Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1475
CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione requisito "contratto di punta"

    La legge di gara era chiara nel richiedere un unico contratto di importo minimo, al fine di garantire che l'operatore avesse già gestito commesse complesse e di dimensioni comparabili a quella oggetto di gara. La risposta ai chiarimenti ha confermato tale interpretazione. L'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere contratti analoghi, potendo declinarla sia nel senso di verificare la continuità operativa dell'impresa (più contratti), sia l'affidabilità (un contratto con caratteristiche dimensionali comparabili). Eventuali vizi della lex specialis avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente.

  • Rigettato
    Interpretazione requisito "almeno 1 contratto"

    La legge di gara era chiara nel richiedere che gli operatori economici avessero "realizzato" nel triennio almeno un contratto di importo minimo pari a quello indicato, mentre non vi è alcun elemento da cui desumere che la cifra potesse essere raggiunta mediante il cumulo degli importi di più contratti. L'intenzione dell'Amministrazione era quella di predisporre un requisito "di punta".

  • Rigettato
    Interpretazione requisito "RT nel suo complesso"

    La precisazione che il requisito dovesse essere "posseduto dal RT nel suo complesso" significa che il contratto richiesto poteva esser stato stipulato dal medesimo RT (ove già formatosi in occasione di precedenti gare), ovvero da una delle imprese costituenti lo stesso, non già che la soglia richiesta potesse essere raggiunta cumulando l'importo di più contratti.

  • Accolto
    Errata interpretazione del periodo di riferimento per il requisito di capacità tecnico-professionale

    La legge di gara è oggettivamente perplessa, indicando specifici anni solari ma facendo anche riferimento alla data di pubblicazione del bando. L'Amministrazione, in sede di chiarimenti, sembrerebbe indicare che sia tale data a dover essere presa in considerazione per il calcolo a ritroso del triennio rilevante. In tale quadro di incertezza, si segue un'interpretazione estensiva in grado di assicurare la massima partecipazione. Si ritiene sufficiente la "realizzazione" di un contratto, per un importo pari a quello richiesto, avvenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 23 dicembre 2024, anche se tale periodo risulta più ampio di un triennio. L'anno 2021 era espressamente richiamato, e sarebbe irragionevole escludere contratti realizzati in prossimità dell'indizione della procedura.

  • Rigettato
    Errata valutazione del contratto depositato dal RT AR-TA

    Non si pronuncia su questo punto specifico, ma la decisione generale sulla corretta interpretazione del periodo di riferimento porta a confermare l'ammissione alla gara del RT AR-TA.

  • Rigettato
    Idoneità del contratto CS-AV a dimostrare il requisito di cui all'art. 6.3

    Il TAR ha ritenuto che il contratto CS-AV, stipulato nel 2014 con scadenza naturale al 31 maggio 2022 (con proroga massima), non fosse sufficiente a soddisfare il requisito di capacità tecnica. La quota di esecuzione nel triennio di riferimento (anche considerando l'interpretazione più favorevole) si attestava a circa € 670.000,00, insufficiente rispetto alla soglia di € 997.000,00. Le appellanti si limitano a ribadire il fatturato totale nel periodo 2019-2023 senza allegare che la soglia richiesta sia stata raggiunta nello specifico triennio di riferimento. Se è vero che rileva il momento dell'esecuzione, è altrettanto vero che il periodo da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento della soglia è quello indicato dall'art. 6.3 del disciplinare.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di idoneità professionale della società AR

    L'iscrizione al registro delle imprese assume rilevanza laddove diviene funzionale a verificare non tanto l'oggetto sociale, quanto l'attività effettivamente esercitata. La società AR, in RT con TA, sta svolgendo per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, da marzo 2023, un servizio assimilabile a quello oggetto della procedura, il che è sufficiente a ritenere integrato il requisito di idoneità professionale e a rendere privo di rilevanza il precedente di cui alla sentenza del TAR Toscana n. 424/2023.

  • Accolto
    Illegittimità della riammissione del RT TE - CS

    Il TAR ha ritenuto fondato questo motivo, annullando l'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RT TE e CS e gli atti di gara presupposti, nella parte in cui non avevano disposto l'esclusione di tale RT. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della convenzione medio tempore stipulata tra UN RO e il RT TE/CS e ha ordinato che la procedura fosse aggiudicata al RT AR - TA, a condizione della positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

  • Altro
    Assenza o grave carenza della "relazione di calcolo"

    Motivo assorbito dalla pronuncia di primo grado.

  • Altro
    Errata attribuzione del punteggio per "Numero di contratti per sistemi similari"

    Motivo assorbito dalla pronuncia di primo grado.

  • Altro
    Illegittimità del servizio oggetto del contratto CS – AV non "analogo"

    Motivo assorbito dalla pronuncia di primo grado.

  • Rigettato
    Carenza del requisito di idoneità professionale di AR

    La censura è stata respinta, in quanto sarebbe emerso che l'attività pertinente alla gara era effettivamente esercitata dalla società AR, come risultante dalla visura camerale aggiornata e dalla documentazione di gara.

  • Rigettato
    Carenza del requisito di capacità tecnica di AR

    La censura è stata respinta, poiché la documentazione prodotta attestava una quota di esecuzione del servizio nel triennio ampiamente superiore al minimo richiesto di euro 997.000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1475
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1475
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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