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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 2535/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29.10.2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2535/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CASERTA IVAN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SA AN, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l di Frosinone, e ha chiesto di “a) Ordinare CP_1 all' sede di Frosinone, previo accertamento e dichiarazione CP_1 della illegittimità e nullità dei provvedimenti di cui: a) la delibera numero 246111 del 17/04/2024 , definita in data 18/04/2024 con esito “ Respinto”; b) la comunicazione di “Riliquidazione” della pensione Cat. Vo, decorrenza 1 marzo 2022 n. 001-330010061019 del 23 novembre 2023; c) comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1
cat. VO n° 10061019 del 8 gennaio 2024; conseguentemente,
[...] di ordinare all'ente di procedere al pagamento dei ratei di CP_1 pensione categoria VO n. 10061019, in favore dell'avente diritto sig. , con decorrenza al 1 dicembre 2023 ( Parte_1 avendo il ricorrente subito la sospensione dei ratei della pensione alla data del 30/11/2023), alla data della decisione del presente giudizio o a quella ritenuta di giustizia, oltre i ratei di tredicesime maturate. b) Nel merito: comunque accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. o Parte_1 della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, ed annullare conseguentemente i relativi provvedimenti restitutori. c) Dichiarare il diritto del sig.
[...]
a percepire regolarmente la pensione n. VO n. Parte_1
10061019, dal 1 dicembre 2023 alla data della decisione del presente giudizio o a quella ritenuta di giustizia, liquidata in suo favore in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, senza detrarre somma alcuna in quanto il ricorrente non ha percepito nessuna somma di denaro dall'instaurato rapporto di lavoro, e conseguentemente ordinare la nullità o la inefficacia del contratto di lavoro del 05/10/2022 e il prospetto paga del mese di ottobre 2022, mai sottoscritto dal sig. . Dichiarare, Parte_1 pertanto, tamquam non essent l'assunzione di lavoro fatta a mezzo Unilav da parte del datore di lavoro. d) Condannare l'ente alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute medio tempore.”
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare esposto quanto segue:
- di essere titolare di pensione QUOTA 100 di Cat. VO n. 001- 330010061019, con decorrenza 01.03.2022;
-che all'atto di presentazione della domanda (17.12.2021) il sig. aveva cessato qualsiasi attività lavorativa;
Pt_1
-che successivamente si dichiarava disposto a svolgere una attività lavorativa “occasionale” per una ditta di cui era titolare tale sig.
, esercente attività di taglio e commercializzazione Persona_1 di legna da ardere dove iniziava a svolgere la detta attività il giorno 3.10.2022;
-che nella medesima giornata, tuttavia il sig. ha subito un Pt_1 grave infortunio sul lavoro;
-che in particolare, nella mattinata del 3 ottobre 2022 verso le ore 07:30 circa, il sig. mentre svolgeva la propria attività Pt_1 lavorativa incorreva in un grave infortunio è ricoverato di urgenza presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini D.E.U. Reparto di Pronto Soccorso di Roma, gli veniva diagnosticato la
“subamputazione traumatica piede sinistro” con chiusura della cartella clinica alle ore 10:13 e una Prognosi di gg 60 sc;
-che poi in seguito all'avvenuto infortunio si sono recati gli Ufficiali di P.G. che alle ore 10:30 provvedevano a redigere il verbale di sequestro dei corpi del reato ovvero delle cose ed oggetti ad esso pertinenti a carico di : 1)Decespugliatore Persona_1 con motore a scoppio;
2)Coppia conica per IA;
3)Porzione di lama “ disco a due denti” per IA;
4)Scarpa antifortunistica sinistra, sporca di sangue, verosimilmente indossata dall'infortunato ;”; Parte_1
- che in data 22 novembre 2022 la sede di Frosinone inviava CP_2 al sig. la “Richiesta primo certificato medico” Parte_1
Infortunio n° 518326699 del 03/10/2022. Certificato e cartella clinica che il ricorrente provvedeva a consegnare presso la sede in data 2 febbraio 2023; CP_2
- che peraltro parte datrice di lavoro nel corso delle settimane successive non si è mai attivata per capire quali fossero le reali conseguenze dell'infortunio del sig. Pt_1
-che solo verso la fine del mese di gennaio 2023 lo stesso si recava presso l'abitazione del e gli chiedeva di sottoscrivere un Pt_1 documento dal seguente tenore:“ ….. Consegna del contratto di lavoro e cedolino paga del mese di Ottobre 2022 - Con la presente si allega il contratto di lavoro stipulato con la S.V. a tempo Indeterminato, il presente contratto rilasciato in doppia copia deve essere firmato e riconsegnato alla Ditta anche a seguito Dell'accertamento all'ispettorato del lavoro e dei carabinieri che hanno constatato il suo infortunio verificatosi la mattina del 03/10/2022. si chiede inoltre di produrre il più presto possibile certificazione medica del suo infortunio già richiesta alla sv ma a tutt'oggi ancora non prodotta;
-che dunque il ricorrente, solo alla fine del mese di gennaio 2023 è venuto a conoscenza del fatto che il datore di lavoro non aveva provveduto a formalizzare il proprio rapporto di lavoro occasionale e che a distanza di circa quattro mesi, parte datrice con una comunicazione retrodatata pretendeva la sottoscrizione del ricorrente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
-che il lavoratore si è rifiutato di sottoscrivere qualsiasi documentazione;
-che successivamente in data 3 maggio 2024, al ricorrente veniva notificato il Decreto di Citazione a Giudizio come parte offesa nel procedimento penale a carico di - numero 2331/23 Persona_1
R.G.N.R., Tribunale di Frosinone;
-che è seguito il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N. 2022-201461 – Pc On – I Del 03/03/2023 nei confronti di
, con riferimento al periodo 03/10/2022 al Persona_1
03/10/2022, con cui gli ispettori hanno dato atto che “Dagli esiti degli accertamenti conseguenti al controllo in premessa nonché dalle relative verifiche eseguite dai verbalizzanti è emerso che nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Persona_1 individuale relativamente ai rapporti intercorsi con il
[...]
