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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7894 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nei procedimenti civili riuniti in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritti ai nn. 39469 e 47214 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Antonio Martinelli – Parte_1 ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Morelli – convenuto
, rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
AN EN – convenuta
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avviso di addebito. Accertamento negativo obbligo contributivo nella Gestione Commercianti
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere sul capo di domanda avente ad oggetto la pretesa del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti, a far data dal 23/3/2023; b) dichiara nel resto l'opposizione e le domande attoree inammissibili;
c) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' Controparte_2
, delle spese del procedimento n. 39469, che liquida in €.
[...]
5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
d) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di difesa dell' che CP_1 liquida, per il procedimento n. 39469, in €. 5.000,00 per compensi;
e per il procedimento n. 47214 in €. 1.500,00 per compensi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 29/10/2024 ed iscritto al n. 38469 Parte_1 conveniva qui in giudizio l' e la CP_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
097 2024 9082987649 000, notificatagli il 19/9/2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 27.094,84, per i seguenti titoli: ~ 2 ~
1) avviso di addebito n. 397 2021 0006975868 000, dato per notificatogli il 7/12/2021, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi agli anni dal 2013 CP_1 al 2019, e relativi accessori;
2) avviso di addebito n. 397 2022 0012227523 000, dato per notificatogli il 6/8/2022, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi all'anno 2020, e CP_1 relativi accessori;
3) avviso di addebito n. 397 2022 0025449800 000, dato per notificatogli il 13/1/2023, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi all'anno 2021, e CP_1 relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta a sentir invalidare l'intimazione, dichiarare in via generale l'insussistenza del suo obbligo di contribuire nella gestione Commercianti, ed ordinarsene la cancellazione, deduceva (in sintesi): a) insussistenza dell'obbligo contributivo. Egli aveva in effetti aperto il 17/3/2010 una ditta individuale denominata “Studio Margaroli di Margaroli RO, che aveva assunto la matricola n. 2643944210, ma che aveva cessato l'attività CP_1 già il 31/7/2011. Non di meno nel 2012 l' agli aveva notificato un primo CP_1 avviso di addebito per €. 2.635,07, che egli aveva definito nel 2018 avvalendosi della procedura di definizione agevolata “Rottamazione Ter”, e versando al Concessionario la somma da questo determinata di €. 1.867,65; il 23/7/2019 l'Istituto aveva preso atto della cessazione dell'attività della “ditta” rilasciando l'attestazione di mancata attività; quindi, contraddittoriamente, il 9/11/2021, gli aveva intimato il pagamento della somma di €. 19.301,51 per contributi relativi agli anni dal 2013 al 2019; quindi, il 23/7/22, ulteriore avviso di addebito per
€. 4.266,88 per l'anno 2020; quindi, nel 2022, ulteriore avviso per l'anno 2021. Il 29/7/22 egli ne aveva chiesto l'annullamento via Pec;
ed il 20/10/2022 aveva chiesto sul “Cassetto previdenziale” per quali posizioni gli era chiesto di contribuire. Gli si era risposto che poiché al suo nome di riferivano più di 20 società poteva avvalersi della procedura “ricorsi online”; che nonostante la
“non risposta” aveva poi appurato che l'avviso di addebito per il 2020 traeva titolo dalla sua posizione nella “Studio Margaroli S.r.l.”, che era stata posta in liquidazione già dal dicembre 2014. Egli aveva ciò comunicato all il CP_1
20/2/2024, sentendosi rispondere che per contrastare l'iscrizione occorreva proporre ricorso giudiziario;
ed ancora il 21/2/24, comunicando che la predetta società era stata cancellata dal registro delle imprese il 23/3/2023. Vani erano stati altri tentativi per risolvere la “kafkiana” situazione. Altra ditta individuale
“ ” partita Iva ea stata aperta il 11/3/2020, il Parte_1 P.IVA_1 primo giorno del noto “lockdown”, era rimasta sempre inattiva, ed era cessata il 30/8/22. Resisteva la eccependo Controparte_2 pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, di responsabilità. Giudicata nulla la notifica all' , il giudice ne autorizzava la rinnovazione, CP_1 eseguita la quale l' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il ricorso CP_1 inammissibile e/o infondato perchè (in sintesi): incontestato che i tre avvisi erano ~ 3 ~
stati tutti a suo tempo regolarmente notificati, non essendo gli stessi stati opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs n.46/99, la contestazione dell'esistenza dell'obbligo era ormai inammissibile;
peraltro in quegli anni l'attore aveva tenuto un comportamento incompatibile con l'odierna contestazione, presentando istanze di riduzione del carico contributivo ex ar.59, co.15, legge n.449/97, peraltro respinte per mancanza dei requisiti;
ed effettuando alcuni versamenti relativi alla 1^ e 2^ rata del 2021.
