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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2025 R.G. V.G
Tribunale di RE Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 143/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1970 ed ivi residente a[...] e Parte_2
(C.F.: ), nato l'[...] a [...] ed ivi residente a[...]
Cappuccini n°8, entrambi rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to Anna RE presso il cui studio sono elett.te dom.ti in RE DE RE (NA) alla Via Circumvallazione n.63.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza DEl'8.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate di cui in ricorso, rettificando l'errore materiale ivi contenuto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in data 26.09.1990 in RE DE
RE (NA), (atto n.104, parte I, serie /, anno 1990) optando per il regime DEla comunione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: nato il [...] in [...] e nata il Per_1 Per_2
14/04/1996 in RE DE RE (NA), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione DEla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare DE
20.05.2025 il giudice, al fine di consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine al pagamento DEl'assegno di mantenimento, rinviava all'udienza DE 08.10.2025.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità DEla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dichiarato in atti che: il signor svolge la professione di operaio alle dipendenze DEla con sede Parte_2 Controparte_1 in Volla alla Via Palazziello e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a euro 19.393,27 in relazione all'anno 2022, di euro 20.494,50 in relazione all'anno 2023 ed euro 22.435.00 per l'anno
2024; che la signora è casalinga e che la casa coniugale posta in RE DE RE Parte_1
è condotta in locazione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 22.01.2025 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1 (NA) il 25.10.1970 e nato l'[...] a [...] (atto n. Parte_2
104, Parte I, Serie / - registri atti matrimonio DE Comune di RE DE RE (NA) anno 1990), ai seguenti patti e condizioni:
1) I figli DEle comparenti parti sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2) La casa familiare sita a RE DE RE condotta in locazione viene assegnata a Parte_1 che la continuerà ad occupare subentrando nel rapporto di locazione.
[...]
A tal fine in considerazione che non lavora e in considerazione che è tenuta a Parte_1 pagare il canone di locazione si impegna a versarle mensilmente a titolo di contributo Parte_3 al mantenimento la somma di € 450,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese autorizzando sin dalla sottoscrizione dei seguenti accordi o comunque dall'iscrizione a ruolo DEla causa la con sede in Volla alla Via Palazziello 102 P:IVA Controparte_1
al versamento DEla predetta somma direttamente a sulle P.IVA_1 Parte_1 coordinate bancarie che la medesima comunicherà. La somma di cui innanzi sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
provvederà a cambiare la propria residenza e a prelevare i propri effetti personali Parte_2 entro 30 giorni dall'omologazione DEla presente separazione.
Le parti si danno atto che con la sottoscrizione DEl'accordo la comunione legale si è sciolta, e nulla hanno a pretendere nullo dall'altro anche a titolo di comunione de residuo, e che si sono reciprocamente restituiti i regali di matrimonio. Il mobilio di cui la casa coniugale è arredata rimane nella disponibilità di Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di RE DE RE (NA) per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 104, parte I, dei registri di matrimonio DEl'anno 1990);
C. Nulla per le spese.
RE Annunziata, camera di consiglio DE 03/11/2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato