cure appare sufficientemente e opportunamente motivata, avendo lo stesso evidenziato la precisione e l'assenza di esitazioni con cui la ha esposto i fatti, nonché avendo egli Tes_1
valorizzato esclusivamente le circostanze di fatto riferite dalla predetta in quanto accadute in sua presenza.
Nella stessa direzione, va tenuto conto che la testimone, esponendo i fatti di cui era a conoscenza, ha con trasparenza ammesso di non sapere alcuni dettagli (come la circostanza che sottoscrivesse o Parte_3
meno le ricevute di pagamento consegnategli dal ), il che CP_1
rappresenta un ulteriore argomento a sostegno della attendibilità della testimonianza.
Peraltro, quanto al contenuto, si evidenzia altresì che la testimone non riferisce circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle già desumibili da altri atti processuali, limitandosi al più a confermare le stesse.
Infatti, il pagamento degli interessi sul capitale da parte dei mutuatari, che la teste ha riferito essere avvenuto anche per gli anni successivi alla scadenza annuale del mutuo, e che sarebbe idoneo a determinare, secondo il Tribunale, la proroga di anno in anno per fatti concludenti
15 del termine per adempiere l'obbligazione restitutoria, trova conferma anche nelle quietanze rilasciate dal ai mutuatari in occasione CP_1
dei suddetti pagamenti (docc. da 6 a 15 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Sebbene il Giudice di prime cure non abbia valorizzato tali documenti ai fini della decisione, evidenziandone la provenienza unilaterale e la loro illeggibilità, si ritiene che gli stessi possano essere considerati quali ulteriore fonte di prova circa l'effettivo pagamento degli interessi, tenuto conto del fatto che il loro contenuto risulta invece, nella maggior parte dei casi, intellegibile e che la testimonianza assunta in primo grado conferma la produzione e il significato di tali ricevute.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione è rigettato.
Al rigetto dei primi due motivi di impugnazione consegue l'infondatezza dell'assunto di parte appellante, per cui “il credito azionato da controparte dovrà ritenersi del tutto prescritto non essendoci in atti prova alcuna del pagamento di interessi, comportamento che avrebbe asseritamente comportato l'interruzione della prescrizione” (v. pag.14 e 17 dell'atto di citazione d'appello).
La testimonianza di consente infatti di ritenere provato Testimone_1
l'avvenuto pagamento di interessi per gli anni successivi alla scadenza inizialmente pattuita tra le parti e, pertanto, la tacita proroga del termine entro il quale restituire il capitale mutuato, con conseguente
16 corretta reiezione da parte del primo Giudice dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
3. In riferimento al terzo motivo, formulato in subordine al rigetto dei primi due motivi, oggetto di doglianza è l'assenza di prova circa il tasso al quale sono stati determinati gli interessi per gli anni successivi al termine inizialmente individuato dalle parti per l'adempimento. Gli appellanti contestano, perciò, il seguente punto della sentenza di primo grado:
“In particolare, le espressioni «x un anno» e «annuale» risultano chiaramente riferibili alla durata del prestito, mentre la tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe potuto essere ritenuta fondata se le due distinte avessero riportato le diciture «prestito al 4% annuo» o «prestito al
4% per anno».
Deve dunque ritenersi che i due mutui avessero durata di un anno e che le parti avessero stabilito la corresponsione di un interesse al 4% relativamente all'unico anno di durata del mutuo.
2.4. Tanto chiarito, va osservato che dagli elementi probatori in atti risulta che le parti concordemente modificarono la pattuizione relativa alla durata del mutuo, consentendo alla mutuataria di trattenere gli importi mutuati anche successivamente alla scadenza contrattuale (22 giugno 2012 per il primo mutuo e 1 agosto 2012 per il secondo mutuo).
17 Tanto emerge dalla corresponsione, da parte della mutuataria, degli interessi in misura pari al 4% del capitale mutuato per tutti gli anni successivi al 2011, in particolare degli interessi sull'importo di euro
50.000,00 sino a giugno 2022 compreso e degli interessi sull'importo di euro 40.000,00 sino ad agosto 2021 compreso.
La circostanza, affermata dal ricorrente e contestata dai convenuti, trova conferma nella deposizione testimoniale resa da ” Testimone_1
(pag. 8).
Nello specifico, secondo gli appellanti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, seppure si ritenga il termine inizialmente pattuito per la restituzione del capitale di anno in anno prorogato mediante l'effettivo pagamento degli interessi, mancherebbe la prova circa il fatto che gli interessi pagati per ciascun anno siano stati determinati ad un tasso equivalente a quello inizialmente concordato fra le parti, pari al 4%. A sostegno di tale assunto, gli appellanti evidenziano che la testimonianza, unica prova su cui si fonda l'accertamento del pagamento di tali interessi, non fa alcun riferimento al tasso a cui gli stessi sono stati calcolati, né possono a tal fine essere valorizzate le ricevute di pagamento redatte su copie carbone, già definite dal Giudice di primo grado non idonee a provare.
18 Gli appellanti chiedono pertanto che, in caso di conferma della sussistenza del debito restitutorio, gli interessi da pagare all'appellato vengano calcolati al tasso legale.
Anche in questo caso, gli argomenti a sostegno del motivo non meritano condivisione.
