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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7744/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Parte_1 C.F._1 MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRAZIOSI MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIVO Controparte_1 C.F._2 SUSANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCHIVO SUSANNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Bologna il 15.10.2005, registrato al R.A.M. di detto Comune, anno 2005, parte 2 serie A n. 410; dall'unione è nata un'unica figlia, Persona_1 nata a [...] il [...], da poco maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
dopo essersi consensualmente separati, i coniugi chiedevano concordemente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che veniva pronunciato tramite sentenza n. 244 del 30.1.2019, passata in giudicato;
all'epoca del divorzio, la figlia frequentava la scuola media a Per_1 Persona_2
Bologna; completato il ciclo di studio della scuola inferiore, ha frequentato il Liceo classico Per_1
RC IN a Bologna, in particolare ha frequentato la quarta e quinta ginnasio;
nel frattempo ha gradualmente maturato il desiderio di studiare all'estero pertanto, su sua richiesta, i genitori concordemente l'hanno iscritta a settembre 2023, alla St. Felix School di Southwold, UK. Nel biennio
2023/2025, conclusosi a giugno 2025, ha quindi frequentato con particolare profitto la St. Per_1
Felix. Ella è risultata altresì ammessa, all'esito del procedimento di preiscrizione che si è concluso a dicembre 2024, ad alcune prestigiose università inglesi. All'esito di procedimento incidentale ex art. 473 bis 15 c.p.c., i genitori hanno trovato un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, stante l'intervenuta modifica delle circostanze fattuali e in particolare stante la decisione di proseguire gli studi all'estero, da parte della figlia. Hanno, dunque, chiesto di recepire, con la sentenza conclusiva del presente giudizio, l'accordo di cui si è detto, con ulteriori modifiche relative ad alcuni aspetti della regolamentazione, comunque congiuntamente richieste.
Le modifiche concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – dà atto che, per accordo fra le parti, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 244 del
30.1.2019 del Tribunale di Bologna, sono modificate come segue:
1) La figlia maggiore di età e non economicamente autosufficiente, frequenterà Persona_1
l'Università di Durham, corso di Storia, che la predetta ritiene congeniale al proprio progetto di formazione, ed i genitori divideranno tutte le spese al 50% nel seguente modo:
- la madre ha anticipato le spese di visto per la permanenza di in Gran Parte_1 Per_1
Bretagna, il cui 50% è stato rimborsato dal padre Controparte_1
- l'importo della Retta di iscrizione all'Università di Durham (Tuition), sia con riguardo alla prima rata pagina 2 di 3 che ammonta a 13.750,00 sterline sia con riguardo alla seconda rata che ammonta ad ulteriori
13.750,00 sterline, attualmente per un totale di 27.500,00 sterline, verrà versato integralmente e tempestivamente, in misura pari al 50% ciascuno, da entrambi i genitori direttamente ad Per_1 mediante due bonifici ciascuno sul conto che quest'ultima aprirà a suo nome al fine di provvedere al relativo pagamento all' entro le scadenze che verranno da quest'ultima comunicate;
Parte_2
2) quanto all'importo dell'alloggio per la frequenza dell'Università di Durham (Accomodation), pari attualmente a 8.916,48 sterline, da pagarsi in quattro rate di importo pari a 2.229,12 sterline ciascuna, alle scadenze dell'1.07.25, dell'1.11.25, dell'1.02.26 e dell'1.05.26, la prima rata è stata anticipata da e sarà rimborsata al 50% dal padre tramite versamento sul conto corrente di Parte_1
Le restanti tre rate verranno versate integralmente e tempestivamente, in misura pari al 50% Per_1 ciascuno, da entrambi i genitori direttamente ad mediante tre bonifici ciascuno sul conto che Per_1 quest'ultima aprirà a suo nome al fine di provvedere al relativo pagamento.
3) Gli importi di cui ai punti 1) e 2) che precedono espressi in sterline potranno variare in base alle relative comunicazioni dell'Università in tal senso.
4) I genitori provvederanno al pagamento mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, di
175,00 € ciascuno, per un importo complessivo di 350,00 €, mediante i rispettivi bonifici sul conto corrente intestato ad Per_1
5) I genitori sosterranno le spese straordinarie per eventuali trattamenti medici non compresi nel
Servizio Sanitario Nazionale italiano né in quello britannico (le spese sanitarie locali sono coperte dalle spese di visto), cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche, in parti uguali. Il relativo rimborso, previa esibizione della documentazione giustificativa, sarà effettuato nel corso del mese successivo alla spesa.
6) Le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto concordato nei punti che precedono, a qualsiasi titolo comunque connesso con il mantenimento della figlia e le relative spese straordinarie, rinunciando a ogni ulteriore pretesa presente o futura l'una nei confronti dell'altra, nonchè che null'altro è dovuto dalle medesime nei confronti della figlia con decorrenza dal Per_1 corrente mese di settembre 2025 e fino al compimento del di lei ciclo di studi universitario all'estero triennale.
