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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2419/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240007559956501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5085/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 07.04.2025 contro l' Agenzia Entrate- D.P. di Messina e l'Agenzia Entrate-Riscossione, impugnava la cartella di pagamento n.2952024000755956/501 notificata il 13/01/2025 per il recupero delle somme iscritte a ruolo in qualita di erede di Nominativo_1 per un totale complessivo di €16.445,34.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Illegittimità della richiesta di pagamento per il debito del de cuis Nominativo_1 per rinuncia all'eredità.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cessata materia del contendere per intervenuto annullamento della cartella impugnata;
la legittimità della procedura della riscossione con compensazione delle spese di giudizio.
Non è costituita l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che prende atto della cessata materia del contendere chiedendo la condanna alle spese di giudizio, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, come da documentazione allegata, ha annullato la cartella di pagamento opposta, può dichiarare la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs n. 546/92, con giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sezione 4, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. De Marco Giovanni
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2419/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240007559956501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5085/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 07.04.2025 contro l' Agenzia Entrate- D.P. di Messina e l'Agenzia Entrate-Riscossione, impugnava la cartella di pagamento n.2952024000755956/501 notificata il 13/01/2025 per il recupero delle somme iscritte a ruolo in qualita di erede di Nominativo_1 per un totale complessivo di €16.445,34.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Illegittimità della richiesta di pagamento per il debito del de cuis Nominativo_1 per rinuncia all'eredità.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cessata materia del contendere per intervenuto annullamento della cartella impugnata;
la legittimità della procedura della riscossione con compensazione delle spese di giudizio.
Non è costituita l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che prende atto della cessata materia del contendere chiedendo la condanna alle spese di giudizio, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, come da documentazione allegata, ha annullato la cartella di pagamento opposta, può dichiarare la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs n. 546/92, con giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sezione 4, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. De Marco Giovanni