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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1533/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Barone e C.F._1 dall'avv. Salvatore Lacerra ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza, alla via Vienna n. 43, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IN LL ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla Via dell'Edilizia, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 20.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, dal
01.11.2021/30.11.2021, aveva prestato attività lavorativa con le mansioni di operaio metalmeccanico presso la sede operativa della società convenuta, con contratto di lavoro autonomo occasionale, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore: 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, percependo un compenso lordo di euro 900,00; che, in data 15.12.2021, sottoscriveva, con la medesima società, un 2° contratto di lavoro subordinato, pressoché identico al precedente, denominato sempre contratto di lavoro autonomo occasionale, per la durata di giorni 20 nel mese di dicembre 2021, con le mansioni di operaio metalmeccanico, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore: 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, a fronte di un compenso lordo di euro 900,00, percependo, in realtà, un importo lordo di € 1.181,25 e netto di € 945,00; che, il
15.01.2022, la società stipulava con il ricorrente un 3° contratto, sempre di lavoro autonomo occasionale, per un periodo di giorni 11, nel mese di gennaio
2022, come operaio metalmeccanico, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore:
07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, a fronte di un compenso lordo di euro 435,00, ma percependo un importo di € 435,00 al netto;
che il
15.02.2022 la società stipulava un 4° contratto di lavoro autonomo occasionale con il ricorrente per un periodo di 20 giorni nel mese di febbraio 2022, come operaio metalmeccanico, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore: 07:00 alle ore
13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, a fronte di un compenso lordo di euro
800,00 percependo invece la somma al netto di € 800,00; che, il 15.03.2022, la società stipulava un 5° contrato di lavoro autonomo occasionale con il ricorrente per un periodo di 20 giorni nel mese di marzo 2022, come operaio metalmeccanico, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore: 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, a fronte di un compenso lordo di euro 800,00, percependo invece la somma al netto di € 800,00; che, il 15.04.2022, la società stipulava un 6° contrato di lavoro autonomo occasionale con il ricorrente per un periodo di 20 giorni nel mese di aprile 2022, come operaio metalmeccanico, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore: 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, a fronte di un compenso lordo di euro 900,00 percependo invece
2 la somma al netto di € 900,00; che, dal giorno 02.05.2022 al giorno 31.07.2022, il ricorrente veniva assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di operaio di 2° livello del CCNL
Metalmeccanici Piccola Industria, con orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 18:00, percependo la somma lorda di
€ 1.220,58 per il mese di maggio 2022, la somma lorda di € 1.177,73 per il mese di giugno 2022 ed € 1.149,20 al lordo per il mese di luglio 2022; che tale contratto di lavoro a tempo determinato veniva più volte prorogato con le medesime condizioni ed i medesimi orari e precisamente: con comunicazione del
31/07/2022 veniva prorogato sino al 30/11/2022, percependo la somma lorda di
€ 1.124,20 per il mese di agosto 2022, la somma di € 1.177,74 per il mese di settembre 2022, € 1.213,20 per il mese di ottobre 2022 ed € 1.222,34 per il mese di novembre 2022; con comunicazione del 30/11/2022 il contratto di lavoro a tempo determinato veniva nuovamente prorogato sino al 31/01/2023, percependo, sempre al lordo delle ritenute di legge, la somma di € 1.169,33 per il mese di dicembre 2022 e € 1.225,88 per il mese di gennaio 2023; con comunicazione del 31/01/2023 il contratto di lavoro a tempo determinato veniva prorogato sino al 30/04/2023, percependo la somma lorda di € 1.222,23 per il mese di febbraio 2023, € 1.532,34 per il mese di marzo 2023 ed €.1 248,19 per il mese di aprile 2023; con comunicazione del 30/04/2023 il contratto di lavoro a tempo determinato veniva prorogato sino al 31/07/2023, percependo la somma lorda di €.1.419,92 per il mese di maggio 2023, €.1.322,32 per il mese di giugno
2023 ed € 3.078,36 per il mese di luglio 2023; che il rapporto di lavoro non si interrompeva il 31/07/2023 ma, su richiesta verbale del datore di lavoro, veniva di fatto prorogato sino al 26/09/2023, con promessa di assunzione a tempo indeterminato;
che, in tale periodo, il ricorrente godeva delle ferie dal 12 al 16 agosto 2022 e dal 28 agosto al 3 settembre 2023; che, in data 04 settembre 2023, all'atto della ripresa del lavoro a causa della rottura di un macchinario, il rapporto di lavoro si interrompeva e riprendeva in data 18 settembre 2023 sino al
26 settembre 2023 allorché il responsabile dello stabilimento comunicava verbalmente al ricorrente la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato;
che, con comunicazione a mezzo pec del 23.11.2023, il
3 lavoratore impugnava la cessazione del rapporto di lavoro, per nullità dell'apposizione del termine del contratto a tempo determinato, chiedendone la trasformazione in contratto a tempo indeterminato e contestualmente chiedendo il pagamento delle somme non percepite quali: lavoro straordinario prestato per l'intero rapporto di lavoro, ovvero dal primo contratto del 01/11/2021, retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2023, tredicesima mensilità per l'anno 2023 nonché differenze retributive, offriva formalmente la propria prestazione lavorativa ma non riceveva alcuna comunicazione dall'azienda.
