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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 200/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001629078000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001629078000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 14.3.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1338020249001629078000, notificata da ADER il 20.12.2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
13320160005053858000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2011/2012, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la prescrizione del credito per il decorso del termine triennale sia al momento della avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta che in epoca successiva a tale notifica.
Agenzia delle Entrate SC si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.4.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 18.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che è la stessa parte ricorrente a dedurre (cfr. pag. 2 del ricorso) che la cartella di pagamento presupposta (la n. 13320160005053858000) è stata notificata il 13.2.2017, si osserva che l'eccezione di prescrizione laddove riferita al periodo precedente alla notifica di detta cartella è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella.
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione è invece infondata laddove riferita al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento in questione.
Ed invero, costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione a detta cartella ha notificato alla ricorrente, in data 19.3.2022, l'intimazione di pagamento n. 3320199003873509000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 20.12.2024) non è decorso il termine triennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 200/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001629078000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001629078000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 14.3.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1338020249001629078000, notificata da ADER il 20.12.2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
13320160005053858000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2011/2012, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la prescrizione del credito per il decorso del termine triennale sia al momento della avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta che in epoca successiva a tale notifica.
Agenzia delle Entrate SC si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.4.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 18.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che è la stessa parte ricorrente a dedurre (cfr. pag. 2 del ricorso) che la cartella di pagamento presupposta (la n. 13320160005053858000) è stata notificata il 13.2.2017, si osserva che l'eccezione di prescrizione laddove riferita al periodo precedente alla notifica di detta cartella è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella.
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione è invece infondata laddove riferita al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento in questione.
Ed invero, costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione a detta cartella ha notificato alla ricorrente, in data 19.3.2022, l'intimazione di pagamento n. 3320199003873509000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 20.12.2024) non è decorso il termine triennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.