CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06187/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/02/2026
N. 01475 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06187/2025 REG.RIC. N. 09174/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6187 del 2025, proposto da Csa Società
Consortile per Azioni e TE S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4F70672F5, rappresentate e difese dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella e Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UNzero S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giuseppe Imbergamo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;
sul ricorso numero di registro generale 9174 del 2025, proposto da TE S.r.l.,
Csa Società Consortile per Azioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro N. 06187/2025 REG.RIC.
tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella e Francesco De
Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TA S.r.l. e AR – Società Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giampaolo
Barsotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di UNzero S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giuseppe Imbergamo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13; della Essea Digit S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6187 del 2025: della sentenza in forma semplificata del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 423/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 9174 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 766/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UNzero S.c.a.r.l., di TA S.r.l. e della
AR – Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; N. 06187/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
TI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Con determina del 19 dicembre 2024, la società UN RO s.c.a.r.l. ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Il bando di gara è stato pubblicato sulla
G.U.U.E. il 24 dicembre 2024.
Il RT composto da TE s.r.l. (mandataria) e CS s.c.p.a. (mandante) ha presentato domanda di partecipazione per il lotto n. 2, avente ad oggetto il servizio di archiviazione dei vetrini e blocchetti dei servizi di anatomia patologica. Il servizio ha una durata prevista di 60 mesi, con importo a base di gara pari a 4.965.404,25 euro.
2. Con provvedimento del 28 febbraio 2025, il RT è stato escluso della procedura, per mancanza del requisito previsto all'art. 6.3 del disciplinare. Quest'ultimo prevedeva: «Il concorrente deve aver realizzato nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo […] per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi».
Il RT aveva invece presentato un elenco di più contratti che solo sommati tra loro raggiungevano tale cifra. La stazione appaltante ha ritenuto che il requisito non fosse frazionabile e che l'importo dovesse riferirsi a un unico contratto.
Durante la fase di soccorso istruttorio, il RT ha presentato un nuovo contratto (il contratto “CS-AV”) asserendo che, isolatamente considerato, esso superava la soglia economica richiesta. Tuttavia, la stazione appaltante ha rifiutato di valutarlo sostenendo che tale contratto non era stato dichiarato inizialmente nella domanda di partecipazione e il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per sanare lacune formali o carenze documentali, ma non per modificare o integrare i requisiti dichiarati al momento dell'offerta. N. 06187/2025 REG.RIC.
3. Il RT ha quindi impugnato la propria esclusione presso il TAR Umbria, che, con sentenza n. 423/2025, ha accolto in parte il ricorso.
Il Collegio ha confermato che la stazione appaltante ha agito correttamente nel richiedere un unico “contratto di punta” non frazionabile, ritenendo tale scelta una manifestazione legittima di discrezionalità amministrativa proporzionata alla delicatezza del servizio e all'importo a base d'asta.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto fondata la contestazione riguardante il rifiuto della valutazione dell'ulteriore contratto prodotto in sede di soccorso istruttorio. I giudici hanno sostenuto che, poiché il requisito di capacità tecnica era stato dichiarato fin dall'inizio e il documento prodotto successivamente riguardava un contratto già esistente prima del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto accettarlo come prova documentale del requisito. Infine, il Tribunale ha precisato che, sebbene il contratto in questione fosse stato sottoscritto nel 2014, esso dovesse essere valutato per la quota parte delle prestazioni effettivamente realizzate ed eseguite nel triennio di riferimento previsto dal disciplinare.
La sentenza imponeva, dunque, all'Amministrazione di effettuare una nuova valutazione istruttoria per verificare se il fatturato prodotto in quegli anni per effetto del contratto CS-AV fosse sufficiente a coprire la soglia economica richiesta.
4. Avverso tale sentenza, TE e CS hanno proposto appello (NRG
6187/2025).
Con il primo motivo di appello, le società contestano l'interpretazione dell'art. 6.3 del disciplinare fatta propria dal TAR. Il requisito ivi previsto non dovrebbe essere qualificato come “di punta” e, pertanto, sarebbe consentito raggiungere la soglia economica indicata anche con una pluralità di contratti. Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che l'art. 7 del disciplinare ammette il ricorso all'avvalimento per tutti i requisiti di ordine speciale, tra cui quello di cui all'art. 6.3. N. 06187/2025 REG.RIC.
Con il secondo motivo di appello, si evidenzia che l'espressione “almeno 1 contratto” dovrebbe essere intesa nel senso di ammettere anche un numero superiore di contratti ai fini del raggiungimento dell'importo economico previsto. Questa interpretazione sarebbe conforme anche a quanto previsto dall'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del
2023, mentre quella fatta propria dal TAR si porrebbe in contrasto con il favor partecipationis e, se corretta, renderebbe illegittima la stessa legge di gara.
Con il terzo motivo di appello si deduce che, in ogni caso, la stazione appaltante prima e il TAR poi avrebbero dovuto seguire l'interpretazione che garantisse la più ampia partecipazione alla procedura di gara. Del resto, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante aveva indicato che il requisito avrebbe dovuto essere posseduto dal “RT nel suo complesso”, consentendo così l'allegazione di più contratti sia della mandante che della mandataria.
5. Si è costituita in giudizio UN RO.
La stazione appaltante ha dato conto di aver riammesso il RT alla gara, in ottemperanza alla sentenza del TAR, con provvedimento del 23 aprile 2025. La stessa ha poi proceduto ad aggiudicare la gara proprio al RT TE – CS (primo graduato con 85,39 punti), mentre al secondo posto si è collocato il RT composto da
AR società cooperativa sociale e TA s.r.l., il quale, a sua volta, ha impugnato l'aggiudicazione presso il TAR Umbria.