Con ricorso pervenuto il 21/12/2024 ed iscritto al n. 47214 il Parte_1 conveniva qui in giudizio l' , proponendo opposizione avverso avviso di CP_1 addebito n. 097 2024 0014315638 000, asseritamente notificatogli il 11/11/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 2.395,13 a titolo di contributi omessi nella Gestione Commercianti, relativi alla 4^ rata dell'anno 2022 ed alla prima dell'anno 2023, e relativi accessori. A fondamento della domanda, volta all'invalidazione dell'avviso e nel resto reiterante la precedente, deduceva (in sintesi): a) quanto dedotto nel giudizio precedente. Resisteva l' chiedendo dirsi l'opposizione inammissibile e/o infondata CP_1 perché (in sintesi): essa era tardiva, perché l'avviso era stato notificato il 5/11/2024. Nel merito, deduceva che l'attore era stato iscritto nella gestione Commercianti a domanda dal 18/11/89 al 22/10/92; ancora dal 10/2/10 al 31/1/11. Nel mezzo, era stato ulteriormente iscritto il 25/10/2018, a decorrere dal gennaio 2006, quale socio al 40% della MC ROME S.r.l., avente iniziato l'attività il 22/10/2018; nonché, dal gennaio 2006, quale socio al 96% ed amministratore della
“Studio Margaroli S.r.l.”, la quale, scioltasi nel dicembre 2024, era stata cancellata solo nel marzo 2023; sicchè il ricorrente era stato bensì cancellato dalla Gestione, ma da tale ultima data. L'attore era (stato) peraltro altresì socio al 98% della Process PMI S.r.l.s., inattiva. In tali condizioni era l'attore che doveva provare di non prestare lavoro abituale. La cause, istruite per documenti e riunite, sono state decise come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Preliminarmente il giudicante rileva che l' ha dedotto che l'attore è stato CP_1 cancellato dalla Gestione Commercianti dal 23/3/2023, data della cancellazione d'ufficio della Studio Margaroli S.r.l., ultima posizione rimasta aperta a suo carico;
sicchè, in detti limiti è cessata la materia del contendere.
2. L'attore mira peraltro all'accertamento negativo del credito ed alla cancellazione retroattiva almeno dal 2013, primo anno oggetto della pretesa contributiva avanzata dall' con i tre avvisi di addebito portati CP_1 dall'intimazione di pagamento opposta col primo ricorso.
3. La pretesa appare inammissibile perché, incontroverso e documentato che quei tre avvisi vennero effettivamente e regolarmente a suo tempo notificati, l'attore aveva l'onere di opporli in giudizio nei successivi 40 giorni secondo l'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99. In difetto, essi, alle date dello spirare del termine per l'opposizione, debbono ritenersi definitivamente inoppugnabili, ed il credito ~ 4 ~
previdenziale definitivamente accertato (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007); potendosi poi far valere, contro successive intimazioni o atti della riscossione, con le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., richiamate dall'art. 29 del d.lgs n.46/99, solo fatti impeditivi o modificativi o estintivi sopraggiunti al cd. consolidamento del titolo.
4. Quanto all'avviso di addebito oggetto del procedimento n. 47214, relativo al periodo settembre 2022- marzo 2023, l'opposizione risulta inammissibile per lo stesso motivo, essendo stato documentato dall' che l'avviso in questione CP_1
è stato in realtà notificato via Pec al ricorrente il 5/11/2024, data rispetto alla quale il ricorso del 21/12/2024 è tardivo.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza del ricorrente, e nel caso dell' Controparte_2
sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c..
[...]