ha: “ instaurato di fatto” con il Parte_1 Parte_1
un rapporto di lavoro subordinato “ in nero” decorrente dal
[...]
03/10/2022, impiegandolo in attività lavorativa di tipo subordinata presso la sede operativa oggetto di accertamenti con mansioni di operaio per complessivi giorni 1 UNO di lavoro in nero;
“ formalizzato il rapporto di lavoro in questione con comunicazione telematica inoltrata successivamente all'ammissione al lavoro del lavoratore in questione, quindi oltre il termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro. Infatti, la comunicazione è stata inoltrata in data 05/10/2022 con decorrenza del rapporto di lavoro in data 03/10/2022; “ omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro;
” e sono state contestate al e seguenti violazioni: Per_1
A. Art. 3 comma D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge.., c.d. max sanzione per periodo di lavoro inferiore a 30 giorni. , in forza dal Parte_1
03.10.2022, per complessivi giorni 1 UNO: B. Art. 39 D.L. 112/2008, comma 1, periodo 1, ….. per non aver istituito il LUL nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati …….. nonché le relative posizioni assicurative: - , in forza dal 03.10.2022, per Parte_1 complessivi giorni 1 “ UNO”…;
-che con missiva datata 13 novembre 2023, l'ente sede di CP_1
Frosinone comunicava al sig. la “ Parte_1
Riliquidazione Pensione n. 001-330010061019 Cat. VO, decorrenza 1 marzo 2022”;
-che in particolare l' nel ricalcolare la suddetta pensione CP_1 specificava che: “La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 D.L. 4/2019 ( Pensione Quota 100)…… Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2023, un debito a suo carico di euro 40.508,39. Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a credito di euro 274,23. La tabella riepilogativa indica inoltre i conguagli distinti per anno di competenza: Anno 2022 – 19.311,50; Anno 2023 – 21.196,39;Totale – 40.508,39 – Conguaglio Irpef 274,23. Totale conguagli 40.234,16. Pertanto, sulla pensione n. 001- 330010061019 Cat. VO l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 40.234,16”;
-che successivamente, in data 22 gennaio 2024, a mezzo racc. ar. l'ente sede di Frosinone inviava al ricorrente un CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. VO n. 10061019”, precisando che: “ Controparte_3
… a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2022 al 30/11/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10061019 - per un importo complessivo di euro 36.812,17 per i seguenti motivi:
- incumulabilità prevista dall'art 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le somme indebite percepite in anni precedenti, se fiscalmente imponibili e se già assoggettate a ritenuta alla fonte, sono state calcolate al netto delle ritenute fiscali”;
-di aver proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione di Riliquidazione della pensione n. 001- 330010061019 Cat. VO e la conseguenziale messa in mora del 22 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che contrariamente da quanto sostenuto dall' , il ricorrente aveva un accordo con CP_1 il sig. per svolgere una prestazione di lavoro autonoma Per_1 occasionale, ma che all'esito del grave infortunio occorso, quest'ultimo è stato costretto ad assumere il ricorrente ex lege a seguito degli accertamenti posti in essere dalle forze dell'ordine e dall'Ispettorato del Lavoro di Frosinone, a cui ha fatto seguito una sanzione amministrativa.
Il ricorrente ha invero precisato che tale assunzione “obbligata” è stata peraltro formalizzata in maniera retroattiva alla data del giorno dell'infortunio il 3 ottobre 2022, come risulta dagli estratti contributivi del 13.12.2023 e del 17/05/2024 e confermato dal verbale dell'Ispettorato del Lavoro ( all. 12 ricorso ) e che peraltro il periodo contributivo comunque non risulta versato da parte del datore di lavoro.
