Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, ove l'assicurato presenti la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 Febbraio 1979, n. 29, senza indicare tutti i periodi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, od omettere di pronunciarsi sulla stessa, essendo, invece, ugualmente tenuto a provvedere, comprendendo d'ufficio nella ricongiunzione tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi, che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del primo comma dell'art. 5 della citata legge n. 29, e calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; ovvero, nella ipotesi in cui la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'interessato ad integrarla, e calcolando gli eventuali oneri di ricongiunzione al momento della integrazione. Ove, poi, residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda, soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 29 del 1979.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato ROMITI R., rappresentato e difeso dall'avvocato GRADASSI SANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/98 del Tribunale di PERUGIA, ,depositata il 20/03/98 R.G.N. 3939/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MORIELLI;
udito l'Avvocato GRADASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22/9/1993 SA CE esponeva al Pretore di Perugia, in funzione di Giudice del Lavoro, di avere presentato all'I.N.P.S., in data 7/5/1981, domanda per la ricongiunzione nel Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, relativamente ai periodi assicurativi dal 1965 al 1974. Poiché l'Inps non aveva provveduto sulla richiesta, con successiva domanda del 27/2/1989 il SA aveva sollecitato con altra istanza detta ricongiunzione, aggiungendovi il periodo 1960/65, istanza che l'I.N.P.S. accoglieva, effettuando il calcolo attuariale della ricongiunzione alla data della seconda domanda. Ciò premesso, assumeva l'illegittimità del provvedimento di ricongiunzione nella parte in cui aveva preso in considerazione come data di presentazione della domanda quella del 27/2/1989 anziché quella del 7/5/1981, atteso che questa si presentava come di gran lunga più favorevole, considerando i parametri di calcolo. Chiedeva che il Giudice adito dichiarasse la validità della richiesta di ricongiunzione, in data 7/5/1981, dei periodi assicurativi 1960/1965 e 1965/1974 e ordinasse, conseguentemente, al Fondo di accogliere la domanda presentata dal 7/5/1981, disponendo il pagamento in relazione a tale decorrenza;
il tutto con vittoria di spese.
Il Pretore ha respinto la domanda, compensando le spese processuali. Su appello del SA, il Tribunale di Perugia, con sentenza 16 gennaio/20 marzo 1998 n. 5, in riforma della sentenza pretorile, ha accolto la domanda.
Il Tribunale ha rilevato innanzitutto che il SA ha dato la prova di avere presentato all'Inps la domanda in data 7/5/1981, mediante produzione di copia della domanda recante timbro dell'Inps con datario, identico a quello che appare sulla domanda successiva, sulla quale l'Inps ha provveduto. Aggiungeva che le due domande riguardano gli stessi periodi contributivi e, pertanto, riteneva che la prima domanda andava accolta, a prescindere dalla qualificazione di nuova domanda o di sollecito che voglia darsi alla richiesta presentata il 31/3/1989.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ricompreso nella domanda di ricongiunzione presentata in data 7 maggio 1981, che riguardava solo il periodo assicurativo 1965/1974, anche il periodo 1960/65, aggiunto dal SA soltanto nella istanza successiva del 1989, così andando "ultra petita". Inoltre censura l'ordine, contenuto nel dispositivo, di effettuare il pagamento degli emolumenti conseguenti alla ricongiunzione, giusta domanda presentata il 7/5/1981, letto nel senso che intenda condannare l'Inps ad una maggiore misura della prestazione pensionistica, laddove il SA, nelle conclusioni pretorili richiamate nel grado successivo, si riferiva esclusivamente agli oneri di ricongiunzione.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti.
La ricongiunzione può essere richiesta una sola volta (art. 4 Legge 7 febbraio 1979, n. 29 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione, in quanto finalizzati alla costituzione di un'unica pensione (art. 1 stessa legge).
parametri di calcolo vanno fissati al momento della domanda (Cass. 23 gennaio 1999 n. 654, 8 gennaio 1993 n. 111, 12 febbraio 1990 n. 1346, 11 giugno 1987 n. 5101). Il problema giuridico posto dalla presente causa è: a) Se l'ente previdenziale ha l'obbligo di provvedere su una domanda incompleta, in quanto non indicante tutti i periodi di contribuzione;
b) Se la risposta è positiva, come va fatto il calcolo della ricongiunzione. La prima risposta della dottrina al quesito fu nel senso che la domanda di ricongiunzione, essendo a contenuto vincolato, è inammissibile ove non indichi tutti i periodi da ricongiungere, perché contrastante con i requisiti di completezza ed unicità sopra indicati. A tale dottrina, condivisa dall'Inps (circolare n. 494 R.C.V./ 77 del 26 marzo 1979), sembra essersi attenuto l'Istituto ricorrente, non dando corso alla domanda del 7/5/1981. La risposta della giurisprudenza però è stata diversa. Questa Corte (sent. 11 aprile 1998 n. 3741), rilevato che il primo adempimento della gestione accentratrice consiste proprio nella richiesta agli altri enti degli elementi necessari per la costituzione dell'unitaria posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto (art. 5 L. 29/1979), ha ritenuto che non costituisce elemento ostativo all'accoglimento della domanda di ricongiunzione la mancata precisazione dei periodi da ricongiungere, dovendosi presumere che la domanda sia riferita a tutti i contributi versati presso le varie gestioni interessate (Cass. 3741/1998 cit.). Come si vede, la pronuncia citata individua la il "ratio decidendi" nella interpretazione della domanda, la quale, ove sia priva di limitazioni espresse, si deve presumere riferita a tutti i periodi ricongiungibili, a norma degli artt. 4 e 1 della legge in esame. Tale orientamento interpretativo va condiviso, e quindi ribadito, per una ulteriore ragione, di carattere oggettivo: la domanda di ricongiunzione manifesta la volontà dell'assicurato (la quale deve essere incondizionata), di richiedere un diritto soggettivo pubblico, quale previsto dalla legge, che l'ente previdenziale deve, quindi, riconoscere nel suo contenuto tipico e vincolato, e cioè mediante il ricongiungimento di tutti i periodi lavorativi.
