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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
DO GR presidente
NO NI giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1856/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Esposito Margherita con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 7/10/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 15/10/2025, contenente le condizioni della separazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale, ed hanno altresì disciplinato le modalità ed i tempi di incontro del figlio minore con il genitore non collocatario, da adottarsi nel caso di non Persona_1 ottemperanza agli incontri liberi;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minore
, con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), Persona_1 stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/10/2025 da ed , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 coniugati il 9/6/2003 in Albano di Lucania, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 7/10/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 15/10/2025, così come integrate con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, con le quali le parti hanno disciplinato le modalità ed i tempi di incontro del figlio minore con il genitore non collocatario, da adottarsi nel caso Persona_1 di non ottemperanza agli incontri liberi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Albano di Lucania di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte
II, serie A, numero 3;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
26/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NO NI DO GR