Il ricorrente, in conclusione, ha evidenziato di non aver sottoscritto nessun contratto di lavoro o prospetto paga, che non gli sono stati versati i contributi previdenziali come si evince dagli estratti contributivi (salvo un accantonamento figurativo del periodo dal 3/10/2022 al 31/10/2022) e soprattutto non ha percepito nessuna somma di denaro da parte della ditta “ Il Mago della Legna” di cui è titolare il sig. . Persona_1
Pertanto, parte ricorrente, sul presupposto di non aver espletato alcuna attività lavorativa di natura subordinata e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal 1.12.2023, con condanna dell' all'erogazione dei relativi CP_1 ratei, oltre alla tredicesima mensilità.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. . Parte_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l ha eccepito che verificava, sulla base delle CP_1 comunicazioni inviate dal datore di lavoro che il sig. aveva Pt_1 indebitamente percepito le somme erogate a titolo di pensione quota 100 stante l'incumulabilità tra la detta prestazione e lo svolgimento di attività lavorativa con superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge. Di conseguenza l' chiedeva al CP_1 ricorrente la restituzione della somma di cui aveva indebitamente usufruito, a titolo di pensione.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29/10/2025, come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati. Con il presente giudizio parte ricorrente, sul presupposto di non aver mai espletato alcuna attività lavorativa di natura subordinata dopo il 17.12.2021 e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal 1.12.2023, con condanna dell' CP_1 all'erogazione dei relativi ratei.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. per Parte_1 incumulabilità tra pensione quota 100 e lo svolgimento di attività lavorativa.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha evidenziato di non aver sottoscritto nessun contratto di lavoro o prospetto paga, che non gli sono stati versati i contributi previdenziali come si evince dagli estratti contributivi (salvo un accantonamento figurativo del periodo dal 3/10/2022 al 31/10/2022) e soprattutto non ha percepito nessuna somma di denaro da parte della ditta “ Il Mago della Legna” di cui è titolare il sig. . Persona_1
L' convenuto ha di contro dedotto sulla base delle CP_1 comunicazioni inviate dal datore di lavoro sig. è emerso Pt_2 che che il sig. aveva indebitamente percepito le somme Pt_1 erogate a titolo di pensione quota 100 stante l'incumulabilità tra la detta prestazione e lo svolgimento di attività lavorativa con superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Ha quindi in particolare ritenuto che per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata svolta, successivamente alla decorrenza della pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
Ha dunque dedotto di aver correttamente sospeso l'erogazione dei ratei della pensione dal 1.12.2023, essendo intervenuta la sospensione a causa dell'inizio dell'attività lavorativa di cui all'Unilav di cui all'allegato 2 della memoria.
Giova a questo punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento. La pensione anticipata flessibile (cd. Quota 100) è una prestazione sperimentale riconosciuta per gli anni dal 2019 al 2021 dall'articolo 14 del D.L 4/2019 a favore dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi iscritti alle gestioni CP_1 che abbiano raggiunto un'anzianità minima di 62 anni e 41 anni di contributi.
In particolare, l'articolo 14 del D.L 4/2019 ha previsto che “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione CP_1 separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
“pensione quota 100” (…).
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti 5 da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
L' con Circolare del 29 gennaio 2019 n. 11 al paragrafo “1.4 CP_1
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro” ha precisato che: “L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (…). Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito. Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004)”. Sulla disposizione in questione e segnatamente sulle conseguenze della incumulabilità di cui al comma 3 appena riportato, la Suprema Corte, in un unico arresto giurisprudenziale, ha evidenziato che "In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato
- stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla L. n. 26 del 2019 comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensi per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva" (Cass. civ., Sez. L., 04.12.2024, n. 30994).
Appare opportuno, poi, richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione proprio al divieto di cumulo previsto per la cd. quota 100, avendone la medesima ratio rispetto all'analogo divieto previsto per la cd. quota 103.
Sul punto, la Consulta ha chiarito che "La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato.” (in motivazione, Corte cost., 24.11.2022 n. 234).
Ritiene quindi il Giudicante che, alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, appaia preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. 14 del D.L 4/2019, più conforme all'art. 38, comma 2, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (cfr., per alcuni casi simili, Trib. Rovereto, 06.02.2025, n. 3; Trib. Cagliari, n. 594/25).
E, invero, la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, implica necessariamente la erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Nella vicenda oggetto di esame, accedendo alla tesi dell CP_1 parte ricorrente, a fronte di un reddito pari a 0, verrebbe privato di una pensione di un importo complessivo di Euro 40.234,16 (ovvero la somma richiesta dall' a titolo di inbeto). CP_1
Si deve osservare, ancora, che la giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata svolge le proprie considerazioni focalizzandosi sulla questione sollevata dal Giudice a quo, incentrata sulla presunta disparità di trattamento del pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente, rispetto a quello che si sia dedicato a un lavoro occasionale, mentre non vi è alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Detto in altri termini, la Corte costituzionale non ha inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.
Vi è, poi, un argomento letterale a sostegno della tesi qui sostenuta, in quanto l'art. 14 cit. non prevede in maniera espressa la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma stabilisce soltanto la non cumulabilità di reddito da lavoro e pensione. Pertanto, la tesi secondo cui la percezione del reddito da lavoro comporta la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno e non fino a concorrenza di quel reddito, si fonda sull'interpretazione contenuta nella circolare dell' che, tuttavia, per quanto CP_1 sopra detto, non appare in alcun modo condivisibile, ad avviso di questo Tribunale.