UN RO ritiene che non vi sia un interesse attuale all'appello in capo al RT
TE – CS e, quindi, il mezzo di gravame dovrebbe essere dichiarato inammissibile. In ogni caso esso sarebbe infondato nel merito.
6. Come detto, AR e TA (seconde classificate), hanno impugnato l'aggiudicazione e gli atti presupposti, inclusa la riammissione del RT aggiudicatario.
Il principale motivo di ricorso (Motivo I) lamentava l'illegittimità della riammissione del RT TE - CS, ritenuto privo del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'art. 6.3 del disciplinare. N. 06187/2025 REG.RIC.
Il RT aggiudicatario (TE - CS) ha resistito e proposto un ricorso incidentale, chiedendo a sua volta l'esclusione del RT AR – TA, per presunta carenza del requisito di idoneità professionale e del medesimo requisito di capacità tecnica di cui all'art. 6.3 del disciplinare.
Il TAR, con sentenza n. 766/2025, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalle controinteressate, ritenendo che non sussistesse un rapporto di pregiudizialità tecnica con l'appello pendente avverso la precedente sentenza n. 423 del 2025.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale.
Il Collegio ha stabilito che il triennio di riferimento per la capacità tecnica e professionale dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando
(24 dicembre 2024), coprendo il periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 dicembre 2024, interpretando le annualità indicate tra parentesi nel disciplinare (2021-2022-2023) come meramente esemplificative.
È stato riscontrato un difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il RT TE
- CS non avrebbe dimostrato che la quota di esecuzione del contratto allegato in sede di soccorso istruttorio (CS/AV) raggiungesse l'importo minimo di euro
997.000,00 nel triennio correttamente identificato. Tale importo, peraltro, non sarebbe raggiunto neppure calcolando l'intero anno 2021. L'accoglimento di tale motivo è risultato sufficiente a determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Il ricorso incidentale è stato, invece, integralmente rigettato.
La censura relativa alla mancanza del requisito di idoneità professionale di AR
è stata respinta, in quanto sarebbe emerso che l'attività pertinente alla gara era effettivamente esercitata dalla società, come risultante dalla visura camerale aggiornata e dalla documentazione di gara. N. 06187/2025 REG.RIC.
È stata respinta anche la censura relativa al requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare, poiché la documentazione prodotta attestava una quota di esecuzione del servizio nel triennio ampiamente superiore al minimo richiesto di euro 997.000.
Il TAR ha, quindi, annullato l'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RT
TE e CS e gli atti di gara presupposti, nella parte in cui non avevano disposto l'esclusione di tale RT. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della convenzione medio tempore stipulata tra UN RO e il RT
TE/CS e ha ordinato che la procedura fosse aggiudicata al RT AR
- TA, a condizione della positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.
7. Avverso la sentenza n. 766/2025 cit. TE e CS hanno proposto un ulteriore appello (NRG 9174/2025).
Con il primo motivo di appello, si contesta l'erroneità della motivazione della sentenza del TAR per violazione dell'art. 6.3 del disciplinare. Il TAR avrebbe errato nello stabilire che il periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale fosse da dicembre 2021 a dicembre 2024. Gli appellanti sostengono che la disciplina di gara era chiara e univoca nell'indicare come triennio l'intervallo 2021-2022-2023.
Con il secondo motivo di appello, si sostiene che il TAR abbia errato nel ritenere idoneo il contratto depositato dal RT AR-TA, per dimostrare il requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare. L'appello evidenzia che, utilizzando il triennio corretto (2021-2022-2023), il contratto dichiarato dal RT AR-TA non raggiunge la soglia economica richiesta di euro 997.000 (oneri fiscali esclusi).
Con il terzo motivo di appello, si afferma che il contratto presentato dal RT
TE-CS in sede di soccorso istruttorio è, da solo, idoneo a dimostrare il requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare. Tale contratto, stipulato nel 2014, avrebbe generato un fatturato di euro 1.384.217,59 nel periodo 1.1.2019-31.12.2023, N. 06187/2025 REG.RIC.
superando ampiamente gli euro 997.000 richiesti, e la sua esecuzione sarebbe stata portata a termine nell'ambito del triennio in questione. Ciò che conta, secondo l'appello, è il periodo di effettiva esecuzione del servizio (che deve essere “realizzato” nel triennio), non la data di stipula.
Con il quarto motivo, le appellanti deducono che il TAR avrebbe errato nel ritenere che la società AR fosse in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto (vi sarebbe violazione degli artt. 6.1 e 6.4 del disciplinare e dell'art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023). Il disciplinare richiedeva l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara. Si ribadisce che la società AR non sarebbe in possesso di tale requisito, circostanza che sarebbe stata già accertata dal
TAR Toscana in una precedente sentenza.
Il TAR Umbria avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'annotazione dell'esistenza di un “magazzino per la conservazione di reperti di archivi esterni” nella visura camerale di AR. L'appello argomenta che l'attività prevalente di AR è il trasporto e la gestione rifiuti, e la semplice presenza di un magazzino non integrerebbe il requisito richiesto, in quanto il servizio di archiviazione oggetto dell'appalto sarebbe molto più complesso e articolato.
Considerata la connessione tra i giudizi, le appellanti chiedono la riunione degli appelli iscritti al NRG 6187/2025 e al NRG 9174/2025.
8. Si è costituita in giudizio UN RO, difendendo la correttezza del proprio operato e rimarcando che la previsione di cui all'art. 6.3 del disciplinare “ha inteso ricomprendere le tre annualità precedenti a quella di pubblicazione della gara, sino al 2021”.