Si deve, inoltre i notare che, qualora l'Inps avesse rilevato un elemento ostativo all'accoglimento della domanda (la mancanza di indicazione del periodo 1960/ 65), avrebbe dovuto invitare l'assicurato ad integrare la domanda, secondo un canone di condotta coerente con l'evoluzione dell'ordinamento in tema di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, nella specie tra ente pubblico previdenziale ed assicurato. Tale principio, seppure contenuto in leggi generali di settore (di recente art. 6 comma 2 Legge 27 luglio 2000 n. 212 - statuto dei diritti del contribuente), costituisce un principio tendenziale dell'ordinamento, tanto più valido e necessario in materia previdenziale, data la natura dei diritti tutelati, presidiati da precetti costituzionali (art. 3 e 38 Costit.), non meno di quelli fiscali. Tale principio è peraltro acquisito nei rapporti tra ente previdenziale ed assicurato. Tanto ciò è vero, che esso è stato impartito nelle istruzioni amministrative di applicazione della Legge 29/1979, le quali stabiliscono che "Qualora la domanda non contenga le prescritte indicazioni, necessarie per far luogo alla regolare istruzione della ricongiunzione, la gestione cui la domanda è presentata, è tenuta, entro sessanta giorni dalla anzidetta presentazione, a comunicare all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, quali siano le indicazioni e gli elementi la cui mancanza non consenta la successiva istruzione della pratica. Nella ipotesi in questione la domanda di ricongiunzione prende data dal giorno in cui l'interessato comunica le indicazioni come sopra richiestigli".
L'Istituto ricorrente è quindi in torto per non avere dato seguito alla domanda del 7/5/1981, che il Tribunale, con accertamento di fatto non più contestato, ha rilevato inoltrata tempestivamente all'Inps. Per converso, la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui fa decorrere gli effetti della ricongiunzione da tale data, salve le precisazioni che seguono relative al periodo 1960/65, menzionato per la prima volta nella seconda domanda. Infatti, l'enunciato principio vale entro il limite, pure esplicitato nella giurisprudenza e nella legge citate, della disponibilità degli elementi conoscitivi da parte della pubblica amministrazione. Come già precisato da questa Corte nella citata pronuncia 3741/1998, la domanda deve porre in grado la gestione destinataria di provvedere sulla richiesta;
se ciò non accade, la modificazione del rapporto e la connessa insorgenza dell'onere a carico dell'assicurato non possono che collocarsi al momento in cui, con il completamento dell'istanza, si perfeziona la fattispecie costitutiva degli effetti. E successivamente questa Corte (sent.. 23 gennaio 1999 n. 654) ha statuito che, in casi eccezionali, vi può essere una duplicità di momenti temporali di determinazione del calcolo degli oneri di ricongiunzione relativi a diversi periodi.
Si possono verificare perciò tre situazioni: a) che l'ente destinatario possa conoscere tutti i periodi ricongiungibili dalla domanda, o dai documenti allegati, o dagli elementi informativi richiesti alle gestioni interessate, indicate nella domanda o risultanti dalla documentazione allegata;
in tal caso gli eventuali oneri di ricongiunzione vanno calcolati alla data della domanda;
b) che i completi elementi informativi risultino solo dalla successiva integrazione della domanda, su richiesta dell'Istituto, ed in tal caso gli oneri di ricongiunzione vanno calcolati dalla data della integrazione;
c) che l'ente previdenziale non sia in grado di conoscere dalla domanda e dalla documentazione allegata l'esistenza di ulteriori periodi ricongiungibili;
in tal caso, ove la domanda sia accolta o debba essere accolta, la successiva richiesta di ricongiungere ulteriori periodi si configura come nuova domanda, che soggiace ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 4 L. 29/1979. Applicando gli esposti principi al caso di specie, nella sentenza impugnata è ravvisabile un vizio di violazione di legge, per avere il Tribunale determinato gli oneri di ricongiunzione anche per il periodo 1960/65 al momento della prima domanda, 7/5/1981, senza previamente accertarle se l'ente destinatario poteva venire a conoscenza, attraverso le doverose richieste informative di cui all'art. 5 L. 29/1979 alle gestioni menzionate nella domanda, dell'esistenza di un periodo di contribuzione (per gli anni 1960/1965) non menzionato nella domanda stessa;
vi è un vizio di motivazione, ove valuta (pag. 6 sentenza impugnata, 5^ cpv.) le due domande riferite ad identici periodi. Il ricorso va, pertanto) accolto (il che assorbe la doglianza sulla formulazione del dispositivo); la sentenza impugnata va cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Perugia, il quale deciderà il gravame sulla base del seguente principio di diritto:
"Ove l'assicurato presenti domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 Legge 7 febbraio 1979, n. 29, senza indicare tutti i periodi contributivi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, o omettere di pronunciarsi sulla stessa, ma dovrà egualmente provvedere: a) comprendendo d'ufficio tutti i periodi di contribuzione che ad esso risulteranno a seguito degli elementi informativi che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del primo comma dell'art. 5 L. 29/1979, calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa;
b) oppure, ove la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'assicurato ad integrarla, ed in tal caso gli eventuali oneri di ricongiunzione dovranno essere calcolati al momento della integrazione. Ove poi residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 L. 29/1979". Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001