Sulla base di queste considerazioni, pertanto, questo Giudicante ritiene di dover aderire ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., condividendone le motivazioni, all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, alla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia che nella sentenza 33/2023 ha ritenuto che “il tenore letterale dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 non autorizza l'interpretazione dell' espressa nella circolare n. CP_1
117 del 2019. La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. Oltretutto, come già sottolineato dal Tribunale, se la privazione della pensione prescindesse dall'entità del reddito di lavoro, situazioni diverse sarebbero trattate in maniera identica, con un'evidente violazione del principio d'eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma Cost. Una norma con un simile contenuto, inoltre, susciterebbe dubbi di costituzionalità, con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., secondo cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” – per cui, ritiene la Corte – “sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
Inoltre, in ordine al profilo della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità, deve richiamarsi anche il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, secondo cui “i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità (scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il soddisfacimento dei bisogni di vita del pensionato” – precisando –“la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione .
Deve peraltro osservarsi che la circolare richiamata ha CP_1 carattere meramente regolamentare e non può essere interpretata oltre alla lettera della norma primaria, e non può quindi innovare l'ordinamento giuridico, introducendo una sanzione non prevista.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene il Giudicante che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma primaria, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere decurtata dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata.
In altri termini, l'impostazione di fatto applicata dall' , CP_1 secondo cui il divieto di cumulo determinerebbe la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno non trova riscontro nel testo normativo.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio, a tutto voler concedere, e fondando la presente decisione sul principio della cd. ragione più liquida, risulta documentalmente che il ricorrente non abbia percepito nessuna somma di denaro per l'unica, e peraltro parziale giornata lavorativa del 3 ottobre 2022. In particolare, dal modello C.U. - Certificazione Unica anno 2023 riferita ai redditi dell'anno 2022 (cfr all. 13 ricorso) non risulta nessun reddito da lavoro dipendente per l'anno 2022. Invero, a pag. 2 del C.U. nelle caselle 2 e 3 risulta che: 2) “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato è pari ad € 1.623, 28” al lordo, che si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022. 3) “ Redditi di pensione” € 19.448,05 al lordo.
Appare del tutto evidente che il sig. per tutto Parte_1
l'anno 2022 non ha percepito nessuna somma di denaro da lavoro dipendente, nè a tempo indeterminato nè a tempo determinato, nè come lavoratore autonomo occasionale.
Le somme che risultano nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate sono entrambe di natura previdenziale, ovvero € 1.623,28 al lordo a titolo di mobilità in deroga dei mesi di gennaio e febbraio 2022, ed € 19.448,05 al lordo per ratei di pensione “Quota 100” dal mese di marzo 2022 al mese di dicembre 2022.
Peraltro, e solo per completezza, deve osservarsi che anche dal modello C.U. anno 2024 riferito ai redditi dell'anno 2023 (cfr all. 14 ricorso), non risultano nessun reddito da lavoro dipendente o autonomo, ed emerge che l'unico reddito percepito era quello derivante da pensione.
Pertanto, a tutto voler concedere, e anche a voler ritenere che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il sig. – Pt_2 di cui peraltro, ad avviso del Giudicante non vi è prova in atti- e volendo dare rilievo alla comunicazione di inizio dell'attività lavorativa - Mod. Unilav ci cui all'all. 2 memoria, in ragione dei principi sopra formulati, questa tutto al più comporterebbe la decurtazione dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata, e non anche la sospensione dell'erogazione della pensione per il periodo oggetto di giudizio.
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve dunque ritenersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi e non corrisposti dall' dal mese di dicembre 2023, CP_1 avendo altresì il ricorrente provato di non aver percepito retribuzione alcuna nel periodo contestato. Ne consegue anche il diritto del ricorrente a vedersi dichiarata l'irripetibilità della somma richiesta dall a titolo di indebito formatosi e pari ad CP_1 euro 36.812,17 (cfr. all. 3 ricorso).
Restano assorbite le ulteriori richieste ed eccezioni sollevate dalle parti.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate e del contrasto giurisprudenziale sussistente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2535/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione da parte dell' dei ratei di pensione cat. VO n. 10061019 non CP_1 corrisposti per il periodo dal 1.12.2023, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei di pensione cat. VO n. 10061019, in CP_1 favore del sig. , con decorrenza dal 1 dicembre Parte_1
2023, oltre i ratei di tredicesime maturate, condannando altresì l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
CP_1
b) Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' pari ad euro 36.812,17 per il periodo dal 1.3.2022 al CP_1
30.11.2023; c) Respinge per il resto il ricorso;
d) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 29/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29.10.2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2535/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CASERTA IVAN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SA AN, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l di Frosinone, e ha chiesto di “a) Ordinare CP_1 all' sede di Frosinone, previo accertamento e dichiarazione CP_1 della illegittimità e nullità dei provvedimenti di cui: a) la delibera numero 246111 del 17/04/2024 , definita in data 18/04/2024 con esito “ Respinto”; b) la comunicazione di “Riliquidazione” della pensione Cat. Vo, decorrenza 1 marzo 2022 n. 001-330010061019 del 23 novembre 2023; c) comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1
cat. VO n° 10061019 del 8 gennaio 2024; conseguentemente,
[...] di ordinare all'ente di procedere al pagamento dei ratei di CP_1 pensione categoria VO n. 10061019, in favore dell'avente diritto sig. , con decorrenza al 1 dicembre 2023 ( Parte_1 avendo il ricorrente subito la sospensione dei ratei della pensione alla data del 30/11/2023), alla data della decisione del presente giudizio o a quella ritenuta di giustizia, oltre i ratei di tredicesime maturate. b) Nel merito: comunque accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. o Parte_1 della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, ed annullare conseguentemente i relativi provvedimenti restitutori. c) Dichiarare il diritto del sig.