9. Si sono costituite in giudizio anche le società AR e TA, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo alcuni motivi di ricorso assorbiti dalla pronuncia di primo grado. N. 06187/2025 REG.RIC.
Con il primo di tali motivi si contesta che il servizio oggetto del contratto CS –
AV, esibito dal RT TE-CS per dimostrare il requisito di capacità tecnica, non fosse “analogo” a quello oggetto della gara, avendo ad oggetto archiviazione di documentazione sanitaria/amministrativa invece che archiviazione di vetrini e blocchetti di anatomia patologica.
Con il secondo di tali motivi si rileva l'assenza, o la grave carenza di contenuti specifici, della “relazione di calcolo”, nell'offerta tecnica presentata dal RT
TE-CS. Poiché la relazione di calcolo era un documento essenziale per il progetto, la sua omissione avrebbe dovuto comportare l'esclusione del RT aggiudicatario. In via subordinata, la Commissione avrebbe comunque agito con illogicità e difetto di istruttoria nell'attribuire il massimo punteggio al progetto carente.
Con il terzo di tali motivi si contesta l'attribuzione del punteggio massimo (5 punti) al
RT TE-CS per il criterio relativo al “Numero di contratti per sistemi similari”. Le appellate sostengono che nell'elenco presentato da TE/CS, numerosi contratti indicati non sono riferibili al RT, sono duplicati, o si riferiscono a servizi di archiviazione documentale non similari a quelli di archiviazione di vetrini e blocchetti, ragione per le quali il RT appellante avrebbe dovuto ricevere solo 2 punti.
10. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere accolta l'istanza di riunione degli appelli iscritti rispettivamente al NRG 6187/2025 e NRG 9174/2025, considerata la parziale coincidenza soggettiva delle parti e l'evidente connessione dell'oggetto del contendere. N. 06187/2025 REG.RIC.
2. Quanto al primo degli appelli (NRG 6187/2025), lo stesso è infondato.
L'art. 6.3 del disciplinare di gara, come detto, prevede che il concorrente debba “aver realizzato nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-
2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo […] per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi”.
Nella richiesta di chiarimenti PI006782-25 è stato chiesto “confermate che gli importi indicati all'art. 6.3, per ogni singolo lotto, possono essere coperti da almeno 1 contratto o dalla somma di più contratti realizzati nel triennio di riferimento”. La risposta della Stazione Appaltante è stata la seguente:
“Il requisito è soddisfatto qualora vi sia almeno 1 contratto del relativo importo”
(risposta PI015231-25).
Dunque la legge di gara era molto chiara nel richiedere che gli operatori economici avessero “realizzato” nel triennio almeno un contratto di importo minimo pari a quello indicato, mentre non vi è alcun elemento da cui desumere che la cifra di 997.000 euro potesse essere raggiunta anche mediante il cumulo degli importi di più contratti.
L'intenzione dell'Amministrazione era quindi quella di predisporre un requisito “di punta”, al fine di garantire che l'operatore avesse già gestito commesse complesse e di dimensioni comparabili a quella oggetto di gara. Né alcun argomento contrario può ricavarsi dall'art. 7 del disciplinare, che, nel regolare l'istituto dell'avvalimento, si limita ad escludere la possibilità che lo stesso venga utilizzato per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Tale disposizione non incide minimamente sull'interpretazione dell'art. 6.3, anche perché altro è la possibilità di frazionare l'importo richiesto, altro la liceità di ricorrere all'avvalimento, questione che non viene in alcun modo in rilievo nel presente giudizio.
L'art. 100, comma 11, ultimo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, ratione temporis applicabile, prevedeva che le stazioni appaltanti potessero richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito nel N. 06187/2025 REG.RIC.
precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contratti analoghi
a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”. Si tratta di una facoltà rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, che può essere declinata sia nel senso di verificare la continuità operativa dell'impresa, mediante la richiesta di più contratti, sia l'affidabilità della stessa, mediante la richiesta di almeno un contratto con caratteristiche dimensionali comparabili a quelle oggetto di appalto.
Peraltro, come si è visto, nel caso di specie la legge di gara risulta chiara ed eventuali vizi della stessa, concretantesi in clausole immediatamente escludenti, avrebbero dovuto esser fatti valere per mezzo di un'impugnazione tempestiva, cioè entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il fatto che, nella medesima risposta PI015231-25 resa in sede di chiarimenti, la stazione appaltante abbia precisato che il requisito di cui all'art. 6.3 dovesse “essere posseduto dal RT nel suo complesso”, significa semplicemente che il contratto richiesto poteva esser stato stipulato dal medesimo RT (ove già formatosi in occasione di precedenti gare), ovvero da una delle imprese costituenti lo stesso, non già che la soglia richiesta potesse essere raggiunta cumulando l'importo di più contratti.
3. Occorre quindi procedere all'esame del secondo appello (NRG 9174/2025).
Preliminare all'esame dei primi tre motivi è la corretta interpretazione circa il periodo di riferimento di cui al più volte citato art. 6.3 del disciplinare di gara.
Tale previsione faceva esplicito riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, ma deve essere letta anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante. Viene, in particolare, in rilievo la richiesta di chiarimento PI007977-25 del seguente tenore:
“[…] se per il requisito di capacità tecnico-professionale sia possibile considerare come triennio precedente la data di pubblicazione del bando il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2024”. N. 06187/2025 REG.RIC.
La risposta dell'Amministrazione è stata la seguente: «Si conferma, per il requisito di capacità tecnico-professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando» (risposta PI015233-25).
La legge di gara è quindi oggettivamente perplessa. Da un lato indica degli specifici anni solari, dall'altro fa riferimento alla data di pubblicazione del bando e l'Amministrazione, in sede di chiarimenti, sembrerebbe indicare che sia tale data a dover essere presa in considerazione per il calcolo, a ritroso, del triennio rilevante.