Deduceva in diritto: 1) la illegittimità dei sei contratti denominati “di lavoro autonomo occasionale” che in realtà celavano un rapporto di lavoro subordinato;
2) la illegittimità dell'apposizione del termine con conseguente conversione sin dal primo contratto in contratto a tempo indeterminato;
3) richiesta pagamento ore di lavoro straordinario, retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2023, tredicesima mensilità per l'anno 2023 nonché differenze retributive.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di 1) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dei contratti definiti dal datore di lavoro “contratti di lavoro autonomo occasionale” che in realtà celavano un contratto di lavoro subordinato;
2) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dei termini finali apposti ai contratti di lavoro stipulati tra la Controparte_1
ed il ricorrente;
3) dichiarare che tra le parti è intercorso un
[...] rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto, definito contratto di lavoro autonomo occasionale, ossia dal 01/11/2021; 4) in via subordinata, dichiarare che, ai sensi dell'art. 21 co. 2 D. Lgs 81/2015, il secondo contratto di lavoro a tempo determinato (stipulato in data 31/07/2022 sino al 30/11/2022) si è trasformato in contratto a tempo indeterminato;
5) conseguentemente, ordinare alla
[...] la ricostituzione del rapporto di lavoro del Controparte_1 ricorrente con conseguente riammissione dello stesso nel posto di lavoro in precedenza occupato;
6) conseguentemente, condannare la
[...]
a corrispondere allo stesso il risarcimento del Controparte_1 danno pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in considerazione del comportamento tenuto dal datore di lavoro, dalla
4 durata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, le dimensioni della società convenuta e le condizioni delle parti o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e domandava, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e rigettarlo;
in ogni caso, di rigettare il ricorso proposto dal sig. poiché privo di qualsivoglia fondamento sia Parte_1 giuridico che fattuale;
di dichiarare e dare atto che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dalla società al sig. Controparte_1 CP_1
; con vittoria di spese e compensi di lite. Parte_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 18 dicembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha chiesto - previa declaratoria dell'invalidità e/o illegittimità dei contratti definiti “contratti di lavoro autonomo occasionale”, sul presupposto che gli stessi celino un contratto di lavoro subordinato, e previa declaratoria dell'invalidità e/o illegittimità dei termini finali apposti ai contratti di lavoro stipulati con la società convenuta - l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato che deduce prestato alle dipendenze della società convenuta dalla data di stipulazione del primo contratto di lavoro autonomo occasionale
(01/11/2021) o, in subordine, che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. n.
