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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 2223/2025 pendente tra
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Claudia Poirè
Domicilio eletto: Genova alla Via Fieschi 10/11, presso lo studio del difensore
E
CP_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Claudia Poirè
Domicilio eletto: Genova alla Via Fieschi 10/11, presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 04.04.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso congiunto datato 20.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e allegavano in Parte_1 CP_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Masone (GE) il 27.12.1981;
- Che dall'unione coniugale il 12.05.1990 era nata la figlia;
Per_1
- Che le parti erano addivenute a separazione personale consensuale con verbale del 15.09.2004, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N. 6457/2004 alle condizioni indicate in ricorso;
- Che tali condizioni prevedevano la corresponsione, a carico del GN e a favore della NO , a titolo di CP_1 Controparte_2 concorso al suo mantenimento e per gli impegni assunti al punto 4) del già menzionato verbale, la somma mensile di € 550,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- Che, nel frattempo, la figlia divenuta maggiorenne aveva Per_1 acquisito autosufficienza economica e già da tale momento le parti si erano accordate perché tale contributo venisse meno;
- Che nel corso del 2022 il Signor aveva iniziato ad iniziato ad CP_1 avere problemi di salute e dal 15.12.2022 era stato dichiarato invalido al 100% con un aumento di spese per far fronte ai propri bisogni;
- Che le parti, vista la mutata situazione, erano addivenute ad accordo in merito a quanto sopra chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al punto 6 del verbale di separazione omologato in data 23.09.2004 e la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali con la previsione che il GN nulla CP_1 più dovesse per il mantenimento della NO . Controparte_2
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, a modifica ed integrazione del verbale di separazione del 15.09.2004, omologato dal
Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N.
6457/2004, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Ritenuto inoltre che le spese debbano essere compensate in considerazione della proposizione congiunta del ricorso e dell'oggetto del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del verbale di separazione del 15.09.2004, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N. 6457/2004,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge concordate tra le parti
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17 aprile 1957
e
(C.F. ), nato a [...] il 23 CP_1 CodiceFiscale_3 novembre 1954
1) I GNi e continueranno a vivere CP_1 Controparte_2 separati;
2) Il GN , in virtù delle condizioni di salute in cui versa non sarà CP_1 tenuto a versare alla NO alcuna somma a titolo Controparte_2 di mantenimento.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 13.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 2223/2025 pendente tra
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Claudia Poirè
Domicilio eletto: Genova alla Via Fieschi 10/11, presso lo studio del difensore
E
CP_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Claudia Poirè
Domicilio eletto: Genova alla Via Fieschi 10/11, presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 04.04.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso congiunto datato 20.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e allegavano in Parte_1 CP_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Masone (GE) il 27.12.1981;
- Che dall'unione coniugale il 12.05.1990 era nata la figlia;
Per_1
- Che le parti erano addivenute a separazione personale consensuale con verbale del 15.09.2004, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N. 6457/2004 alle condizioni indicate in ricorso;
- Che tali condizioni prevedevano la corresponsione, a carico del GN e a favore della NO , a titolo di CP_1 Controparte_2 concorso al suo mantenimento e per gli impegni assunti al punto 4) del già menzionato verbale, la somma mensile di € 550,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- Che, nel frattempo, la figlia divenuta maggiorenne aveva Per_1 acquisito autosufficienza economica e già da tale momento le parti si erano accordate perché tale contributo venisse meno;
- Che nel corso del 2022 il Signor aveva iniziato ad iniziato ad CP_1 avere problemi di salute e dal 15.12.2022 era stato dichiarato invalido al 100% con un aumento di spese per far fronte ai propri bisogni;
- Che le parti, vista la mutata situazione, erano addivenute ad accordo in merito a quanto sopra chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al punto 6 del verbale di separazione omologato in data 23.09.2004 e la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali con la previsione che il GN nulla CP_1 più dovesse per il mantenimento della NO . Controparte_2
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, a modifica ed integrazione del verbale di separazione del 15.09.2004, omologato dal
Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N.
6457/2004, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Ritenuto inoltre che le spese debbano essere compensate in considerazione della proposizione congiunta del ricorso e dell'oggetto del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del verbale di separazione del 15.09.2004, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 23.09.2004 nel procedimento RG. N. 6457/2004,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge concordate tra le parti
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17 aprile 1957
e
(C.F. ), nato a [...] il 23 CP_1 CodiceFiscale_3 novembre 1954
1) I GNi e continueranno a vivere CP_1 Controparte_2 separati;
2) Il GN , in virtù delle condizioni di salute in cui versa non sarà CP_1 tenuto a versare alla NO alcuna somma a titolo Controparte_2 di mantenimento.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 13.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3