In tale quadro di incertezza, il Collegio ritiene di dover seguire un'interpretazione estensiva, in grado di assicurare la massima partecipazione.
Infatti, nell'ipotesi in cui la lex specialis di gara risulti di incerta formulazione quanto ai requisiti di partecipazione e di ammissibilità dell'offerta deve prescegliersi - tra le varie possibili - l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione, anche quale garanzia di trasparenza della procedura di gara (ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 11/11/2025, n. 8786).
Nel caso di specie, dunque, si ritiene sufficiente la “realizzazione” di un contratto, per un importo pari a quello richiesto, avvenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 23 dicembre
2024, anche se tale periodo risulta più ampio di un triennio.
Infatti, da un lato, l'anno 2021 era espressamente richiamato nell'art. 6.3 del disciplinare, dall'altro la disposizione faceva anche riferimento alla data di pubblicazione del bando. Del resto sarebbe irragionevole escludere proprio quei contratti realizzati in prossimità dell'indizione della procedura di gara e lo stesso art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, già citato, fa appunto riferimento alla data di indizione della procedura.
4. Alla luce di tale interpretazione può trovare accoglimento la doglianza contenuta nel primo motivo di appello (e relativa alla necessità di considerare anche tutto l'anno
2021), ma non quella contenuta nel secondo motivo di appello, secondo cui il 2024 N. 06187/2025 REG.RIC.
non avrebbe potuto essere considerato. Ne consegue che, sotto tale profilo, deve essere confermata l'ammissione alla gara del RT AR-TA.
5. Alla luce di quanto sopra, può quindi passarsi all'esame del terzo motivo di appello.
Con tale doglianza si censura il capo della sentenza del TAR secondo il quale, anche considerando il 2021 come parte del triennio da prendere in esame, l'appellante non avrebbe comunque realizzato il requisito richiesto.
Secondo il TAR, il contratto tra CS e AV non è sufficiente a soddisfare il requisito di capacità tecnica di cui all'art. 6.3 del disciplinare perché, anche adottando l'interpretazione temporale più favorevole, la quota di esecuzione del servizio rimane ampiamente al di sotto della soglia minima richiesta.
Il contratto CS-AV, stipulato nel 2014, aveva, infatti, una durata di otto anni, con scadenza naturale al 31 maggio 2022 e una proroga massima di 180 giorni, terminando quindi al più tardi il 27 novembre 2022. Sebbene il RT aggiudicatario avesse dichiarato un elevato fatturato per il periodo 2019-2023, il TAR ha rilevato che non vi fosse alcuna prova o allegazione che autorizzasse a ritenere che il servizio fosse proseguito nel 2023, vista la scadenza contrattuale di fine 2022.
In particolare, le fatture depositate per il 2022 dimostrano il pagamento di un importo di euro 334.818,27. Il Tribunale ha ipotizzato (senza che ve ne fosse prova) una quota analoga per l'anno 2021, ma, anche sommando queste cifre, il valore complessivo riferibile al periodo utile si attesterebbe a circa euro 670.000,00. Poiché la lex specialis imponeva di aver realizzato almeno un contratto di punta di importo pari a euro
997.000,00 (al netto degli oneri fiscali), la cifra di euro 670.000,00 è stata giudicata insufficiente.
5.1 A fronte di tale ricostruzione, le appellanti si limitano a ribadire che, nel periodo
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023 sono stati fatturati euro 1.384.217,59, senza neppure allegare che la soglia richiesta sia stata raggiunta nello specifico triennio di riferimento. Si legge infatti nell'appello: «La Stazione Appaltante ha invece richiesto N. 06187/2025 REG.RIC.
che i concorrenti dimostrino di poter eseguire il servizio in oggetto tramite l'avvenuta realizzazione di almeno un servizio analogo di importo pari ad almeno € 997.000 nell'ambito di un periodo che si estenda, in tutto o in parte, anche nel triennio indicato» (pag. 11).
Il motivo deve quindi essere rigettato. Se è vero che a venire in rilievo è il momento dell'esecuzione e non quello della stipulazione, altrettanto vero è che il periodo da prendere in considerazione, ai fini del raggiungimento della soglia, è esclusivamente quello indicato dall'art. 6.3 del disciplinare.
6. Si può quindi passare all'esame del quarto e ultimo motivo di appello.
L'art. 6.1 del disciplinare, in linea con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, d.lgs.
n. 36 del 2023, richiede, quale requisito professionale, l'iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il successivo art. 6.4 precisa che tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Nel caso della società AR, nel certificato di iscrizione della Camera di
Commercio, risulta che, l'oggetto sociale, tra le molte attività, annovera anche la gestione di magazzini e archivi fisici e digitali in ambito sanitario, comprensiva dei servizi di logistica integrata e di fornitura di materiali di consumo e altro.
Vero è che l'iscrizione al registro delle imprese assume rilevanza laddove diviene funzionale a verificare non tanto l'oggetto sociale dell'operatore, quanto l'attività effettivamente esercitata in via prevalente o in via secondaria. Nel caso di specie, tuttavia, è in atti documentazione che dimostra come la società AR, in RT con
TA, stia svolgendo, per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, da marzo
2023, un servizio assimilabile a quello oggetto della procedura oggetto della presente controversia, il che è sufficiente a ritenere integrato il requisito di idoneità professionale e a rendere privo di rilevanza il precedente di cui alla sentenza del TAR
Toscana n. 424/2023. N. 06187/2025 REG.RIC.
