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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4962/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 maggio 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giovanni Caruso, giusta procura in atti, attori contro (p. iva ) e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice mandataria (p. iva ), in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia, giusta procura in atti, convenuta contumace avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 20.06.2021, Parte_1
e , premesso di aver sottoscritto un contratto di
[...] Parte_3 mutuo fondiario in Notar della Cava del 06.03.1995, n. rep. 20545 e Per_1 racc. 6175, con la assistito da garanzia Controparte_3 ipotecaria, hanno agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quale cessionaria del credito, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di un tasso di interesse indeterminato mediante il rinvio al Prime Rate medio ABI, sostituito dal 2005 dal tasso Euribor. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità della predetta clausola con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite mediante l'esperimento di procedure esecutive ai loro danni, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. In particolare, hanno esposto che, a fronte di un debito iniziale di € 43.898,94, in seguito all'avvio di un pignoramento presso terzi erano state trattenute delle porzioni dello stipendio erogato agli attori fino al dicembre 2013, nonché sottoposto ad esecuzione il bene immobile ipotecato a garanzia del mutuo, per un totale di € 107.422,00, al quale aggiungere le rate del mutuo regolamente pagate dai mutuatari per complessivi € 9.492,49.
costitundosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato epsletamento della procedura di mediazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha esposto: che gli odierni attori avevano proposto opposizione all'atto di precetto loro notificato dalla precedente cessionaria del credito, instaurando Controparte_4 il giudizio n. 2571/2004 R.G., definito ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in seguito alla definizione della fase cautelare con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
che nelle more era stata introdotta, in danno dei mutuatari, la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1470/2004 R.G.E., avverso la quale questi ultimi avevano proposto ulteriore opposizione, definita con provvedimento del 15.03.2005 di conferma del quantum precettato “in quanto, con riferimento alla sorte capitale, parte opponente non ha prodotto la copia delle ricevute delle rate di mutuo che si assume essere state corrisposte, mentre, con riferimento alla lamentata applicazione di un interesse convenzionale invece di quello legale, dall'art. 5 del contratto di mutuo risulta che le parti hanno pattuito un interesse diverso da quello legale”; che a soddisfacimento del credito erano state, altresì, già avviate e definite ulteriori procedure esecutive immobiliari nei confronti della terza datrice di ipoteca (n. 129/1995 e n. 160/1995 R.G.E.), definite con la distribuzione del prezzo di aggiudicazione dell'immobile in data 03.11.2009, senza alcuna opposizione. Ha, quindi, sollevato un'eccezione di giudicato cd. cautelare, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della censura afferente l'erronea quantificazione del credito, già definita con i procedimenti esecutivi in questione. La banca convenuta ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., risalendo i reclami stragiudiziali interruttivi del termine di prescrizione quinquennale al 2014 e al 2020. Con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., gli attori hanno, altresì, contestato l'applicazione sopravvenuta di interessi usurari. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria( circostanza che assorbe l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sollevata in sede di comparsa dalla convenuta), concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunto in decisione. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
2 Ed infatti, sebbene parte attrice abbia invocato nell'atto di citazione la responsabilità extracontrattuale della banca ex art. 2043 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale, deve ritenersi che la richiesta di restituzione delle somme che la stessa asserisce aver pagato in eccedenza i forza di prelievi coattivi illegittimi (v. conclusioni dell'atto di citazione con richiesta di condanna “alla restituzione agli attori delle somme riscosse, con dolo o colpa, senza giusta causa, ai danni degli stessi”) sia da qualificare come un'azione di ripetizione dell'indebito soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non ancora spirato nel caso di specie, essendo lo stesso stato interrotto dalla ricezione da parte della banca delle diffide stragiudiziali del 05.02.2014 e dell'11.09.2020 (all. 13 e 18 alla comparsa di costituzione). Va, altresì, rigettata l'eccezione di giudicato cd. cautelare avanzata dalla con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di Controparte_5 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto nel giudizio di opposizione n. 2571/2004 R.G. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio oppositivo è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, sicchè eventuali statuizioni sul merito dell'opposizione in essa contenute sono da reputare tamquam non esset (Cass. Civ., 09.02.2023, n. 3952, che richiama Cass. Civ., 20.11.2019, n. 30300; Cass. Civ., 13.04.2017, n. 9652; Cass. Civ., 27.10.2011, n. 22503). E' invece fondata l'eccezione di giudicato esterno formulata da parte convenuta in ordine alle esecuzioni immobiliari riunite, n. 129/1995 e n. 160/1995 R.G.E., definite con l'espropriazione dell'immobile ipotecato, atteso che nel presente giudizio nella parte in cui si contesta l'eccessività del quantum già complessivamente riscosso dalla convenuta anche per effetto della conclusione delle procedure esecutive in questione. Tali doglianze andavano infatti spiccate in sede di opposizione all'esecuzione e nelle eventuali sedi di gravame essendosi cristallizzato alla luce delle predette procedure il diritto di credito in forza del quale si è agito in esecuzione. Il contratto di mutuo è stato infatti portato ad esecuzione senza che alcuna contestazione sia stata avanzata in sede esecutiva in ordine ai profili di illegittimità contrattuali incidenti sulla determinazione del quantum azionato in vai esecutiva ed ormai definitivamente accertato. Nel merito, la domanda è comqunue infondata e va rigettata. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
3 “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). Ebbene, il Prime Rate ABI, consistente nel tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui contratti di finanziamento concessi, in vigore dal 1989 al 2004 e rilevato ogni 15 giorni dall'Associazione Bancaria Italiana, prima, e l'Euribor, poi, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto (art. 5) indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso variabile che “potrà essere modificato semestralmente dalla banca in dipendenza delle variazioni intervenute nel Prime Rate ABI. A base di tale variazione si assumerà la media aritmetica semplice arrotondata all'ottavo di punto più vicino delle variazioni quindicinali dal 15 agosto al 15 novembre, o dal 15 Febbraio 15 maggio antecedenti la semestralità soggetta a rivedibilità, maggiorata di un punto percentuale”. Il tasso di interesse così calcolato deve ritenersi, pertanto, comunque
4 determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo. Il Prime Rate Medio ABI era, infatti, un tasso d'interesse rilevato ogni 15 giorni dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e rappresentava il tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui prestiti concessi ai loro migliori clienti, calcolato come media aritmetica ponderata dei singoli Prime Rate aziendali comunicati da un aggregato di 34 banche, che rappresentavano una quota prossima al 70% del sistema bancario. Analogamente, l'Euribor – che dal 31 dicembre 2004 ha sostituito il Prime Rate medio ABI - indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Esso viene rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11,00 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra CP_6 quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Ne consegue che proprio la possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Prime Rate ABI o Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e degli artt. 1284 e 1346 c.c. (cfr., Tribunale Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Milano, sez. VI, 15.07.2021, n. 6166:
“l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), deve considerarsi pienamente legittimo e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem”). In applicazione dell'enunciato principio, la giurisprudenza ha, altresì, ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso Prime Rate ABI, in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici (cfr., Cass. Civ., 04.01.2022, n. 96, ha precisato che “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua
5 precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). E tuttavia, da questo principio di diritto, da cui sicuramente si ricava la nullità di tassi rimessi alla discrezionalità della banca, non si ricava tuttavia che sempre il riferimento al tasso "Prime rate ABI" debba ritenersi nullo, perché quel tasso è, di per sé, interminabile. Ossia: in astratto una clausola che faccia riferimento al suddetto criterio di determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici (nella fattispecie, "), è di sicuro determinabile CP_7 attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni)”). Va, altresì, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un
6 lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Traslando tali principi al caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve ritenersi che doglianze di parte attrice siano infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato, sulla scorta dei conteggi effettuati da (all. 03 alle Parte_4 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) solo a decorrere dal I trimestre 2006 (v. pag. 3) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto bancario fosse già in essere in data anteriore. Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate
7 con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Va, infine, rigettata anche l'eccezione di parte attrice relativa al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle dovute per effetto delle trattenute operate dagli stipendi loro spettanti, in forza dei pignoramenti presso terzi promossi dalla società, dante causa dell'odierna convenuta, cessionaria del credito, nel procedimento n. 1470/2004 R.G.E. Parte attrice non ha, infatti, assolto all'onere sulla stessa gravante in ordine alla prova dell'effettuazione di pagamenti estintivi non conteggiati, quantificati in € 24.856,84 per ed € 24.032,93 per Parte_3 [...]