[...]
a percepire regolarmente la pensione n. VO n. Parte_1
10061019, dal 1 dicembre 2023 alla data della decisione del presente giudizio o a quella ritenuta di giustizia, liquidata in suo favore in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, senza detrarre somma alcuna in quanto il ricorrente non ha percepito nessuna somma di denaro dall'instaurato rapporto di lavoro, e conseguentemente ordinare la nullità o la inefficacia del contratto di lavoro del 05/10/2022 e il prospetto paga del mese di ottobre 2022, mai sottoscritto dal sig. . Dichiarare, Parte_1 pertanto, tamquam non essent l'assunzione di lavoro fatta a mezzo Unilav da parte del datore di lavoro. d) Condannare l'ente alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute medio tempore.”
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare esposto quanto segue:
- di essere titolare di pensione QUOTA 100 di Cat. VO n. 001- 330010061019, con decorrenza 01.03.2022;
-che all'atto di presentazione della domanda (17.12.2021) il sig. aveva cessato qualsiasi attività lavorativa;
Pt_1
-che successivamente si dichiarava disposto a svolgere una attività lavorativa “occasionale” per una ditta di cui era titolare tale sig.
, esercente attività di taglio e commercializzazione Persona_1 di legna da ardere dove iniziava a svolgere la detta attività il giorno 3.10.2022;
-che nella medesima giornata, tuttavia il sig. ha subito un Pt_1 grave infortunio sul lavoro;
-che in particolare, nella mattinata del 3 ottobre 2022 verso le ore 07:30 circa, il sig. mentre svolgeva la propria attività Pt_1 lavorativa incorreva in un grave infortunio è ricoverato di urgenza presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini D.E.U. Reparto di Pronto Soccorso di Roma, gli veniva diagnosticato la
“subamputazione traumatica piede sinistro” con chiusura della cartella clinica alle ore 10:13 e una Prognosi di gg 60 sc;
-che poi in seguito all'avvenuto infortunio si sono recati gli Ufficiali di P.G. che alle ore 10:30 provvedevano a redigere il verbale di sequestro dei corpi del reato ovvero delle cose ed oggetti ad esso pertinenti a carico di : 1)Decespugliatore Persona_1 con motore a scoppio;
2)Coppia conica per IA;
3)Porzione di lama “ disco a due denti” per IA;
4)Scarpa antifortunistica sinistra, sporca di sangue, verosimilmente indossata dall'infortunato ;”; Parte_1
- che in data 22 novembre 2022 la sede di Frosinone inviava CP_2 al sig. la “Richiesta primo certificato medico” Parte_1
Infortunio n° 518326699 del 03/10/2022. Certificato e cartella clinica che il ricorrente provvedeva a consegnare presso la sede in data 2 febbraio 2023; CP_2
- che peraltro parte datrice di lavoro nel corso delle settimane successive non si è mai attivata per capire quali fossero le reali conseguenze dell'infortunio del sig. Pt_1
-che solo verso la fine del mese di gennaio 2023 lo stesso si recava presso l'abitazione del e gli chiedeva di sottoscrivere un Pt_1 documento dal seguente tenore:“ ….. Consegna del contratto di lavoro e cedolino paga del mese di Ottobre 2022 - Con la presente si allega il contratto di lavoro stipulato con la S.V. a tempo Indeterminato, il presente contratto rilasciato in doppia copia deve essere firmato e riconsegnato alla Ditta anche a seguito Dell'accertamento all'ispettorato del lavoro e dei carabinieri che hanno constatato il suo infortunio verificatosi la mattina del 03/10/2022. si chiede inoltre di produrre il più presto possibile certificazione medica del suo infortunio già richiesta alla sv ma a tutt'oggi ancora non prodotta;
-che dunque il ricorrente, solo alla fine del mese di gennaio 2023 è venuto a conoscenza del fatto che il datore di lavoro non aveva provveduto a formalizzare il proprio rapporto di lavoro occasionale e che a distanza di circa quattro mesi, parte datrice con una comunicazione retrodatata pretendeva la sottoscrizione del ricorrente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
-che il lavoratore si è rifiutato di sottoscrivere qualsiasi documentazione;
-che successivamente in data 3 maggio 2024, al ricorrente veniva notificato il Decreto di Citazione a Giudizio come parte offesa nel procedimento penale a carico di - numero 2331/23 Persona_1
R.G.N.R., Tribunale di Frosinone;
-che è seguito il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N. 2022-201461 – Pc On – I Del 03/03/2023 nei confronti di
, con riferimento al periodo 03/10/2022 al Persona_1
03/10/2022, con cui gli ispettori hanno dato atto che “Dagli esiti degli accertamenti conseguenti al controllo in premessa nonché dalle relative verifiche eseguite dai verbalizzanti è emerso che nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Persona_1 individuale relativamente ai rapporti intercorsi con il
[...]
ha: “ instaurato di fatto” con il Parte_1 Parte_1
un rapporto di lavoro subordinato “ in nero” decorrente dal
[...]