7. Per le ragioni esposte entrambi gli appelli devono essere rigettati.
Tuttavia la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto TI OL D'GE N. 06187/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/02/2026
N. 01475 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06187/2025 REG.RIC. N. 09174/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6187 del 2025, proposto da Csa Società
Consortile per Azioni e TE S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4F70672F5, rappresentate e difese dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella e Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UNzero S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giuseppe Imbergamo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;
sul ricorso numero di registro generale 9174 del 2025, proposto da TE S.r.l.,
Csa Società Consortile per Azioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro N. 06187/2025 REG.RIC.
tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella e Francesco De
Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TA S.r.l. e AR – Società Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giampaolo
Barsotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di UNzero S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giuseppe Imbergamo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13; della Essea Digit S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6187 del 2025: della sentenza in forma semplificata del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 423/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 9174 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 766/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UNzero S.c.a.r.l., di TA S.r.l. e della
AR – Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; N. 06187/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
TI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Con determina del 19 dicembre 2024, la società UN RO s.c.a.r.l. ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Il bando di gara è stato pubblicato sulla
G.U.U.E. il 24 dicembre 2024.
Il RT composto da TE s.r.l. (mandataria) e CS s.c.p.a. (mandante) ha presentato domanda di partecipazione per il lotto n. 2, avente ad oggetto il servizio di archiviazione dei vetrini e blocchetti dei servizi di anatomia patologica. Il servizio ha una durata prevista di 60 mesi, con importo a base di gara pari a 4.965.404,25 euro.
2. Con provvedimento del 28 febbraio 2025, il RT è stato escluso della procedura, per mancanza del requisito previsto all'art. 6.3 del disciplinare. Quest'ultimo prevedeva: «Il concorrente deve aver realizzato nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo […] per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi».
Il RT aveva invece presentato un elenco di più contratti che solo sommati tra loro raggiungevano tale cifra. La stazione appaltante ha ritenuto che il requisito non fosse frazionabile e che l'importo dovesse riferirsi a un unico contratto.
Durante la fase di soccorso istruttorio, il RT ha presentato un nuovo contratto (il contratto “CS-AV”) asserendo che, isolatamente considerato, esso superava la soglia economica richiesta. Tuttavia, la stazione appaltante ha rifiutato di valutarlo sostenendo che tale contratto non era stato dichiarato inizialmente nella domanda di partecipazione e il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per sanare lacune formali o carenze documentali, ma non per modificare o integrare i requisiti dichiarati al momento dell'offerta. N. 06187/2025 REG.RIC.
3. Il RT ha quindi impugnato la propria esclusione presso il TAR Umbria, che, con sentenza n. 423/2025, ha accolto in parte il ricorso.
Il Collegio ha confermato che la stazione appaltante ha agito correttamente nel richiedere un unico “contratto di punta” non frazionabile, ritenendo tale scelta una manifestazione legittima di discrezionalità amministrativa proporzionata alla delicatezza del servizio e all'importo a base d'asta.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto fondata la contestazione riguardante il rifiuto della valutazione dell'ulteriore contratto prodotto in sede di soccorso istruttorio. I giudici hanno sostenuto che, poiché il requisito di capacità tecnica era stato dichiarato fin dall'inizio e il documento prodotto successivamente riguardava un contratto già esistente prima del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto accettarlo come prova documentale del requisito. Infine, il Tribunale ha precisato che, sebbene il contratto in questione fosse stato sottoscritto nel 2014, esso dovesse essere valutato per la quota parte delle prestazioni effettivamente realizzate ed eseguite nel triennio di riferimento previsto dal disciplinare.
La sentenza imponeva, dunque, all'Amministrazione di effettuare una nuova valutazione istruttoria per verificare se il fatturato prodotto in quegli anni per effetto del contratto CS-AV fosse sufficiente a coprire la soglia economica richiesta.
4. Avverso tale sentenza, TE e CS hanno proposto appello (NRG
6187/2025).
Con il primo motivo di appello, le società contestano l'interpretazione dell'art. 6.3 del disciplinare fatta propria dal TAR. Il requisito ivi previsto non dovrebbe essere qualificato come “di punta” e, pertanto, sarebbe consentito raggiungere la soglia economica indicata anche con una pluralità di contratti. Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che l'art. 7 del disciplinare ammette il ricorso all'avvalimento per tutti i requisiti di ordine speciale, tra cui quello di cui all'art. 6.3. N. 06187/2025 REG.RIC.
Con il secondo motivo di appello, si evidenzia che l'espressione “almeno 1 contratto” dovrebbe essere intesa nel senso di ammettere anche un numero superiore di contratti ai fini del raggiungimento dell'importo economico previsto. Questa interpretazione sarebbe conforme anche a quanto previsto dall'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del
2023, mentre quella fatta propria dal TAR si porrebbe in contrasto con il favor partecipationis e, se corretta, renderebbe illegittima la stessa legge di gara.
Con il terzo motivo di appello si deduce che, in ogni caso, la stazione appaltante prima e il TAR poi avrebbero dovuto seguire l'interpretazione che garantisse la più ampia partecipazione alla procedura di gara. Del resto, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante aveva indicato che il requisito avrebbe dovuto essere posseduto dal “RT nel suo complesso”, consentendo così l'allegazione di più contratti sia della mandante che della mandataria.
5. Si è costituita in giudizio UN RO.
La stazione appaltante ha dato conto di aver riammesso il RT alla gara, in ottemperanza alla sentenza del TAR, con provvedimento del 23 aprile 2025. La stessa ha poi proceduto ad aggiudicare la gara proprio al RT TE – CS (primo graduato con 85,39 punti), mentre al secondo posto si è collocato il RT composto da
AR società cooperativa sociale e TA s.r.l., il quale, a sua volta, ha impugnato l'aggiudicazione presso il TAR Umbria.