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nei procedimenti civili riuniti in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritti ai nn. 39469 e 47214 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Antonio Martinelli – Parte_1 ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Morelli – convenuto
, rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
AN EN – convenuta
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avviso di addebito. Accertamento negativo obbligo contributivo nella Gestione Commercianti
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere sul capo di domanda avente ad oggetto la pretesa del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti, a far data dal 23/3/2023; b) dichiara nel resto l'opposizione e le domande attoree inammissibili;
c) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' Controparte_2
, delle spese del procedimento n. 39469, che liquida in €.
[...]
5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
d) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di difesa dell' che CP_1 liquida, per il procedimento n. 39469, in €. 5.000,00 per compensi;
e per il procedimento n. 47214 in €. 1.500,00 per compensi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 29/10/2024 ed iscritto al n. 38469 Parte_1 conveniva qui in giudizio l' e la CP_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
097 2024 9082987649 000, notificatagli il 19/9/2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 27.094,84, per i seguenti titoli: ~ 2 ~
1) avviso di addebito n. 397 2021 0006975868 000, dato per notificatogli il 7/12/2021, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi agli anni dal 2013 CP_1 al 2019, e relativi accessori;
2) avviso di addebito n. 397 2022 0012227523 000, dato per notificatogli il 6/8/2022, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi all'anno 2020, e CP_1 relativi accessori;
3) avviso di addebito n. 397 2022 0025449800 000, dato per notificatogli il 13/1/2023, avente ad oggetto contributi Ivs fissi relativi all'anno 2021, e CP_1 relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta a sentir invalidare l'intimazione, dichiarare in via generale l'insussistenza del suo obbligo di contribuire nella gestione Commercianti, ed ordinarsene la cancellazione, deduceva (in sintesi): a) insussistenza dell'obbligo contributivo. Egli aveva in effetti aperto il 17/3/2010 una ditta individuale denominata “Studio Margaroli di Margaroli RO, che aveva assunto la matricola n. 2643944210, ma che aveva cessato l'attività CP_1 già il 31/7/2011. Non di meno nel 2012 l' agli aveva notificato un primo CP_1 avviso di addebito per €. 2.635,07, che egli aveva definito nel 2018 avvalendosi della procedura di definizione agevolata “Rottamazione Ter”, e versando al Concessionario la somma da questo determinata di €. 1.867,65; il 23/7/2019 l'Istituto aveva preso atto della cessazione dell'attività della “ditta” rilasciando l'attestazione di mancata attività; quindi, contraddittoriamente, il 9/11/2021, gli aveva intimato il pagamento della somma di €. 19.301,51 per contributi relativi agli anni dal 2013 al 2019; quindi, il 23/7/22, ulteriore avviso di addebito per
€. 4.266,88 per l'anno 2020; quindi, nel 2022, ulteriore avviso per l'anno 2021. Il 29/7/22 egli ne aveva chiesto l'annullamento via Pec;
ed il 20/10/2022 aveva chiesto sul “Cassetto previdenziale” per quali posizioni gli era chiesto di contribuire. Gli si era risposto che poiché al suo nome di riferivano più di 20 società poteva avvalersi della procedura “ricorsi online”; che nonostante la
“non risposta” aveva poi appurato che l'avviso di addebito per il 2020 traeva titolo dalla sua posizione nella “Studio Margaroli S.r.l.”, che era stata posta in liquidazione già dal dicembre 2014. Egli aveva ciò comunicato all il CP_1
20/2/2024, sentendosi rispondere che per contrastare l'iscrizione occorreva proporre ricorso giudiziario;
ed ancora il 21/2/24, comunicando che la predetta società era stata cancellata dal registro delle imprese il 23/3/2023. Vani erano stati altri tentativi per risolvere la “kafkiana” situazione. Altra ditta individuale
“ ” partita Iva ea stata aperta il 11/3/2020, il Parte_1 P.IVA_1 primo giorno del noto “lockdown”, era rimasta sempre inattiva, ed era cessata il 30/8/22. Resisteva la eccependo Controparte_2 pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, di responsabilità. Giudicata nulla la notifica all' , il giudice ne autorizzava la rinnovazione, CP_1 eseguita la quale l' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il ricorso CP_1 inammissibile e/o infondato perchè (in sintesi): incontestato che i tre avvisi erano ~ 3 ~
stati tutti a suo tempo regolarmente notificati, non essendo gli stessi stati opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs n.46/99, la contestazione dell'esistenza dell'obbligo era ormai inammissibile;
peraltro in quegli anni l'attore aveva tenuto un comportamento incompatibile con l'odierna contestazione, presentando istanze di riduzione del carico contributivo ex ar.59, co.15, legge n.449/97, peraltro respinte per mancanza dei requisiti;
ed effettuando alcuni versamenti relativi alla 1^ e 2^ rata del 2021.