03/10/2022, impiegandolo in attività lavorativa di tipo subordinata presso la sede operativa oggetto di accertamenti con mansioni di operaio per complessivi giorni 1 UNO di lavoro in nero;
“ formalizzato il rapporto di lavoro in questione con comunicazione telematica inoltrata successivamente all'ammissione al lavoro del lavoratore in questione, quindi oltre il termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro. Infatti, la comunicazione è stata inoltrata in data 05/10/2022 con decorrenza del rapporto di lavoro in data 03/10/2022; “ omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro;
” e sono state contestate al e seguenti violazioni: Per_1
A. Art. 3 comma D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge.., c.d. max sanzione per periodo di lavoro inferiore a 30 giorni. , in forza dal Parte_1
03.10.2022, per complessivi giorni 1 UNO: B. Art. 39 D.L. 112/2008, comma 1, periodo 1, ….. per non aver istituito il LUL nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati …….. nonché le relative posizioni assicurative: - , in forza dal 03.10.2022, per Parte_1 complessivi giorni 1 “ UNO”…;
-che con missiva datata 13 novembre 2023, l'ente sede di CP_1
Frosinone comunicava al sig. la “ Parte_1
Riliquidazione Pensione n. 001-330010061019 Cat. VO, decorrenza 1 marzo 2022”;
-che in particolare l' nel ricalcolare la suddetta pensione CP_1 specificava che: “La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 D.L. 4/2019 ( Pensione Quota 100)…… Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2023, un debito a suo carico di euro 40.508,39. Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a credito di euro 274,23. La tabella riepilogativa indica inoltre i conguagli distinti per anno di competenza: Anno 2022 – 19.311,50; Anno 2023 – 21.196,39;Totale – 40.508,39 – Conguaglio Irpef 274,23. Totale conguagli 40.234,16. Pertanto, sulla pensione n. 001- 330010061019 Cat. VO l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 40.234,16”;
-che successivamente, in data 22 gennaio 2024, a mezzo racc. ar. l'ente sede di Frosinone inviava al ricorrente un CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. VO n. 10061019”, precisando che: “ Controparte_3
… a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2022 al 30/11/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10061019 - per un importo complessivo di euro 36.812,17 per i seguenti motivi:
- incumulabilità prevista dall'art 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le somme indebite percepite in anni precedenti, se fiscalmente imponibili e se già assoggettate a ritenuta alla fonte, sono state calcolate al netto delle ritenute fiscali”;
-di aver proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione di Riliquidazione della pensione n. 001- 330010061019 Cat. VO e la conseguenziale messa in mora del 22 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che contrariamente da quanto sostenuto dall' , il ricorrente aveva un accordo con CP_1 il sig. per svolgere una prestazione di lavoro autonoma Per_1 occasionale, ma che all'esito del grave infortunio occorso, quest'ultimo è stato costretto ad assumere il ricorrente ex lege a seguito degli accertamenti posti in essere dalle forze dell'ordine e dall'Ispettorato del Lavoro di Frosinone, a cui ha fatto seguito una sanzione amministrativa.
Il ricorrente ha invero precisato che tale assunzione “obbligata” è stata peraltro formalizzata in maniera retroattiva alla data del giorno dell'infortunio il 3 ottobre 2022, come risulta dagli estratti contributivi del 13.12.2023 e del 17/05/2024 e confermato dal verbale dell'Ispettorato del Lavoro ( all. 12 ricorso ) e che peraltro il periodo contributivo comunque non risulta versato da parte del datore di lavoro.
