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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2097/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18890/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - C.F. ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003LO0000144530001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12528/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica il 7.10.24, da parte dell' Agenzia delle Entrate-DP Roma 1, delI'avviso di liquidazione in oggetto per imposta di registro dell'importo totale di Euro 75.831,00, relativamente al lodo arbitrale datato
22.09.23 , reso esecutivo dal Tribunale di Roma in data 28.12.23 così come indicato nell'atto in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione , violazione di legge e mancanza del presupposto impositivo, non avendo l'ufficio tenuto conto dell'applicabilita' alla fattispecie dell'imposta in misura fissa anziché proporzionale .
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato .
L'ufflcio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025 il collegio esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte.
Osserva la Corte che l'ufficio ha provveduto ad indicare le ragioni alla base dell'atto impugnato, avendo sottolineato che non è stata pagata dalla ricorrente l'imposta di registro dovuta in misura proporzionale ex artt. 1 e 37 DPR 131/86, così come sopra indicato .
Tuttavia si applica alla fattispecie la normativa prevista dall'art. 20 DPR 131/86 secondo la quale l'imposta di registro va applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
Nella fattispecie trattasi di lodo arbitrale che non ha stabilito l'immediato trasferimento delle partecipazioni sociali in oggetto, bensì ha sospensivamente condizionato cio' al pagamento del prezzo predeterminato, qualificandolo come condizione dell'efficacia traslativa.
La giurisprudenza di legittimita' al riguardo ha stabilito che il trasferimento in siffatte condizioni va tassato in misura fissa anziché proporzionale (ex multis, Cass., 13705/22).
Si applica, pertanto, il disposto normativo di cui all'art. 27, co.1 DPR 131/86 nella fattispecie.
In virtu' di quanto sopra esposto, l'opponente non è tenuto a pagare l'imposta nella misura indicata dall'ufficio bensì in quella fissa applicabile alla fattispecie .
Le spese di lite vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 Il Presidente relatore Roberto Roberti
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18890/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - C.F. ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003LO0000144530001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12528/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica il 7.10.24, da parte dell' Agenzia delle Entrate-DP Roma 1, delI'avviso di liquidazione in oggetto per imposta di registro dell'importo totale di Euro 75.831,00, relativamente al lodo arbitrale datato
22.09.23 , reso esecutivo dal Tribunale di Roma in data 28.12.23 così come indicato nell'atto in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione , violazione di legge e mancanza del presupposto impositivo, non avendo l'ufficio tenuto conto dell'applicabilita' alla fattispecie dell'imposta in misura fissa anziché proporzionale .
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato .
L'ufflcio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025 il collegio esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte.
Osserva la Corte che l'ufficio ha provveduto ad indicare le ragioni alla base dell'atto impugnato, avendo sottolineato che non è stata pagata dalla ricorrente l'imposta di registro dovuta in misura proporzionale ex artt. 1 e 37 DPR 131/86, così come sopra indicato .
Tuttavia si applica alla fattispecie la normativa prevista dall'art. 20 DPR 131/86 secondo la quale l'imposta di registro va applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
Nella fattispecie trattasi di lodo arbitrale che non ha stabilito l'immediato trasferimento delle partecipazioni sociali in oggetto, bensì ha sospensivamente condizionato cio' al pagamento del prezzo predeterminato, qualificandolo come condizione dell'efficacia traslativa.
La giurisprudenza di legittimita' al riguardo ha stabilito che il trasferimento in siffatte condizioni va tassato in misura fissa anziché proporzionale (ex multis, Cass., 13705/22).
Si applica, pertanto, il disposto normativo di cui all'art. 27, co.1 DPR 131/86 nella fattispecie.
In virtu' di quanto sopra esposto, l'opponente non è tenuto a pagare l'imposta nella misura indicata dall'ufficio bensì in quella fissa applicabile alla fattispecie .
Le spese di lite vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 Il Presidente relatore Roberto Roberti