UN RO ritiene che non vi sia un interesse attuale all'appello in capo al RT
TE – CS e, quindi, il mezzo di gravame dovrebbe essere dichiarato inammissibile. In ogni caso esso sarebbe infondato nel merito.
6. Come detto, AR e TA (seconde classificate), hanno impugnato l'aggiudicazione e gli atti presupposti, inclusa la riammissione del RT aggiudicatario.
Il principale motivo di ricorso (Motivo I) lamentava l'illegittimità della riammissione del RT TE - CS, ritenuto privo del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'art. 6.3 del disciplinare. N. 06187/2025 REG.RIC.
Il RT aggiudicatario (TE - CS) ha resistito e proposto un ricorso incidentale, chiedendo a sua volta l'esclusione del RT AR – TA, per presunta carenza del requisito di idoneità professionale e del medesimo requisito di capacità tecnica di cui all'art. 6.3 del disciplinare.
Il TAR, con sentenza n. 766/2025, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalle controinteressate, ritenendo che non sussistesse un rapporto di pregiudizialità tecnica con l'appello pendente avverso la precedente sentenza n. 423 del 2025.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale.
Il Collegio ha stabilito che il triennio di riferimento per la capacità tecnica e professionale dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando
(24 dicembre 2024), coprendo il periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 dicembre 2024, interpretando le annualità indicate tra parentesi nel disciplinare (2021-2022-2023) come meramente esemplificative.
È stato riscontrato un difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il RT TE
- CS non avrebbe dimostrato che la quota di esecuzione del contratto allegato in sede di soccorso istruttorio (CS/AV) raggiungesse l'importo minimo di euro
997.000,00 nel triennio correttamente identificato. Tale importo, peraltro, non sarebbe raggiunto neppure calcolando l'intero anno 2021. L'accoglimento di tale motivo è risultato sufficiente a determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Il ricorso incidentale è stato, invece, integralmente rigettato.
La censura relativa alla mancanza del requisito di idoneità professionale di AR
è stata respinta, in quanto sarebbe emerso che l'attività pertinente alla gara era effettivamente esercitata dalla società, come risultante dalla visura camerale aggiornata e dalla documentazione di gara. N. 06187/2025 REG.RIC.
È stata respinta anche la censura relativa al requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare, poiché la documentazione prodotta attestava una quota di esecuzione del servizio nel triennio ampiamente superiore al minimo richiesto di euro 997.000.
Il TAR ha, quindi, annullato l'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RT
TE e CS e gli atti di gara presupposti, nella parte in cui non avevano disposto l'esclusione di tale RT. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della convenzione medio tempore stipulata tra UN RO e il RT
TE/CS e ha ordinato che la procedura fosse aggiudicata al RT AR
- TA, a condizione della positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.
7. Avverso la sentenza n. 766/2025 cit. TE e CS hanno proposto un ulteriore appello (NRG 9174/2025).
Con il primo motivo di appello, si contesta l'erroneità della motivazione della sentenza del TAR per violazione dell'art. 6.3 del disciplinare. Il TAR avrebbe errato nello stabilire che il periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale fosse da dicembre 2021 a dicembre 2024. Gli appellanti sostengono che la disciplina di gara era chiara e univoca nell'indicare come triennio l'intervallo 2021-2022-2023.
Con il secondo motivo di appello, si sostiene che il TAR abbia errato nel ritenere idoneo il contratto depositato dal RT AR-TA, per dimostrare il requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare. L'appello evidenzia che, utilizzando il triennio corretto (2021-2022-2023), il contratto dichiarato dal RT AR-TA non raggiunge la soglia economica richiesta di euro 997.000 (oneri fiscali esclusi).
Con il terzo motivo di appello, si afferma che il contratto presentato dal RT
TE-CS in sede di soccorso istruttorio è, da solo, idoneo a dimostrare il requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare. Tale contratto, stipulato nel 2014, avrebbe generato un fatturato di euro 1.384.217,59 nel periodo 1.1.2019-31.12.2023, N. 06187/2025 REG.RIC.
superando ampiamente gli euro 997.000 richiesti, e la sua esecuzione sarebbe stata portata a termine nell'ambito del triennio in questione. Ciò che conta, secondo l'appello, è il periodo di effettiva esecuzione del servizio (che deve essere “realizzato” nel triennio), non la data di stipula.
Con il quarto motivo, le appellanti deducono che il TAR avrebbe errato nel ritenere che la società AR fosse in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto (vi sarebbe violazione degli artt. 6.1 e 6.4 del disciplinare e dell'art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023). Il disciplinare richiedeva l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara. Si ribadisce che la società AR non sarebbe in possesso di tale requisito, circostanza che sarebbe stata già accertata dal
TAR Toscana in una precedente sentenza.
Il TAR Umbria avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'annotazione dell'esistenza di un “magazzino per la conservazione di reperti di archivi esterni” nella visura camerale di AR. L'appello argomenta che l'attività prevalente di AR è il trasporto e la gestione rifiuti, e la semplice presenza di un magazzino non integrerebbe il requisito richiesto, in quanto il servizio di archiviazione oggetto dell'appalto sarebbe molto più complesso e articolato.
Considerata la connessione tra i giudizi, le appellanti chiedono la riunione degli appelli iscritti al NRG 6187/2025 e al NRG 9174/2025.
8. Si è costituita in giudizio UN RO, difendendo la correttezza del proprio operato e rimarcando che la previsione di cui all'art. 6.3 del disciplinare “ha inteso ricomprendere le tre annualità precedenti a quella di pubblicazione della gara, sino al 2021”.
9. Si sono costituite in giudizio anche le società AR e TA, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo alcuni motivi di ricorso assorbiti dalla pronuncia di primo grado. N. 06187/2025 REG.RIC.