Il ricorrente, in conclusione, ha evidenziato di non aver sottoscritto nessun contratto di lavoro o prospetto paga, che non gli sono stati versati i contributi previdenziali come si evince dagli estratti contributivi (salvo un accantonamento figurativo del periodo dal 3/10/2022 al 31/10/2022) e soprattutto non ha percepito nessuna somma di denaro da parte della ditta “ Il Mago della Legna” di cui è titolare il sig. . Persona_1
Pertanto, parte ricorrente, sul presupposto di non aver espletato alcuna attività lavorativa di natura subordinata e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal 1.12.2023, con condanna dell' all'erogazione dei relativi CP_1 ratei, oltre alla tredicesima mensilità.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. . Parte_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l ha eccepito che verificava, sulla base delle CP_1 comunicazioni inviate dal datore di lavoro che il sig. aveva Pt_1 indebitamente percepito le somme erogate a titolo di pensione quota 100 stante l'incumulabilità tra la detta prestazione e lo svolgimento di attività lavorativa con superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge. Di conseguenza l' chiedeva al CP_1 ricorrente la restituzione della somma di cui aveva indebitamente usufruito, a titolo di pensione.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29/10/2025, come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati. Con il presente giudizio parte ricorrente, sul presupposto di non aver mai espletato alcuna attività lavorativa di natura subordinata dopo il 17.12.2021 e di non aver percepito alcun reddito, ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione dal 1.12.2023, con condanna dell' CP_1 all'erogazione dei relativi ratei.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme al lordo di € 40.234,16 e di € 36.812,17, richieste a titolo di indebito dall' sede di CP_1
Frosinone, nei confronti del ricorrente sig. per Parte_1 incumulabilità tra pensione quota 100 e lo svolgimento di attività lavorativa.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha evidenziato di non aver sottoscritto nessun contratto di lavoro o prospetto paga, che non gli sono stati versati i contributi previdenziali come si evince dagli estratti contributivi (salvo un accantonamento figurativo del periodo dal 3/10/2022 al 31/10/2022) e soprattutto non ha percepito nessuna somma di denaro da parte della ditta “ Il Mago della Legna” di cui è titolare il sig. . Persona_1
L' convenuto ha di contro dedotto sulla base delle CP_1 comunicazioni inviate dal datore di lavoro sig. è emerso Pt_2 che che il sig. aveva indebitamente percepito le somme Pt_1 erogate a titolo di pensione quota 100 stante l'incumulabilità tra la detta prestazione e lo svolgimento di attività lavorativa con superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Ha quindi in particolare ritenuto che per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata svolta, successivamente alla decorrenza della pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
Ha dunque dedotto di aver correttamente sospeso l'erogazione dei ratei della pensione dal 1.12.2023, essendo intervenuta la sospensione a causa dell'inizio dell'attività lavorativa di cui all'Unilav di cui all'allegato 2 della memoria.
Giova a questo punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento. La pensione anticipata flessibile (cd. Quota 100) è una prestazione sperimentale riconosciuta per gli anni dal 2019 al 2021 dall'articolo 14 del D.L 4/2019 a favore dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi iscritti alle gestioni CP_1 che abbiano raggiunto un'anzianità minima di 62 anni e 41 anni di contributi.
In particolare, l'articolo 14 del D.L 4/2019 ha previsto che “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione CP_1 separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
“pensione quota 100” (…).
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti 5 da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
L' con Circolare del 29 gennaio 2019 n. 11 al paragrafo “1.4 CP_1
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro” ha precisato che: “L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (…). Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito. Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004)”. Sulla disposizione in questione e segnatamente sulle conseguenze della incumulabilità di cui al comma 3 appena riportato, la Suprema Corte, in un unico arresto giurisprudenziale, ha evidenziato che "In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato
- stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla L. n. 26 del 2019 comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensi per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva" (Cass. civ., Sez. L., 04.12.2024, n. 30994).
Appare opportuno, poi, richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione proprio al divieto di cumulo previsto per la cd. quota 100, avendone la medesima ratio rispetto all'analogo divieto previsto per la cd. quota 103.
Sul punto, la Consulta ha chiarito che "La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato.” (in motivazione, Corte cost., 24.11.2022 n. 234).
Ritiene quindi il Giudicante che, alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, appaia preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. 14 del D.L 4/2019, più conforme all'art. 38, comma 2, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (cfr., per alcuni casi simili, Trib. Rovereto, 06.02.2025, n. 3; Trib. Cagliari, n. 594/25).
E, invero, la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, implica necessariamente la erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Nella vicenda oggetto di esame, accedendo alla tesi dell CP_1 parte ricorrente, a fronte di un reddito pari a 0, verrebbe privato di una pensione di un importo complessivo di Euro 40.234,16 (ovvero la somma richiesta dall' a titolo di inbeto). CP_1
Si deve osservare, ancora, che la giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata svolge le proprie considerazioni focalizzandosi sulla questione sollevata dal Giudice a quo, incentrata sulla presunta disparità di trattamento del pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente, rispetto a quello che si sia dedicato a un lavoro occasionale, mentre non vi è alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Detto in altri termini, la Corte costituzionale non ha inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.
Vi è, poi, un argomento letterale a sostegno della tesi qui sostenuta, in quanto l'art. 14 cit. non prevede in maniera espressa la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma stabilisce soltanto la non cumulabilità di reddito da lavoro e pensione. Pertanto, la tesi secondo cui la percezione del reddito da lavoro comporta la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno e non fino a concorrenza di quel reddito, si fonda sull'interpretazione contenuta nella circolare dell' che, tuttavia, per quanto CP_1 sopra detto, non appare in alcun modo condivisibile, ad avviso di questo Tribunale.
