Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4146
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, ove l'assicurato presenti la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 Febbraio 1979, n. 29, senza indicare tutti i periodi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, od omettere di pronunciarsi sulla stessa, essendo, invece, ugualmente tenuto a provvedere, comprendendo d'ufficio nella ricongiunzione tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi, che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del primo comma dell'art. 5 della citata legge n. 29, e calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; ovvero, nella ipotesi in cui la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'interessato ad integrarla, e calcolando gli eventuali oneri di ricongiunzione al momento della integrazione. Ove, poi, residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda, soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 29 del 1979.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4146
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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