, non potendo il prospetto versato in atti, redatto a penna dalla stessa Parte_1 parte (all. 05 all'atto di citazione), assumere alcuna valenza probatoria. Né dalle buste paga prodotte (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), emerge, peraltro, la riconducibilità delle trattenute ivi indicate al soddisfacimento del credito in oggetto. Occorre solo precisare infine che la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. era inammisibile essendo nella disponibilità della parte richiedere le proprie buste paga al proprio datore di lavoro essendo il rimedio istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, e vanno pertanto poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4962/2021 R.G., così provvede:
1.dichiara l'inammissibilità delle domande inerenti la quantificazione delle somme riscosse in sede esecutiva;
2.rigetta nel resto;
8 condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'istituto di credito convenuto, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
9
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giovanni Caruso, giusta procura in atti, attori contro (p. iva ) e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice mandataria (p. iva ), in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia, giusta procura in atti, convenuta contumace avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 20.06.2021, Parte_1
e , premesso di aver sottoscritto un contratto di
[...] Parte_3 mutuo fondiario in Notar della Cava del 06.03.1995, n. rep. 20545 e Per_1 racc. 6175, con la assistito da garanzia Controparte_3 ipotecaria, hanno agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quale cessionaria del credito, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di un tasso di interesse indeterminato mediante il rinvio al Prime Rate medio ABI, sostituito dal 2005 dal tasso Euribor. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità della predetta clausola con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite mediante l'esperimento di procedure esecutive ai loro danni, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. In particolare, hanno esposto che, a fronte di un debito iniziale di € 43.898,94, in seguito all'avvio di un pignoramento presso terzi erano state trattenute delle porzioni dello stipendio erogato agli attori fino al dicembre 2013, nonché sottoposto ad esecuzione il bene immobile ipotecato a garanzia del mutuo, per un totale di € 107.422,00, al quale aggiungere le rate del mutuo regolamente pagate dai mutuatari per complessivi € 9.492,49.
costitundosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato epsletamento della procedura di mediazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha esposto: che gli odierni attori avevano proposto opposizione all'atto di precetto loro notificato dalla precedente cessionaria del credito, instaurando Controparte_4 il giudizio n. 2571/2004 R.G., definito ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in seguito alla definizione della fase cautelare con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
che nelle more era stata introdotta, in danno dei mutuatari, la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1470/2004 R.G.E., avverso la quale questi ultimi avevano proposto ulteriore opposizione, definita con provvedimento del 15.03.2005 di conferma del quantum precettato “in quanto, con riferimento alla sorte capitale, parte opponente non ha prodotto la copia delle ricevute delle rate di mutuo che si assume essere state corrisposte, mentre, con riferimento alla lamentata applicazione di un interesse convenzionale invece di quello legale, dall'art. 5 del contratto di mutuo risulta che le parti hanno pattuito un interesse diverso da quello legale”; che a soddisfacimento del credito erano state, altresì, già avviate e definite ulteriori procedure esecutive immobiliari nei confronti della terza datrice di ipoteca (n. 129/1995 e n. 160/1995 R.G.E.), definite con la distribuzione del prezzo di aggiudicazione dell'immobile in data 03.11.2009, senza alcuna opposizione. Ha, quindi, sollevato un'eccezione di giudicato cd. cautelare, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della censura afferente l'erronea quantificazione del credito, già definita con i procedimenti esecutivi in questione. La banca convenuta ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., risalendo i reclami stragiudiziali interruttivi del termine di prescrizione quinquennale al 2014 e al 2020. Con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., gli attori hanno, altresì, contestato l'applicazione sopravvenuta di interessi usurari. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria( circostanza che assorbe l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sollevata in sede di comparsa dalla convenuta), concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunto in decisione. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
2 Ed infatti, sebbene parte attrice abbia invocato nell'atto di citazione la responsabilità extracontrattuale della banca ex art. 2043 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale, deve ritenersi che la richiesta di restituzione delle somme che la stessa asserisce aver pagato in eccedenza i forza di prelievi coattivi illegittimi (v. conclusioni dell'atto di citazione con richiesta di condanna “alla restituzione agli attori delle somme riscosse, con dolo o colpa, senza giusta causa, ai danni degli stessi”) sia da qualificare come un'azione di ripetizione dell'indebito soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non ancora spirato nel caso di specie, essendo lo stesso stato interrotto dalla ricezione da parte della banca delle diffide stragiudiziali del 05.02.2014 e dell'11.09.2020 (all. 13 e 18 alla comparsa di costituzione). Va, altresì, rigettata l'eccezione di giudicato cd. cautelare avanzata dalla con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di Controparte_5 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto nel giudizio di opposizione n. 2571/2004 R.G. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio oppositivo è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, sicchè eventuali statuizioni sul merito dell'opposizione in essa contenute sono da reputare tamquam non esset (Cass. Civ., 09.02.2023, n. 3952, che richiama Cass. Civ., 20.11.2019, n. 30300; Cass. Civ., 13.04.2017, n. 9652; Cass. Civ., 27.10.2011, n. 22503). E' invece fondata l'eccezione di giudicato esterno formulata da parte convenuta in ordine alle esecuzioni immobiliari riunite, n. 129/1995 e n. 160/1995 R.G.E., definite con l'espropriazione dell'immobile ipotecato, atteso che nel presente giudizio nella parte in cui si contesta l'eccessività del quantum già complessivamente riscosso dalla convenuta anche per effetto della conclusione delle procedure esecutive in questione. Tali doglianze andavano infatti spiccate in sede di opposizione all'esecuzione e nelle eventuali sedi di gravame essendosi cristallizzato alla luce delle predette procedure il diritto di credito in forza del quale si è agito in esecuzione. Il contratto di mutuo è stato infatti portato ad esecuzione senza che alcuna contestazione sia stata avanzata in sede esecutiva in ordine ai profili di illegittimità contrattuali incidenti sulla determinazione del quantum azionato in vai esecutiva ed ormai definitivamente accertato. Nel merito, la domanda è comqunue infondata e va rigettata. In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
3 “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). Ebbene, il Prime Rate ABI, consistente nel tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui contratti di finanziamento concessi, in vigore dal 1989 al 2004 e rilevato ogni 15 giorni dall'Associazione Bancaria Italiana, prima, e l'Euribor, poi, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto (art. 5) indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso variabile che “potrà essere modificato semestralmente dalla banca in dipendenza delle variazioni intervenute nel Prime Rate ABI. A base di tale variazione si assumerà la media aritmetica semplice arrotondata all'ottavo di punto più vicino delle variazioni quindicinali dal 15 agosto al 15 novembre, o dal 15 Febbraio 15 maggio antecedenti la semestralità soggetta a rivedibilità, maggiorata di un punto percentuale”. Il tasso di interesse così calcolato deve ritenersi, pertanto, comunque
4 determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo. Il Prime Rate Medio ABI era, infatti, un tasso d'interesse rilevato ogni 15 giorni dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e rappresentava il tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui prestiti concessi ai loro migliori clienti, calcolato come media aritmetica ponderata dei singoli Prime Rate aziendali comunicati da un aggregato di 34 banche, che rappresentavano una quota prossima al 70% del sistema bancario. Analogamente, l'Euribor – che dal 31 dicembre 2004 ha sostituito il Prime Rate medio ABI - indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Esso viene rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11,00 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra CP_6 quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Ne consegue che proprio la possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Prime Rate ABI o Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e degli artt. 1284 e 1346 c.c. (cfr., Tribunale Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Milano, sez. VI, 15.07.2021, n. 6166:
“l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), deve considerarsi pienamente legittimo e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem”). In applicazione dell'enunciato principio, la giurisprudenza ha, altresì, ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso Prime Rate ABI, in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici (cfr., Cass. Civ., 04.01.2022, n. 96, ha precisato che “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua
5 precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). E tuttavia, da questo principio di diritto, da cui sicuramente si ricava la nullità di tassi rimessi alla discrezionalità della banca, non si ricava tuttavia che sempre il riferimento al tasso "Prime rate ABI" debba ritenersi nullo, perché quel tasso è, di per sé, interminabile. Ossia: in astratto una clausola che faccia riferimento al suddetto criterio di determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici (nella fattispecie, "), è di sicuro determinabile CP_7 attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni)”). Va, altresì, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un
6 lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Traslando tali principi al caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve ritenersi che doglianze di parte attrice siano infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato, sulla scorta dei conteggi effettuati da (all. 03 alle Parte_4 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) solo a decorrere dal I trimestre 2006 (v. pag. 3) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto bancario fosse già in essere in data anteriore. Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate
7 con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Va, infine, rigettata anche l'eccezione di parte attrice relativa al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle dovute per effetto delle trattenute operate dagli stipendi loro spettanti, in forza dei pignoramenti presso terzi promossi dalla società, dante causa dell'odierna convenuta, cessionaria del credito, nel procedimento n. 1470/2004 R.G.E. Parte attrice non ha, infatti, assolto all'onere sulla stessa gravante in ordine alla prova dell'effettuazione di pagamenti estintivi non conteggiati, quantificati in € 24.856,84 per ed € 24.032,93 per Parte_3 [...]
, non potendo il prospetto versato in atti, redatto a penna dalla stessa Parte_1 parte (all. 05 all'atto di citazione), assumere alcuna valenza probatoria. Né dalle buste paga prodotte (all. alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), emerge, peraltro, la riconducibilità delle trattenute ivi indicate al soddisfacimento del credito in oggetto. Occorre solo precisare infine che la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. era inammisibile essendo nella disponibilità della parte richiedere le proprie buste paga al proprio datore di lavoro essendo il rimedio istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, e vanno pertanto poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4962/2021 R.G., così provvede:
1.dichiara l'inammissibilità delle domande inerenti la quantificazione delle somme riscosse in sede esecutiva;
2.rigetta nel resto;
8 condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'istituto di credito convenuto, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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