7) con compensate delle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7744/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Parte_1 C.F._1 MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRAZIOSI MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIVO Controparte_1 C.F._2 SUSANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCHIVO SUSANNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Bologna il 15.10.2005, registrato al R.A.M. di detto Comune, anno 2005, parte 2 serie A n. 410; dall'unione è nata un'unica figlia, Persona_1 nata a [...] il [...], da poco maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
dopo essersi consensualmente separati, i coniugi chiedevano concordemente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che veniva pronunciato tramite sentenza n. 244 del 30.1.2019, passata in giudicato;
all'epoca del divorzio, la figlia frequentava la scuola media a Per_1 Persona_2
Bologna; completato il ciclo di studio della scuola inferiore, ha frequentato il Liceo classico Per_1
RC IN a Bologna, in particolare ha frequentato la quarta e quinta ginnasio;
nel frattempo ha gradualmente maturato il desiderio di studiare all'estero pertanto, su sua richiesta, i genitori concordemente l'hanno iscritta a settembre 2023, alla St. Felix School di Southwold, UK. Nel biennio
2023/2025, conclusosi a giugno 2025, ha quindi frequentato con particolare profitto la St. Per_1
Felix. Ella è risultata altresì ammessa, all'esito del procedimento di preiscrizione che si è concluso a dicembre 2024, ad alcune prestigiose università inglesi. All'esito di procedimento incidentale ex art. 473 bis 15 c.p.c., i genitori hanno trovato un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, stante l'intervenuta modifica delle circostanze fattuali e in particolare stante la decisione di proseguire gli studi all'estero, da parte della figlia. Hanno, dunque, chiesto di recepire, con la sentenza conclusiva del presente giudizio, l'accordo di cui si è detto, con ulteriori modifiche relative ad alcuni aspetti della regolamentazione, comunque congiuntamente richieste.
Le modifiche concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – dà atto che, per accordo fra le parti, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 244 del
30.1.2019 del Tribunale di Bologna, sono modificate come segue:
1) La figlia maggiore di età e non economicamente autosufficiente, frequenterà Persona_1
l'Università di Durham, corso di Storia, che la predetta ritiene congeniale al proprio progetto di formazione, ed i genitori divideranno tutte le spese al 50% nel seguente modo:
- la madre ha anticipato le spese di visto per la permanenza di in Gran Parte_1 Per_1
Bretagna, il cui 50% è stato rimborsato dal padre Controparte_1
- l'importo della Retta di iscrizione all'Università di Durham (Tuition), sia con riguardo alla prima rata pagina 2 di 3 che ammonta a 13.750,00 sterline sia con riguardo alla seconda rata che ammonta ad ulteriori
13.750,00 sterline, attualmente per un totale di 27.500,00 sterline, verrà versato integralmente e tempestivamente, in misura pari al 50% ciascuno, da entrambi i genitori direttamente ad Per_1 mediante due bonifici ciascuno sul conto che quest'ultima aprirà a suo nome al fine di provvedere al relativo pagamento all' entro le scadenze che verranno da quest'ultima comunicate;
Parte_2
2) quanto all'importo dell'alloggio per la frequenza dell'Università di Durham (Accomodation), pari attualmente a 8.916,48 sterline, da pagarsi in quattro rate di importo pari a 2.229,12 sterline ciascuna, alle scadenze dell'1.07.25, dell'1.11.25, dell'1.02.26 e dell'1.05.26, la prima rata è stata anticipata da e sarà rimborsata al 50% dal padre tramite versamento sul conto corrente di Parte_1
Le restanti tre rate verranno versate integralmente e tempestivamente, in misura pari al 50% Per_1 ciascuno, da entrambi i genitori direttamente ad mediante tre bonifici ciascuno sul conto che Per_1 quest'ultima aprirà a suo nome al fine di provvedere al relativo pagamento.
3) Gli importi di cui ai punti 1) e 2) che precedono espressi in sterline potranno variare in base alle relative comunicazioni dell'Università in tal senso.
4) I genitori provvederanno al pagamento mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, di
175,00 € ciascuno, per un importo complessivo di 350,00 €, mediante i rispettivi bonifici sul conto corrente intestato ad Per_1
5) I genitori sosterranno le spese straordinarie per eventuali trattamenti medici non compresi nel
Servizio Sanitario Nazionale italiano né in quello britannico (le spese sanitarie locali sono coperte dalle spese di visto), cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche, in parti uguali. Il relativo rimborso, previa esibizione della documentazione giustificativa, sarà effettuato nel corso del mese successivo alla spesa.
6) Le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto concordato nei punti che precedono, a qualsiasi titolo comunque connesso con il mantenimento della figlia e le relative spese straordinarie, rinunciando a ogni ulteriore pretesa presente o futura l'una nei confronti dell'altra, nonchè che null'altro è dovuto dalle medesime nei confronti della figlia con decorrenza dal Per_1 corrente mese di settembre 2025 e fino al compimento del di lei ciclo di studi universitario all'estero triennale.
7) con compensate delle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3