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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 328/2017
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 328/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 10363/2016 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
26/9/2016, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ciaccia (C.F.
) e AD di TA (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), già difeso, come da CP_1 C.F._4 procura depositata in atti, dall'avv. Stefania Salzano
APPELLATA
E già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona dei legali rapp.ti p.t., difesa, come da procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
E 2 R.G. n. 328/2017
Controparte_4
C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_2
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 17/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10363/2016, pubblicata in data 26/9/2016, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
quale amministratrice del in
[...] Controparte_4
nonché del predetto ente di gestione, volta ad ottenere la condanna dei CP_4 convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omessa comunicazione, da parte della di inizio lavori al centro operativo dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Pescara, facendo decadere esso istante dal beneficio della detrazione fiscale del 36% ai fini Irpef, prevista dalla legge, così decise la causa:
“DICHIARA la CONTUMACIA del convenuto
[...]
Controparte_5
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA la convenuta dott.ssa , in proprio, al PAGAMENTO, in favore Pt_1 Pt_1 dell'attore sig. , della somma complessiva di €. 4.546,33 (euro Parte_2 quattromilacinquecentoquarantasei/33), a TITOLO di RISARCIMENTO
DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CONDANNA altresì la convenuta , in proprio, al Controparte_6 Pt_1
PAGAMENTO, in favore dell'attore sig. , delle SPESE del Parte_2
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 2.850,00 (euro duemilaottocentocinquanta/00), di cui €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per spese vive ed €. 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore dell'avv. STEFANIA SALZANO, difensore dell'attore sig. Pt_2
, e dichiaratasi anticipataria delle medesime;
[...] 3 R.G. n. 328/2017
RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE proposta nei confronti del convenuto
-; Controparte_5
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta dott.ssa , in proprio, nei confronti della Pt_1 Pt_1 chiamata in causa società Controparte_7
CONDANNA la società . A., quale Controparte_8 procuratrice speciale della chiamata in causa società
[...] in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_7 come indicati in epigrafe, a TENERE INDENNE la suddetta convenuta
dal PAGAMENTO di TUTTE le SOMME che Controparte_9 quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attore sig. Pt_2
ed indicate nei PRECEDENTI CAPOVERSI del PRESENTE
[...]
DISPOSITIVO, con DETRAZIONE di un IMPORTO pari al 10% (dieci percento) delle stesse;
DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta Pt_1 dott.ssa e la società . p. A., Pt_1 Controparte_8 quale procuratrice speciale della chiamata in causa società
[...] le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO. Controparte_7
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
La ha proposto impugnazione avverso la suindicata decisione e convenuto Pt_1 in giudizio le altre parti del giudizio, dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, con Pt_2 conseguente conferma della decisione di primo grado.
Anche la si è costituita in giudizio, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento del gravame.
Non si è costituito in giudizio, invece, il Controparte_4
[...] CP_4
Con ordinanza resa in data 4/12/2020 il processo è stato interrotto per la morte dell'appellato . Parte_2
Con decreto in data 2/12/2025 è stata fissata l'udienza del 10/12/2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione, onde poter dichiarare definitivamente estinto il giudizio. 4 R.G. n. 328/2017
Alla suindicata udienza, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 17/12/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia del il quale, Controparte_4 nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 11/7/2013.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , della società Parte_1 Parte_2 [...]
già nonché del CP_2 Controparte_10 [...]
avverso la sentenza n. 10363/2016 del Tribunale di Controparte_4
Napoli pubblicata in data 26/9/2016, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_4
[...]
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 17/12/2025. 5 R.G. n. 328/2017
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 328/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 10363/2016 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
26/9/2016, vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ciaccia (C.F.
) e AD di TA (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), già difeso, come da CP_1 C.F._4 procura depositata in atti, dall'avv. Stefania Salzano
APPELLATA
E già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona dei legali rapp.ti p.t., difesa, come da procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
E 2 R.G. n. 328/2017
Controparte_4
C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_2
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 17/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10363/2016, pubblicata in data 26/9/2016, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
quale amministratrice del in
[...] Controparte_4
nonché del predetto ente di gestione, volta ad ottenere la condanna dei CP_4 convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omessa comunicazione, da parte della di inizio lavori al centro operativo dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Pescara, facendo decadere esso istante dal beneficio della detrazione fiscale del 36% ai fini Irpef, prevista dalla legge, così decise la causa:
“DICHIARA la CONTUMACIA del convenuto
[...]
Controparte_5
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA la convenuta dott.ssa , in proprio, al PAGAMENTO, in favore Pt_1 Pt_1 dell'attore sig. , della somma complessiva di €. 4.546,33 (euro Parte_2 quattromilacinquecentoquarantasei/33), a TITOLO di RISARCIMENTO
DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CONDANNA altresì la convenuta , in proprio, al Controparte_6 Pt_1
PAGAMENTO, in favore dell'attore sig. , delle SPESE del Parte_2
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 2.850,00 (euro duemilaottocentocinquanta/00), di cui €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per spese vive ed €. 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore dell'avv. STEFANIA SALZANO, difensore dell'attore sig. Pt_2
, e dichiaratasi anticipataria delle medesime;
[...] 3 R.G. n. 328/2017
RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE proposta nei confronti del convenuto
-; Controparte_5
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta dott.ssa , in proprio, nei confronti della Pt_1 Pt_1 chiamata in causa società Controparte_7
CONDANNA la società . A., quale Controparte_8 procuratrice speciale della chiamata in causa società
[...] in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_7 come indicati in epigrafe, a TENERE INDENNE la suddetta convenuta
dal PAGAMENTO di TUTTE le SOMME che Controparte_9 quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attore sig. Pt_2
ed indicate nei PRECEDENTI CAPOVERSI del PRESENTE
[...]
DISPOSITIVO, con DETRAZIONE di un IMPORTO pari al 10% (dieci percento) delle stesse;
DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta Pt_1 dott.ssa e la società . p. A., Pt_1 Controparte_8 quale procuratrice speciale della chiamata in causa società
[...] le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO. Controparte_7
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
La ha proposto impugnazione avverso la suindicata decisione e convenuto Pt_1 in giudizio le altre parti del giudizio, dinanzi a questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, con Pt_2 conseguente conferma della decisione di primo grado.
Anche la si è costituita in giudizio, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento del gravame.
Non si è costituito in giudizio, invece, il Controparte_4
[...] CP_4
Con ordinanza resa in data 4/12/2020 il processo è stato interrotto per la morte dell'appellato . Parte_2
Con decreto in data 2/12/2025 è stata fissata l'udienza del 10/12/2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione, onde poter dichiarare definitivamente estinto il giudizio. 4 R.G. n. 328/2017
Alla suindicata udienza, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 17/12/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia del il quale, Controparte_4 nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 11/7/2013.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , della società Parte_1 Parte_2 [...]
già nonché del CP_2 Controparte_10 [...]
avverso la sentenza n. 10363/2016 del Tribunale di Controparte_4
Napoli pubblicata in data 26/9/2016, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_4
[...]
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 17/12/2025. 5 R.G. n. 328/2017
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.