Con il primo di tali motivi si contesta che il servizio oggetto del contratto CS –
AV, esibito dal RT TE-CS per dimostrare il requisito di capacità tecnica, non fosse “analogo” a quello oggetto della gara, avendo ad oggetto archiviazione di documentazione sanitaria/amministrativa invece che archiviazione di vetrini e blocchetti di anatomia patologica.
Con il secondo di tali motivi si rileva l'assenza, o la grave carenza di contenuti specifici, della “relazione di calcolo”, nell'offerta tecnica presentata dal RT
TE-CS. Poiché la relazione di calcolo era un documento essenziale per il progetto, la sua omissione avrebbe dovuto comportare l'esclusione del RT aggiudicatario. In via subordinata, la Commissione avrebbe comunque agito con illogicità e difetto di istruttoria nell'attribuire il massimo punteggio al progetto carente.
Con il terzo di tali motivi si contesta l'attribuzione del punteggio massimo (5 punti) al
RT TE-CS per il criterio relativo al “Numero di contratti per sistemi similari”. Le appellate sostengono che nell'elenco presentato da TE/CS, numerosi contratti indicati non sono riferibili al RT, sono duplicati, o si riferiscono a servizi di archiviazione documentale non similari a quelli di archiviazione di vetrini e blocchetti, ragione per le quali il RT appellante avrebbe dovuto ricevere solo 2 punti.
10. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere accolta l'istanza di riunione degli appelli iscritti rispettivamente al NRG 6187/2025 e NRG 9174/2025, considerata la parziale coincidenza soggettiva delle parti e l'evidente connessione dell'oggetto del contendere. N. 06187/2025 REG.RIC.
2. Quanto al primo degli appelli (NRG 6187/2025), lo stesso è infondato.
L'art. 6.3 del disciplinare di gara, come detto, prevede che il concorrente debba “aver realizzato nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-
2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo […] per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi”.
Nella richiesta di chiarimenti PI006782-25 è stato chiesto “confermate che gli importi indicati all'art. 6.3, per ogni singolo lotto, possono essere coperti da almeno 1 contratto o dalla somma di più contratti realizzati nel triennio di riferimento”. La risposta della Stazione Appaltante è stata la seguente:
“Il requisito è soddisfatto qualora vi sia almeno 1 contratto del relativo importo”
(risposta PI015231-25).
Dunque la legge di gara era molto chiara nel richiedere che gli operatori economici avessero “realizzato” nel triennio almeno un contratto di importo minimo pari a quello indicato, mentre non vi è alcun elemento da cui desumere che la cifra di 997.000 euro potesse essere raggiunta anche mediante il cumulo degli importi di più contratti.
L'intenzione dell'Amministrazione era quindi quella di predisporre un requisito “di punta”, al fine di garantire che l'operatore avesse già gestito commesse complesse e di dimensioni comparabili a quella oggetto di gara. Né alcun argomento contrario può ricavarsi dall'art. 7 del disciplinare, che, nel regolare l'istituto dell'avvalimento, si limita ad escludere la possibilità che lo stesso venga utilizzato per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Tale disposizione non incide minimamente sull'interpretazione dell'art. 6.3, anche perché altro è la possibilità di frazionare l'importo richiesto, altro la liceità di ricorrere all'avvalimento, questione che non viene in alcun modo in rilievo nel presente giudizio.
L'art. 100, comma 11, ultimo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, ratione temporis applicabile, prevedeva che le stazioni appaltanti potessero richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito nel N. 06187/2025 REG.RIC.
precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara “contratti analoghi
a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”. Si tratta di una facoltà rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, che può essere declinata sia nel senso di verificare la continuità operativa dell'impresa, mediante la richiesta di più contratti, sia l'affidabilità della stessa, mediante la richiesta di almeno un contratto con caratteristiche dimensionali comparabili a quelle oggetto di appalto.
Peraltro, come si è visto, nel caso di specie la legge di gara risulta chiara ed eventuali vizi della stessa, concretantesi in clausole immediatamente escludenti, avrebbero dovuto esser fatti valere per mezzo di un'impugnazione tempestiva, cioè entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il fatto che, nella medesima risposta PI015231-25 resa in sede di chiarimenti, la stazione appaltante abbia precisato che il requisito di cui all'art. 6.3 dovesse “essere posseduto dal RT nel suo complesso”, significa semplicemente che il contratto richiesto poteva esser stato stipulato dal medesimo RT (ove già formatosi in occasione di precedenti gare), ovvero da una delle imprese costituenti lo stesso, non già che la soglia richiesta potesse essere raggiunta cumulando l'importo di più contratti.
3. Occorre quindi procedere all'esame del secondo appello (NRG 9174/2025).
Preliminare all'esame dei primi tre motivi è la corretta interpretazione circa il periodo di riferimento di cui al più volte citato art. 6.3 del disciplinare di gara.
Tale previsione faceva esplicito riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, ma deve essere letta anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante. Viene, in particolare, in rilievo la richiesta di chiarimento PI007977-25 del seguente tenore:
“[…] se per il requisito di capacità tecnico-professionale sia possibile considerare come triennio precedente la data di pubblicazione del bando il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2024”. N. 06187/2025 REG.RIC.
La risposta dell'Amministrazione è stata la seguente: «Si conferma, per il requisito di capacità tecnico-professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando» (risposta PI015233-25).
La legge di gara è quindi oggettivamente perplessa. Da un lato indica degli specifici anni solari, dall'altro fa riferimento alla data di pubblicazione del bando e l'Amministrazione, in sede di chiarimenti, sembrerebbe indicare che sia tale data a dover essere presa in considerazione per il calcolo, a ritroso, del triennio rilevante.