Il Giudice del primo grado ha ritenuto che il pagamento degli interessi nelle modalità già descritte abbia determinato una proroga del termine entro il quale i mutuatari dovevano adempiere all'obbligazione restitutoria, non certo il sorgere di un nuovo rapporto contrattuale a condizioni differenti. Il termine per l'adempimento delle restituzioni rappresenta, infatti, solo uno degli elementi di cui si compone il contratto di mutuo e la modifica di un suo elemento non implica necessariamente la modifica delle altre componenti del rapporto, che, al contrario, di regola rimangono ferme.
Nel caso in esame, è giusto quindi sostenere che il tasso d'interesse da applicare anche per gli anni successivi alla scadenza del termine inizialmente individuato per adempiere sia uguale a quello del 4% pattuito in origine, non essendo sopravvenute sul punto da alcuna delle parti del rapporto manifestazioni di volontà che possano far ritenere derogata o modificata tale pattuizione.
Pertanto, è rigettato anche il terzo motivo d'appello.
19 4. Col quarto motivo, anch'esso svolto in subordine al mancato accoglimento dei primi due motivi, gli appellanti si lamentano del fatto che il Giudice di primo grado abbia condannato gli stessi a restituire immediatamente il capitale, piuttosto che fissare giudizialmente ex art. 1817 c.c. il termine per adempiere alle restituzioni.
Oggetto di appello è, dunque, la parte della sentenza di primo grado in cui è affermato quanto segue:
“
2.6. Tanto chiarito, va osservato che, nonostante in relazione ai due mutui per cui è causa non risulti essere stato pattuito un termine per la restituzione del tantundem, la domanda del ricorrente può essere accolta.
Va infatti osservato che «In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente
l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento» (cfr.
Cass. n. 11437/2022).
Nel caso di specie l'insolvenza della mutuataria può ritenersi provata considerato che, nonostante la diffida inviata dal nel CP_1
novembre del 2022 (cfr. doc. 16 del ricorrente), la
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha provveduto a restituire il capitale, Controparte_2
nemmeno in parte, né ha corrisposto gli interessi arretrati, e che alla udienza del 9 novembre 2023, in sede di interrogatorio libero, Pt_2
ha dichiarato che la società versa «in difficoltà economiche
[...]
che non consentono di offrire in via transattiva neppure la restituzione di una parte del capitale».
È dunque possibile, in ragione della manifesta insolvenza della mutuataria, disporne la condanna, in solido con i soci illimitatamente responsabili, alla immediata restituzione del tantundem (euro
90.000,00)” (pagg. 12 e 13).
In particolare, la doglianza riguarda il mancato accertamento dell'effettivo stato di insolvenza in cui versano i debitori, rispetto al quale non sarebbe stata svolta alcuna istruttoria;
di conseguenza, secondo gli appellanti, rappresentando tale stato di insolvenza il presupposto per applicare il principio affermato da Cass. n.
11437/2022, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare gli allora resistenti a restituire immediatamente il capitale, ma piuttosto avrebbe dovuto fissare il termine per adempiere, conformemente a quanto prevede la disciplina codicistica.
Invero, anche in questo caso il motivo non appare fondato.
Risulta, infatti, evidente che la giurisprudenza di legittimità citata, con il termine “insolvente”, si riferisce al debitore-mutuatario che non
21 adempie alla specifica prestazione restitutoria che viene richiesta dal suo creditore-mutuante e non allo stato di insolvenza previsto in materia di crisi d'impresa, a cui gli appellanti sembrano, invece, erroneamente far riferimento. In effetti, affinché il mutuante possa chiedere (ed ottenere) l'immediata restituzione del capitale piuttosto che la fissazione giudiziale del termine ai sensi dell'art. 1817 c.c., è sufficiente che ci sia l'inadempimento del mutuatario rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, non avendo qui alcun rilievo quello “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett b) d.lgs. 14/2019), il cui ambito d'applicazione è circoscritto a quelle situazioni di crisi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, l'inadempimento e, dunque, l'insolvenza dei mutuatari sono provate: gli interessi sono stati corrisposti sino ad agosto 2021 sul prestito di euro 40.000 e sino a giugno 2022 sul prestito di euro 50.000; con pec del 16 novembre 2023 , a mezzo del proprio legale, ha CP_1
provveduto ad inviare un formale sollecito per il pagamento degli interessi dovuti dal 2021 al 2022 sulla somma di euro 40.000 ed altresì, tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'erogazione delle somme
22 date a mutuo, ha inoltre chiesto la restituzione immediata delle stesse
(v. doc.16 fascicolo ricorrente).
Al tempo della decisione di primo grado ricorrevano pertanto i presupposti per condannare i mutuatari alle restituzioni, senza previa fissazione di un termine.
Pertanto, il quarto motivo d'impugnazione è respinto.
5. Gli appellanti, infine, impugnano la sentenza relativamente al capo sulle spese di lite, chiedendo che, nell'auspicato caso di riforma della decisione, le spese siano poste – in tutto o in parte – a carico della parte appellata secondo il principio di soccombenza.
Il motivo d'impugnazione, come formulato, è privo di autonomia.
Poiché i precedenti motivi d'impugnazione sono respinti, la regolamentazione delle spese processuali non può essere riconsiderata.
In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 1111/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alla nota spesa depositata dall'appellato (che risulta conforme ai parametri previsti dal d.m. n.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000).
23 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1231/2024 R.G. promosso con atto di citazione da e Parte_1 Parte_2 [...]
(appellanti) nei confronti di (appellato), ogni Pt_3 CP_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1111/2024 emessa dal Tribunale di Padova;
b) condanna e Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, a rifondere a le Parte_3 CP_1
spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
24 Venezia, 2 dicembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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