Sulla base di queste considerazioni, pertanto, questo Giudicante ritiene di dover aderire ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., condividendone le motivazioni, all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, alla pronuncia della Corte d'Appello di Perugia che nella sentenza 33/2023 ha ritenuto che “il tenore letterale dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 non autorizza l'interpretazione dell' espressa nella circolare n. CP_1
117 del 2019. La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro. Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione, l'avrebbe enunciato espressamente. Oltretutto, come già sottolineato dal Tribunale, se la privazione della pensione prescindesse dall'entità del reddito di lavoro, situazioni diverse sarebbero trattate in maniera identica, con un'evidente violazione del principio d'eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma Cost. Una norma con un simile contenuto, inoltre, susciterebbe dubbi di costituzionalità, con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., secondo cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” – per cui, ritiene la Corte – “sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
Inoltre, in ordine al profilo della distinzione fra incumulabilità ed incompatibilità, deve richiamarsi anche il recentissimo orientamento della Corte d'Appello di Brescia, secondo cui “i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, tale criterio, di fatto, determinerebbe, seppur non per l'intero anno come inteso dall' bensì solo per il periodo di lavoro svolto, in via di fatto, una forma di vera e propria incompatibilità fra le due voci (l'una esclude in toto l'altra) e non già una incumulabilità (scomputo di una voce dall'altra) come previsto dal dettato normativo, finendo quindi, ancora una volta, per confondere due concetti ben distinti. Infine, anche tale soluzione, determinando la perdita dell'intera pensione per tutto il periodo lavorato a prescindere dal reddito in concreto prodotto, si tradurrebbe in una vera e propria sanzione punitiva che la norma non prevede e che, per le conseguenze che è destinata a produrre nei casi, come quello in esame, non garantirebbe il soddisfacimento dei bisogni di vita del pensionato” – precisando –“la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione .
Deve peraltro osservarsi che la circolare richiamata ha CP_1 carattere meramente regolamentare e non può essere interpretata oltre alla lettera della norma primaria, e non può quindi innovare l'ordinamento giuridico, introducendo una sanzione non prevista.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene il Giudicante che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma primaria, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere decurtata dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata.
In altri termini, l'impostazione di fatto applicata dall' , CP_1 secondo cui il divieto di cumulo determinerebbe la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno non trova riscontro nel testo normativo.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio, a tutto voler concedere, e fondando la presente decisione sul principio della cd. ragione più liquida, risulta documentalmente che il ricorrente non abbia percepito nessuna somma di denaro per l'unica, e peraltro parziale giornata lavorativa del 3 ottobre 2022. In particolare, dal modello C.U. - Certificazione Unica anno 2023 riferita ai redditi dell'anno 2022 (cfr all. 13 ricorso) non risulta nessun reddito da lavoro dipendente per l'anno 2022. Invero, a pag. 2 del C.U. nelle caselle 2 e 3 risulta che: 2) “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato è pari ad € 1.623, 28” al lordo, che si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022. 3) “ Redditi di pensione” € 19.448,05 al lordo.
Appare del tutto evidente che il sig. per tutto Parte_1
l'anno 2022 non ha percepito nessuna somma di denaro da lavoro dipendente, nè a tempo indeterminato nè a tempo determinato, nè come lavoratore autonomo occasionale.
Le somme che risultano nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate sono entrambe di natura previdenziale, ovvero € 1.623,28 al lordo a titolo di mobilità in deroga dei mesi di gennaio e febbraio 2022, ed € 19.448,05 al lordo per ratei di pensione “Quota 100” dal mese di marzo 2022 al mese di dicembre 2022.
Peraltro, e solo per completezza, deve osservarsi che anche dal modello C.U. anno 2024 riferito ai redditi dell'anno 2023 (cfr all. 14 ricorso), non risultano nessun reddito da lavoro dipendente o autonomo, ed emerge che l'unico reddito percepito era quello derivante da pensione.
Pertanto, a tutto voler concedere, e anche a voler ritenere che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il sig. – Pt_2 di cui peraltro, ad avviso del Giudicante non vi è prova in atti- e volendo dare rilievo alla comunicazione di inizio dell'attività lavorativa - Mod. Unilav ci cui all'all. 2 memoria, in ragione dei principi sopra formulati, questa tutto al più comporterebbe la decurtazione dell'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro prestata, e non anche la sospensione dell'erogazione della pensione per il periodo oggetto di giudizio.
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve dunque ritenersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei ratei pensionistici sospesi e non corrisposti dall' dal mese di dicembre 2023, CP_1 avendo altresì il ricorrente provato di non aver percepito retribuzione alcuna nel periodo contestato. Ne consegue anche il diritto del ricorrente a vedersi dichiarata l'irripetibilità della somma richiesta dall a titolo di indebito formatosi e pari ad CP_1 euro 36.812,17 (cfr. all. 3 ricorso).
Restano assorbite le ulteriori richieste ed eccezioni sollevate dalle parti.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni indicate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate e del contrasto giurisprudenziale sussistente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2535/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione da parte dell' dei ratei di pensione cat. VO n. 10061019 non CP_1 corrisposti per il periodo dal 1.12.2023, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei di pensione cat. VO n. 10061019, in CP_1 favore del sig. , con decorrenza dal 1 dicembre Parte_1
2023, oltre i ratei di tredicesime maturate, condannando altresì l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
CP_1
b) Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' pari ad euro 36.812,17 per il periodo dal 1.3.2022 al CP_1
30.11.2023; c) Respinge per il resto il ricorso;
d) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 29/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore