Art. 1148.
(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio).
Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.
(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio).
Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.