Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1311
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa o illegittima notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, in quanto l'intimazione di pagamento non era stata impugnata nei termini, consolidando il credito fiscale. Ha inoltre documentato la notifica di precedenti intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali in data 3 aprile 2025, non impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, stante la notifica di precedenti intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali in data 3 aprile 2025, che interrompe il termine prescrizionale. Ha altresì ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato.

  • Inammissibile
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973 o dell'art. 1 comma 163 della legge 296 del 2006

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza, in quanto la notifica di precedenti intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali in data 3 aprile 2025, non impugnate, ha reso definitivi gli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1311
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo