Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15039 del 2025, proposto da Giorgio Tommasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego parziale sull’istanza di accesso contenuto nella determinazione 0364929/2025 del 28 novembre 2025 124/Ord. del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue.
In data 2 luglio 2025, il ricorrente ha presentato, in vista della propria immissione in servizio, al termine del 94° corso “Dodecanneso II” per “Allievi Marescialli”, la c.d. “scheda di pianificazione”, nella quale ha indicato quali regioni di gradimento, nel seguente ordine, l’Abruzzo, il Lazio e il Piemonte. Al termine del prescritto iter formativo, con determinazione del 17 ottobre 2025, il ricorrente è stato assegnato al Comando Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, nell’ambito del quale è stato poi destinato al Gruppo di Asti.
In data 5 novembre 2025, il ricorrente ha inoltrato un’istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, di avere accesso alla seguente documentazione:
1) “ graduatoria finale di merito del 94° corso «Dodecanneso II» dei Marescialli, con indicazione nominativa dei candidati e del relativo punteggio finale conseguito da ciascuno; in subordine, il punteggio conseguito dai Marescialli assegnati al Comando Regionale Abruzzo ed al Comando Regionale Lazio nonché la loro posizione nella suddetta graduatoria ”;
2) l’indicazione della propria posizione in graduatoria e del punteggio complessivo conseguito;
3) la “ circolare n. 379389/1240/5 aggiornamento 2017 ”;
4) la “nota 130698/124/Ord del 31/07/2025, dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione”;
5) “ ogni ulteriore documento utile a verificare la coerenza tra i punteggi e le assegnazioni disposte per i militari partecipanti al corso ”.
A fondamento della richiesta di accesso ha rappresentato la necessità di:
- verificare la “ correttezza della propria assegnazione, in particolare accertando se tra i militari destinati ai Comandi Regionali Abruzzo e Lazio vi siano soggetti con punteggio inferiore al proprio ”;
- “ tutelare le proprie posizioni giuridiche e valutare l'eventuale esperibilità di rimedi amministrativi o giurisdizionali, non potendo essere soddisfatta in altro modo ”.
L’Amministrazione, con nota n. 364929/2025 datata 28 novembre 2025, ha accolto l’istanza di accesso limitatamente ai punti 2) 3) e 4) e respinto le ulteriori richieste avanzate, ritenendo che la domanda, così come formulata, apparisse finalizzata a esercitare “ un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione ”.
2. Con il presente gravame, presentato ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm., parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento ove reca un diniego parziale, e, per l’effetto, di ordinare all’Amministrazione di esibire tutta la documentazione oggetto dell’istanza.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
6. Va anzitutto evidenziato che l’art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.) stabilisce che « Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna forza armata, tenuto conto della graduatoria di merito ».
Tale previsione normativa, nel dare espresso rilievo, ai fini delle assegnazioni di sede, anche alla graduatoria di merito, radica in capo al ricorrente un interesse qualificato e differenziato. L’istanza, dunque, lungi dal configurare un controllo ispettivo generico, mira specificamente a verificare la coerenza tra il punteggio conseguito e le sedi assegnate, a garanzia della par condicio e della trasparenza dell'azione amministrativa.
Né possono deporre in senso contrario alla fondatezza della pretesa di parte ricorrente le argomentazioni addotte dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, secondo cui mancherebbe l’interesse all’accesso poiché:
1) il ricorrente è stato comunque assegnato a una delle tre sedi regionali indicate;
2) le preferenze espresse non sono vincolanti, prevalendo le esigenze organiche della Guardia di Finanza;
3) l’atto di assegnazione (det. n. 315908 del 17 ottobre 2025) non risulta allo stato impugnato.
Tali rilievi non colgono nel segno.
In ordine al punto 1), è sufficiente osservare che la sede assegnata rappresenta solo la terza preferenza espressa dal militare. Sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale a verificare se, in base al punteggio in graduatoria, il ricorrente avesse titolo a occupare una delle sedi indicate con priorità rispetto a quella piemontese.
In ordine al punto 2): sebbene l’art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) richiami le “ direttive d’impiego ”, tale richiamo non neutralizza né declassa il criterio della graduatoria di merito, previsto dalla medesima norma con pari dignità cogente. Ne consegue che il ricorrente ha il diritto di verificare se l’Amministrazione abbia operato un corretto bilanciamento tra i due criteri o se, al contrario, il criterio relativo al posizionamento in graduatoria sia stato arbitrariamente sacrificato.
In ordine al punto 3): la circostanza che il ricorrente non abbia, allo stato, impugnato l’atto con cui è stata disposta l’assegnazione di sede non fa venir meno l’interesse all’accesso. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 19/2020), difatti, il diritto di accesso è un diritto autonomo, non strumentale alla sola impugnazione, bensì volto a consentire la piena conoscenza dell'azione amministrativa. Solo a seguito dell’ostensione documentale, infatti, l'interessato potrà valutare consapevolmente la legittimità del provvedimento e la propria strategia difensiva.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla richiesta di ostensione della graduatoria finale di merito del 94° corso «Dodecanneso II», comprensiva delle indicazioni nominative e dei punteggi finali.
Non può invece trovare accoglimento, per difetto di specificità, la richiesta di esibizione di ogni «ulteriore documento utile», attesa l'indeterminatezza dell'oggetto.
In forza della valenza conformativa della presente pronuncia, grava in capo all'Amministrazione l'obbligo di esibire la documentazione di cui al punto 1) dell'istanza entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione della Guardia di Finanza di esibire al ricorrente la graduatoria finale di merito del 94° corso «Dodecanneso II» per Marescialli, completa dei nominativi dei candidati e del punteggio finale da ciascuno conseguito;
- fissa per l’ostensione della suddetta documentazione il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
RI CA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | CO ME |
IL SEGRETARIO