In tale quadro di incertezza, il Collegio ritiene di dover seguire un'interpretazione estensiva, in grado di assicurare la massima partecipazione.
Infatti, nell'ipotesi in cui la lex specialis di gara risulti di incerta formulazione quanto ai requisiti di partecipazione e di ammissibilità dell'offerta deve prescegliersi - tra le varie possibili - l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione, anche quale garanzia di trasparenza della procedura di gara (ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 11/11/2025, n. 8786).
Nel caso di specie, dunque, si ritiene sufficiente la “realizzazione” di un contratto, per un importo pari a quello richiesto, avvenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 23 dicembre
2024, anche se tale periodo risulta più ampio di un triennio.
Infatti, da un lato, l'anno 2021 era espressamente richiamato nell'art. 6.3 del disciplinare, dall'altro la disposizione faceva anche riferimento alla data di pubblicazione del bando. Del resto sarebbe irragionevole escludere proprio quei contratti realizzati in prossimità dell'indizione della procedura di gara e lo stesso art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, già citato, fa appunto riferimento alla data di indizione della procedura.
4. Alla luce di tale interpretazione può trovare accoglimento la doglianza contenuta nel primo motivo di appello (e relativa alla necessità di considerare anche tutto l'anno
2021), ma non quella contenuta nel secondo motivo di appello, secondo cui il 2024 N. 06187/2025 REG.RIC.
non avrebbe potuto essere considerato. Ne consegue che, sotto tale profilo, deve essere confermata l'ammissione alla gara del RT AR-TA.
5. Alla luce di quanto sopra, può quindi passarsi all'esame del terzo motivo di appello.
Con tale doglianza si censura il capo della sentenza del TAR secondo il quale, anche considerando il 2021 come parte del triennio da prendere in esame, l'appellante non avrebbe comunque realizzato il requisito richiesto.
Secondo il TAR, il contratto tra CS e AV non è sufficiente a soddisfare il requisito di capacità tecnica di cui all'art. 6.3 del disciplinare perché, anche adottando l'interpretazione temporale più favorevole, la quota di esecuzione del servizio rimane ampiamente al di sotto della soglia minima richiesta.
Il contratto CS-AV, stipulato nel 2014, aveva, infatti, una durata di otto anni, con scadenza naturale al 31 maggio 2022 e una proroga massima di 180 giorni, terminando quindi al più tardi il 27 novembre 2022. Sebbene il RT aggiudicatario avesse dichiarato un elevato fatturato per il periodo 2019-2023, il TAR ha rilevato che non vi fosse alcuna prova o allegazione che autorizzasse a ritenere che il servizio fosse proseguito nel 2023, vista la scadenza contrattuale di fine 2022.
In particolare, le fatture depositate per il 2022 dimostrano il pagamento di un importo di euro 334.818,27. Il Tribunale ha ipotizzato (senza che ve ne fosse prova) una quota analoga per l'anno 2021, ma, anche sommando queste cifre, il valore complessivo riferibile al periodo utile si attesterebbe a circa euro 670.000,00. Poiché la lex specialis imponeva di aver realizzato almeno un contratto di punta di importo pari a euro
997.000,00 (al netto degli oneri fiscali), la cifra di euro 670.000,00 è stata giudicata insufficiente.
5.1 A fronte di tale ricostruzione, le appellanti si limitano a ribadire che, nel periodo
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023 sono stati fatturati euro 1.384.217,59, senza neppure allegare che la soglia richiesta sia stata raggiunta nello specifico triennio di riferimento. Si legge infatti nell'appello: «La Stazione Appaltante ha invece richiesto N. 06187/2025 REG.RIC.
che i concorrenti dimostrino di poter eseguire il servizio in oggetto tramite l'avvenuta realizzazione di almeno un servizio analogo di importo pari ad almeno € 997.000 nell'ambito di un periodo che si estenda, in tutto o in parte, anche nel triennio indicato» (pag. 11).
Il motivo deve quindi essere rigettato. Se è vero che a venire in rilievo è il momento dell'esecuzione e non quello della stipulazione, altrettanto vero è che il periodo da prendere in considerazione, ai fini del raggiungimento della soglia, è esclusivamente quello indicato dall'art. 6.3 del disciplinare.
6. Si può quindi passare all'esame del quarto e ultimo motivo di appello.
L'art. 6.1 del disciplinare, in linea con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, d.lgs.
n. 36 del 2023, richiede, quale requisito professionale, l'iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il successivo art. 6.4 precisa che tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Nel caso della società AR, nel certificato di iscrizione della Camera di
Commercio, risulta che, l'oggetto sociale, tra le molte attività, annovera anche la gestione di magazzini e archivi fisici e digitali in ambito sanitario, comprensiva dei servizi di logistica integrata e di fornitura di materiali di consumo e altro.
Vero è che l'iscrizione al registro delle imprese assume rilevanza laddove diviene funzionale a verificare non tanto l'oggetto sociale dell'operatore, quanto l'attività effettivamente esercitata in via prevalente o in via secondaria. Nel caso di specie, tuttavia, è in atti documentazione che dimostra come la società AR, in RT con
TA, stia svolgendo, per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, da marzo
2023, un servizio assimilabile a quello oggetto della procedura oggetto della presente controversia, il che è sufficiente a ritenere integrato il requisito di idoneità professionale e a rendere privo di rilevanza il precedente di cui alla sentenza del TAR
Toscana n. 424/2023. N. 06187/2025 REG.RIC.
7. Per le ragioni esposte entrambi gli appelli devono essere rigettati.
Tuttavia la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto TI OL D'GE N. 06187/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO