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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8340/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TASCEDDA Parte_1 C.F._1
MONICA
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ONANO DANIELA CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato a [...], il 9
settembre 2019, il figlio minore riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
- La relazione è ormai cessata e le parti, animate da un comune spirito di responsabilità e collaborazione, intendono regolare consensualmente l'affidamento e il mantenimento del figlio minore al fine di garantirgli una crescita serena ed equilibrata, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità.
- A tal fine, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative al minore, nei seguenti termini:
1) affidamento del minore , nato a Cagliari il [...], a [...] i Persona_2
genitori dai quali dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche. Le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere decise separatamente;
3) il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica presso il domicilio materno a Quartu Sant'Elena
nella via Vincenzo Gioberti 25 dove vivrà con la madre.
4) La regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore è stata concordata tenendo conto delle esigenze concrete del figlio (scolastiche, extrascolastiche e relazionali) e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed è così determinata:
5) il padre potrà tenere con sé il minore due giorni alla settimana (giorni da comunicare alla OR
una settimana prima) nei seguenti orari: CP_1
Pag. 2 a 5 - durante il normale corso scolastico andrà a prendere alle ore 18.00 circa nella sua Per_1
residenza e ivi lo riporterà non più tardi delle ore 21; durante il periodo estivo o chiusura straordinaria delle scuole andrà a prendere lle 10.00 circa nella sua residenza e lo riporterà Per_1
presso la casa materna non più tardi delle 21.00;
- fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, il padre andrà a prendere il minore alle ore 10.00 circa del sabato nella sua residenza e ivi lo riporterà non più tardi delle ore 21.00
della domenica.
- Quanto alle vacanze, il minore trascorrerà ad anni alterni con ogni genitore il 24 o il 25 dicembre,
il 31 di dicembre o il primo gennaio, stesso criterio dell'alternanza annuale per le festività pasquali,
pertanto il minore trascorrerà tali festività un anno con il padre e uno con la madre.
- Durante il periodo estivo il minore potrà trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, periodo da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
6) Il contributo per il mantenimento a carico del signor , viene determinato nella Parte_1
somma complessiva pari a € 200,00, suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT,
da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla OR , oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate CP_1
nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017; quanto alle spese straordinarie da concordare (tranne quelle urgenti che dovessero essere sostenute nell'interesse del minore), si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, whatsapp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10
giorni successivi alla richiesta.
Pag. 3 a 5 7) Il signor autorizza sin da ora la OR a incassare per intero Parte_1 CP_1
l'assegno unico e universale relativo al figlio e si impegna a fare le relative comunicazioni all'Inps.
8) Il signor autorizza sin da ora la OR ad incassare e gestire per Parte_1 CP_1
gli interessi del minore qualsiasi tipo di sostegno concesso da parte dell'Inps o altri istituti.
9) Ciascun genitore avrà diritto di tenere contatti telefonici quotidiani con il minore nei giorni di permanenza dello stesso con l'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare in maniera tempestiva ogni eventuale problema di salute del figlio.
10) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio. Non
potranno essere trasferiti fuori dalla Sardegna la residenza e il domicilio del minore senza il consenso di entrambi i genitori e dovrà sempre essere garantito a ciascun genitore e al minore un rapporto continuativo reciproco.
Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_2
.
[...]
Gli accordi intervenuti tra devono essere omologati non essendo in Parte_2
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 a 5 1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5