Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 935
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per diversi profili: la disciplina processuale tributaria delimita l'oggetto del contenzioso ai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo o di riscossione; vi è divieto di 'nova' in appello; i vizi di nullità si traducono in annullabilità e richiedono una specifica deduzione dei fatti a fondamento dell'eccezione; l'introduzione di nuove ragioni di contestazione tramite memoria viola l'art. 24 del D.Lgs. 546/92; la lamentata 'illegittimità' della notifica non è stata argomentata in fatto e diritto; la mancata impugnazione degli atti presupposti ne ha determinato la definitività.

  • Inammissibile
    Assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per diversi profili: la disciplina processuale tributaria delimita l'oggetto del contenzioso ai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo o di riscossione; vi è divieto di 'nova' in appello; i vizi di nullità si traducono in annullabilità e richiedono una specifica deduzione dei fatti a fondamento dell'eccezione; l'introduzione di nuove ragioni di contestazione tramite memoria viola l'art. 24 del D.Lgs. 546/92; la lamentata 'illegittimità' della notifica non è stata argomentata in fatto e diritto; la mancata impugnazione degli atti presupposti ne ha determinato la definitività.

  • Rigettato
    Mancanza di chiarezza, oscurità e difficile intelligibilità della richiesta formale di pagamento

    Il motivo è infondato. La cartella di pagamento contiene gli elementi vincolati dall'art. 25 D.P.R. 602/1973, tra cui il riferimento al ruolo, la data di esecutività del ruolo, e l'indicazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti. È sufficiente il riferimento all'atto impositivo presupposto, senza che sia necessaria l'allegazione degli atti richiamati.

  • Altro
    Duplicazione della procedura di esazione

    Il motivo è assorbito dalla decisione sugli altri motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 935
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 935
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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