Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2024, proposto da
LacEredi Desiato RI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Cicenia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in LI alla via F. Giordani, 3, presso lo studio dell’avv. Enrico Angelone;
contro
IO AN, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Panariello, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in LI alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale;
Azienda sanitaria locale di TA, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Sarro, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico Poccia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Regionale della AN –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati;
b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>> alla DGRC n. 800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della AN, in uno a tutti i suoi allegati;
c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale TA–ASL CE–, n. 9 del 4.1.2024, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023;
d) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale TA –ASL CE –, n.91 del 19.1.2024, con la quale sono stati recepiti gli schemi di contratto contenuti della DGRC n.800/2023; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della AS 104 - TA 1 e della IO AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE SA Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1512 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La IO AN e la AS TA si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 23.03.2026, la parte ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Amministrazione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1512 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SA Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SA Di LI |
IL SEGRETARIO