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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3600 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. TIZZANO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. TIZZANO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 22/04/1982 dalla cui unione nascevano i figli il 20.02.1985, il 07.06.1990 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
10.07.1995, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.02.1999, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 1850 repertorio n-2263 del
26.02.1999 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Nulla è dovuto alla sig.ra Pt_1
in quanto economicamente autosufficiente, • Nulla è dovuto ai figli ormai maggiorenni ed
[...] economicamente autosufficienti;
• Nulla è richiesto dal sig. di in quanto CP_1 pensionato”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il
22/04/1982 (atto n. 41,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1982 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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