Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03364/2026REG.PROV.COLL.
N. 05828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5828 del 2025, proposto da
OS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Farina e Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi 32;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7329/2025, pubblicata in data 14.04.2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il Cons. AR EL NO e uditi per le parti gli avvocati Marco Farina e Paolo Roberto Molea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento prot. GseWeb/P20200240164 del 19 maggio 2020, pervenuto tramite posta raccomandata in data 25 maggio 2020, avente ad oggetto “ Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata Chiampo Motore Cogenerativo e sita in Via Arzignano n. 38, Chiampo (VI) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal d.m. 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011 – codice unità CK69 - produzione anno 2019 ”, nella parte in cui il Gse ha respinto la richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011, presentata dalla ricorrente per l'unità Chiampo Motore Cogenerativo.
2. I fatti storici rilevanti ai fini di causa – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti – si possono compendiare nei seguenti termini.
2.1. In data 29 febbraio 2020, la società OS p.a. ha presentato domanda congiunta di riconoscimento dell’unità denominata «Chiampo Motore Cogenerativo», come cogenerativa ad alto rendimento (CAR), e di accesso al regime di sostegno previsto per gli impianti CAR dal d.m. 5 settembre 2011.
2.2. A tale istanza, regolarmente protocollata dal GSE, ha fatto seguito il provvedimento gravato, il quale, nel riconoscere all’unità citata la qualifica CAR, ha tuttavia respinto quella di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011.
3. Avverso il citato atto, la società OS s.p.a. ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio.
4. Il T.a.r. adito, con sentenza del 14 aprile 2025, n. 7329, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 20 giugno 2025 e 15 luglio 2025 – la società OS p.a. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, chiedendone la riforma, sulla base di un unico motivo, compendiato in:
« Error in iudicando per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007 (art. 6) e del D.M. 5 settembre 2011 (art. 2), recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”, nonché per violazione dei principi di cui alla Direttiva 2004/8/CE; error in iudicando per mancato riconoscimento dei profili di eccesso di potere dedotti in primo grado per errore, difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità e ingiustizia manifesta ».
6. Si è costituito in giudizio il GSE.
7. In vista dell’udienza di merito, in data 19/03/2026 la società OS ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., rappresentando che, a seguito della sentenza del 7 luglio 2025 n. 5864 (con la quale questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello di OS relativo al riconoscimento dei certificati per l’anno 2016), il GSE ha riconosciuto i certificati anche con riferimento agli anni successivi (oggetto del presente gravame e degli altri cinque correlati); pertanto, l’appellante ha chiesto una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del GSE alla refusione delle spese di giudizio.
8. Con memoria depositata il 20/03/2026 il GSE, nel confermare l’avvenuta soddisfazione delle pretese dell’appellante, ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, valorizzandosi la spontaneità della condotta del GSE, nell’aver provveduto direttamente e autonomamente alla revisione dei precedenti (parziali) dinieghi e all’accoglimento di tutte le richieste oggetto di giudizio.
9. Con memoria di replica l’appellante si è opposta alla chiesta compensazione.
10. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Ritiene il Collegio doversi dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato -per come pacifico tra le parti- pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria; con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 6824; sez. VI, 22 dicembre 2021, n. 8508; sez. II, 11 dicembre 2025 n. 9779, su altro ricorso della OS).
12. Con particolare riferimento alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disattendere la richiesta della società appellante e di disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, attesa la tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, volontariamente estesa alle altre annualità, nonché la complessità e novità delle questioni esaminate e risolte dalla decisione medesima, come riconosciuto anche con la richiamata sentenza n. 9779/2025, su analoga definizione di altro contenzioso tra le stesse parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto;
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU IA RA, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
AR EL NO, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR EL NO | LU IA RA |
IL SEGRETARIO