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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
In seguito all'udienza del 5 novembre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
9031/2025 promossa da nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato dall'amministratore di sostegno, avv. Barbara Billeci, nata a [...], il 13 gennaio
1976, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Impiduglia Giuseppe, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi, in Palermo, Via Oberdan, n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 22 luglio 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , rappresentato dall'amministratore di Parte_1 sostegno Avv. Billeci Barbara, difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il
, che –seppur abbia ricevuto rituale notifica in data 25 luglio 2025– non si è Controparte_1 costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 5 giugno 2025; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 5 giugno 2025;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 3 novembre 2025, e-mail recante pari data, con cui “Palermo Sociale OSA Coop.” dichiara di concordare con l'amministratore di sostegno del ricorrente “l'attivazione contemporanea di entrambi i servizi OSA
e SED in accordo alle esigenze del beneficiario”.
- Il tenore delle note processuali depositate, cui viene allegata l'e-mail richiamata, fanno presumere che il ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nato a Parte_1
Palermo, il 3 gennaio 1965, C.F. , rappresentato dall'amministratore di CodiceFiscale_1 sostegno, avv. Barbara Billeci, nei confronti del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da
[...]
rappresentato dall'amministratore di sostegno, avv. Barbara Billeci, nei Parte_1 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dalla domanda al 3 novembre 2025; 3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 2 dicembre 2025
IL G.O.P.
EL NA