81/2015, il secondo contratto di lavoro a tempo determinato (stipulato il
31/07/2022 sino al 30/11/2022) si sia trasformato in contratto a tempo
5 indeterminato, con condanna della società convenuta alla ricostituzione del rapporto di lavoro, alla riammissione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato e al risarcimento del danno pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Ha chiesto, inoltre, in relazione al periodo dal 02.05.2022 al 26.09.2023, la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 15.884,22 che deduce maturato a titolo di straordinario, di retribuzione relativa ai mesi di agosto e settembre 2023, di tredicesima mensilità per l'anno 2023 e di differenze retributive per ore non pagate e ferie non godute.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, lo stesso, in relazione al periodo dal 01.11.2021 al 02.05.2022, nello svolgimento della mansione di operaio metalmeccanico, senza alcuna autonomia, avrebbe osservato un rigido orario di lavoro, con un compenso lordo che oscillava, a seconda dei mesi, tra 435,00 e 1.181,25 euro. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dei sei contratti di lavoro autonomo occasionale stipulati tra le parti
(il primo dal 01.11.2021 al 30.11./2021; il secondo stipulato il 15.12.2021 per la durata di giorni venti;
il terzo stipulato il 15.01.2002 per la durata di giorni undici;
il quarto stipulato il 15.02.2022 per la durata di giorni venti;
il quinto stipulato il 15.03.2022 per la durata di giorni 20 e il sesto stipulato il 15.04.22 per la durata di giorni venti) e il diritto del lavoratore al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per il predetto periodo e anche per quello successivo, ossia dal 02.05.2022 al 26.09.2023, ove, assunto con contratto a tempo determinato dal 02.05.2022 al 31.07.2022, con la qualifica di operaio di 2° livello del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria, ha dedotto la illegittimità dell'apposizione del termine e delle quattro proroghe disposte senza soluzione di continuità (prima proroga dal 31.7.2022 al
30.11.2022; seconda proroga dal 30.11.2022 al 31.01.2023; terza proroga dal
31.01.2023 al 30.04.2023 e quarta proroga dal 30.4.2023 al 31.7.2023) al rapporto, poi, di fatto, prorogato - previo godimento delle ferie dal 12 al 16 agosto 2022 e dal 28 agosto al 3 settembre 2023 e previa interruzione dal
04.09.2023 al 18.09.2023 causata dalla rottura di un macchinario - fino al
6 26.09.2023, data in cui veniva comunicata verbalmente la volontà datoriale di interrompere il rapporto medesimo.
Costituendosi la parte resistente ha eccepito la decadenza, per mancato rispetto del termine prescritto per l'impugnazione e, nel merito, ha contestato le rivendicazioni attoree, deducendo come parte ricorrente, dapprima, abbia svolto prestazioni occasionali in favore della società convenuta e per le quali veniva regolato l'aspetto economico, e, successivamente, abbia svolto, nel rispetto della prescritta normativa, lavoro subordinato con contratti a tempo determinato, per il quale veniva regolarmente e interamente retribuito.
Giova ricordare, nel caso di specie, in relazione al periodo in cui tra le parti sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo occasionale, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto. Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della
7 collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini
8 diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
"autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo dal 01.11.2021 al 02.05.2022, ove tra le parti venivano stipulati i contratti di lavoro autonomo occasionale, secondo la tesi del
9 ricorrente, si desumerebbe dal fatto che lo stesso fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro dalle ore: 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore: 14:00 alle ore: 17:00, dal lunedì al venerdì; svolgesse la mansione di operaio metalmeccanico, ricevesse un compenso che variava, a seconda della durata del contratto stipulato, da 435,00 a 1.181,25 euro mensili;
nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
Sul punto, la richiesta del ricorrente di provare per testimoni le predette circostanze si presenta inammissibile, in quanto i capitoli di prova si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che il ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro (“a) “Vero è che il ricorrente ha sempre lavorato sin dal 01/11/2021 e sino al 26/09/2023 alle dipendenze della società
presso la sede operativa sita in Controparte_1
RA (PZ) alla C.da Isca della svolgendo, sotto le direttive del Parte_2 datore di lavoro, le mansioni di operaio, addetto alla produzione, inserito nella catena di montaggio dell'azienda, utilizzando gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione dalla società, rispettando gli orari aziendali, i giorni di lavoro, fermandosi quando i macchinari si inceppavano o avevano guasti o anomalie”; b) ”Vero è che in data 26/09/2023 il sig. per la Testimone_1 comunicava verbalmente al ricorrente la Controparte_1 propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato”; c)
“Vero è che il ricorrente nel periodo dal 01/11/2021 al 26/09/2023 ha sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 17 e svolto lavoro straordinario, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, e lavorato frequentemente nelle giornate del sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00”).
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite al ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che il ricorrente fosse tenuto a rispettare orari prestabiliti nell'espletamento della
10 mansione di operaio addetto alla produzione e inserito nella catena di montaggio,
è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come al ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa del ricorrente, da parte della società convenuta, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dal ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria
11 svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dal ricorrente a favore della società convenuta, in relazione al periodo dal 01.11.2021 al 02.05.2022, nel corso del quale le parti avevano formalmente stipulato lo svolgimento di prestazioni occasionali a mezzo di sei contratti, vanno rigettate.
In relazione alle doglianze relative al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti e alle successive proroghe, giova ricostruire i fatti.