Con ricorso pervenuto il 21/12/2024 ed iscritto al n. 47214 il Parte_1 conveniva qui in giudizio l' , proponendo opposizione avverso avviso di CP_1 addebito n. 097 2024 0014315638 000, asseritamente notificatogli il 11/11/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 2.395,13 a titolo di contributi omessi nella Gestione Commercianti, relativi alla 4^ rata dell'anno 2022 ed alla prima dell'anno 2023, e relativi accessori. A fondamento della domanda, volta all'invalidazione dell'avviso e nel resto reiterante la precedente, deduceva (in sintesi): a) quanto dedotto nel giudizio precedente. Resisteva l' chiedendo dirsi l'opposizione inammissibile e/o infondata CP_1 perché (in sintesi): essa era tardiva, perché l'avviso era stato notificato il 5/11/2024. Nel merito, deduceva che l'attore era stato iscritto nella gestione Commercianti a domanda dal 18/11/89 al 22/10/92; ancora dal 10/2/10 al 31/1/11. Nel mezzo, era stato ulteriormente iscritto il 25/10/2018, a decorrere dal gennaio 2006, quale socio al 40% della MC ROME S.r.l., avente iniziato l'attività il 22/10/2018; nonché, dal gennaio 2006, quale socio al 96% ed amministratore della
“Studio Margaroli S.r.l.”, la quale, scioltasi nel dicembre 2024, era stata cancellata solo nel marzo 2023; sicchè il ricorrente era stato bensì cancellato dalla Gestione, ma da tale ultima data. L'attore era (stato) peraltro altresì socio al 98% della Process PMI S.r.l.s., inattiva. In tali condizioni era l'attore che doveva provare di non prestare lavoro abituale. La cause, istruite per documenti e riunite, sono state decise come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Preliminarmente il giudicante rileva che l' ha dedotto che l'attore è stato CP_1 cancellato dalla Gestione Commercianti dal 23/3/2023, data della cancellazione d'ufficio della Studio Margaroli S.r.l., ultima posizione rimasta aperta a suo carico;
sicchè, in detti limiti è cessata la materia del contendere.
2. L'attore mira peraltro all'accertamento negativo del credito ed alla cancellazione retroattiva almeno dal 2013, primo anno oggetto della pretesa contributiva avanzata dall' con i tre avvisi di addebito portati CP_1 dall'intimazione di pagamento opposta col primo ricorso.
3. La pretesa appare inammissibile perché, incontroverso e documentato che quei tre avvisi vennero effettivamente e regolarmente a suo tempo notificati, l'attore aveva l'onere di opporli in giudizio nei successivi 40 giorni secondo l'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99. In difetto, essi, alle date dello spirare del termine per l'opposizione, debbono ritenersi definitivamente inoppugnabili, ed il credito ~ 4 ~
previdenziale definitivamente accertato (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007); potendosi poi far valere, contro successive intimazioni o atti della riscossione, con le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., richiamate dall'art. 29 del d.lgs n.46/99, solo fatti impeditivi o modificativi o estintivi sopraggiunti al cd. consolidamento del titolo.
4. Quanto all'avviso di addebito oggetto del procedimento n. 47214, relativo al periodo settembre 2022- marzo 2023, l'opposizione risulta inammissibile per lo stesso motivo, essendo stato documentato dall' che l'avviso in questione CP_1
è stato in realtà notificato via Pec al ricorrente il 5/11/2024, data rispetto alla quale il ricorso del 21/12/2024 è tardivo.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza del ricorrente, e nel caso dell' Controparte_2
sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c..
[...]
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)