Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, proposto da -OMISSIS-, n.q. di titolare della ditta individuale “O.C.T. -OMISSIS-”, istituto di vigilanza e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Molé, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del governo di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
del Decreto reso dalla Prefettura di Ragusa – Area I, Ordine e Sicurezza Pubblica - prot-OMISSIS-, notificato alla O.C.T. -OMISSIS- a mezzo p.e.c. in data 10-10-2024, con cui è stata rigettata l’istanza – presentata dalla O.C.T. -OMISSIS- di -OMISSIS- - di iscrizione del sig.-OMISSIS- nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ex d.m. 6-10-2009, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 58/2025 del 29 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, la società ricorrente – premesso di svolgere esclusivamente i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo ex art. 3 della l. n. 94/2009 – ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui con cui è stata rigettata l’istanza di iscrizione del sig.-OMISSIS- nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009 stante l’inottemperanza dell’interessato alla richiesta (avanzata con nota prefettizia prot. 5-OMISSIS-) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal d.m. 6.10.2009 e segnatamente: i ) la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione che l’addetto presterà servizio nei soli locali della Provincia di Ragusa; ii ) la copia contratto di lavoro tra l’addetto e l’Istituto; iii ) la marca da bollo da 16 euro.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.m. 6- 10-2009. Eccesso di potere per eclatante travisamento della norma in relazione all’estensione territoriale dell’iscrizione prefettizia. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento e contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.
2) Eccesso di potere sotto altro profilo concorrente.
Con tali motivi, in sintesi, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del diniego: i ) poiché la limitazione dell’attività nell’ambito provinciale non è prevista dalla normativa; ii ) stante l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro prima dell’iscrizione nell’elenco; iii ) in ragione del regolare versamento la marca da bollo e, in ogni caso, l’impossibilità di ritenere improcedibile l’istanza per il suo mancato versamento.
L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il decreto del Ministero dell’interno, 6 ottobre 2009, n. 41342, recante il regolamento per la “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.” prevede all’art. 1 che “ In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti. Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all’art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L’iscrizione nell’elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all’art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l’addetto deve operare. L’iscrizione nell’elenco è condizione per l’espletamento dei servizi predetti ”. È pertanto la stessa norma regolamentare a prevedere che l’iscrizione nell’elenco, tramite la prefettura territorialmente competente, consente di svolgere l’attività in ambito nazionale, sicché la richiesta avanzata da parte dell’autorità di P.S. volta alla limitazione dell’ambito territoriale di svolgimento dell’attività autorizzata è illegittimo, a nulla rilevando le considerazioni svolte dalla difesa erariale in seno alla memoria depositata in ordine alle violazioni precedentemente contestate alla ditta ricorrente e alle pregresse vicende che hanno interessato il Sig. -OMISSIS- poiché costituiscono, tra l’altro, un’inammissibile integrazione giudiziale della motivazione.
Inoltre, parte ricorrente ha addotto di avere regolarizzato il versamento del bollo richiesto nulla eccependo sul punto l’amministrazione resistente
Se, pertanto, sotto tale profilo, invero, il provvedimento impugnato è errato, lo stesso non può essere annullato poiché fondato su una pluralità di ragioni di cui una, la prospettata mancanza di uno dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, e, segnatamente, il possesso di un contratto di lavoro da parte del soggetto istante. Tale ragione è legittima e, in grado, contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, di assumere rilevanza dirimente per la soluzione della controversia.
Il decreto del Ministero dell’interno, 6 ottobre 2009, n. 41342, recante il regolamento per la “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.” prevede tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, il possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 (attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico) ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2 (istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (vedi art. 1, comma 4, lett. h, del citato regolamento come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. c) del d.m. 24 novembre 2016). Si tratta di un requisito di cui il sig.-OMISSIS- è rimasto privo, ma che avrebbe potuto agevolmente acquisire stipulando un contratto di lavoro condizionato: i) all’iscrizione nell’elenco; ii) alla riconosciuta valenza e facoltà di operare sull’intero territorio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La novità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI RI ST, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.