Dalla documentazione versata al fascicolo d'ufficio si evince che le parti abbiano stipulato un contratto a tempo determinato dal 02.05.2022 al 31.07.2022, con il quale il lavoratore veniva assunto con la qualifica di operaio di 2° livello del
CCNL Metalmeccanici Piccola Industria;
che tale contratto veniva prorogato dal
31.07.2022 al 30.11.2022; seguiva una ulteriore proroga dal 30.11.2022 al
31.01.2023; quindi una terza proroga dal 31.01.2023 al 30.04.2023 e, infine,
l'ultima proroga dal 30.04.2023 al 31.07.2023.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che l'impugnativa effettuata via PEC il 23.11.2023 a fronte del rapporto a termine cessato il 31.07.2023 appare avvenuta nel termine di 180 giorni di cui all'art. 28 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge
12 luglio n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.
Parte ricorrente rivendica la conversione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato deducendone la illegittimità.
Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la mancata indicazione delle esigenze che avrebbero dovuto giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato e alle successive proroghe determinerebbe la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 81/2015.
Le argomentazioni attoree non appaiono condivisibili.
L'art. 21 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, sotto la rubrica “proroghe e rinnovi”, dispone: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
12 all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”, precisando l'art. 19, comma 4, del D.lgs cit., che “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni emerge che per un contratto a termine stipulato nel maggio 2022: a) la durata totale, comprensiva di proroghe e rinnovi, non possa superare i 24 mesi;
b) possa essere disposta la proroga per un massimo di quattro volte;
c) che per i primi dodici mesi le proroghe possano essere acausali, mentre, per il periodo successivo (ossia oltre i
12 mesi e fino ai 24 mesi) sia richiesta una causale specifica ex art. 19, comma 1,
D.lgs. 81/15 (“esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”).
Nel caso di specie, in relazione al contratto a tempo determinato stipulato dal
02.5.2022 al 31.07.2022, veniva disposta una prima proroga acausale dal
31.07.2022 al 30.11.2022; una seconda proroga acausale dal 30.11.2022 al
31.01.2023; una terza proroga acausale dal 31.01.2023 al 30.04.2023 e una quarta proroga con causale dal 30.4.2023 al 31.7.2023.
13 Orbene, atteso che il contratto a termine e le successive proroghe appaiono conformi al quadro normativo di riferimento sia in relazione alla durata che alla disciplina delle causali, ne consegue il rigetto della domanda di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e delle ulteriori e conseguenziali rivendicazioni.
In relazione alle rivendicazioni economiche, parte ricorrente sostiene di avere prestato dal 02.05.2022 al 26.09.2023, la propria attività oltre le 130 ore mensili
(pari a 30 ore settimanali e 6 ore giornaliere) indicate nel contratto individuale e, in particolare, di avere lavorato di fatto – in luogo della concordata prestazione dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì
– tutti i giorni nelle giornate lavorative e, in svariate occasioni, anche il sabato mattina, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ed il sabato dalle 07,00 alle 13,00, lamentando sotto il profilo retributivo, la mancata corresponsione dei conseguenti emolumenti. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previo accertamento dello svolgimento di complessive n. 349 ore giornaliere di lavoro straordinario, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 4.067,15, oltre al pagamento della retribuzione al lordo del mese di agosto 2023 per € 1.248,55; della retribuzione al lordo per il mese di settembre
2023 per € 1.040,46; del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 di €
1.300,00 e delle differenze retributive per ore non pagate e ferie non godute di €
8.228,06, per un importo complessivo di € 15.884,22.
Giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei
“fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale
14 proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la
Suprema Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato dal 02.05.2022 al 26.09.2023, tutti i giorni nelle giornate lavorative e, in svariate occasioni, anche il sabato mattina, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ed il sabato dalle 07,00 alle
13,00; nulla viene, tuttavia, puntualmente allegato, prima ancora che provato, in relazione a ciascuna ora della quale è richiesto il compenso maggiorato, non essendo specificato, in relazione ad ogni giorno lavorativo, il numero di ore
15 effettivamente svolto oltre l'orario normale di lavoro e per le quali sarebbe maturata la retribuzione maggiorata.
Per le ragioni esposte, la prova testimoniale non è stata ammessa, attesa la genericità della capitolazione proprio in relazione a quegli aspetti che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, il lavoratore avrebbe dovuto puntualmente allegare.
La carenza probatoria in relazione alle dedotte ore di lavoro straordinario comporta il rigetto della domanda di condanna al pagamento dei relativi emolumenti.
Infine, la formale cessazione del rapporto alla data del 31 luglio 2023 e l'assenza di riscontri probatori in ordine alla meramente affermata prosecuzione di fatto dello stesso fino al 26 settembre 2023, determinano il rigetto delle restanti rivendicazioni economiche, anche sconfessate dalla documentazione in atti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 20.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 18 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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