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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
SQ NN IC MA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4529/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collesano - Via Vitt Emanuele 2 90016 Collesano PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/000881 IMU 2014
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collesano - Via Vitt Emanuele 2 90016 Collesano PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/000836 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate- SI (di seguito l'ADER), in data 14.3.2023 notificava alla Ric._1 RL (di seguito la “Società”) la cartella di pagamento n. 29620230006066321000 recante due ruoli adottati dal
Comune di Collesano (Pa) (ruolo n. 2023/000836 Tassa sui servizi indivisibili anno 2014 , ruolo n.
2023/000881 Imposta municipale unica anno 2014), per mezzo della quale, richiamati i relativi avvisi di accertamento notificati alla Società il 18.10.2018, si chiedeva il pagamento della complessiva somma di
Euro 24.245,88 (compresi diritti di notifica).
1.1.- La Società ha promosso ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro il
Comune di Collesano e l'Agenzia delle Entrate – SI (di seguito l'”ADER”) avverso la predetta cartella di pagamento per i seguenti motivi:
i) “assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento” con conseguente intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo e prescrizione del credito,
ii) “Violazione dell'art 7 dello Statuto del Contribuente (L. n.212/200) per mancanza di chiarezza, oscurità e difficile intelligibilità della richiesta formale di pagamento impugnata”;
iii) Duplicazione della procedura di esazione in capo all'odierno ricorrente.
2.- il Comune di Collesano si è costituto nel presente grado di giudizio rappresentando la regolare notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento (ivi citati), secondo relativa documentazione versata in atti.
Per il resto argomenta sulla piena legittimità del proprio operato e sulla infondatezza del ricorso.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace. 2.2.- La Società propone memorie di replica rispetto alla nuova documentazione versata in atti dal Comune resistente, muovendo espresse eccezioni rispetto al perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti presupposti alla cartella di pagamento.
2.3.- Il Comune di Collesano produce memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società è parzialmente inammissibile e, per il resto, infondato.
3.- La Corte esamina il primo motivo di ricorso (“assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento” con conseguente intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo e prescrizione del credito) che è inammissibile sotto due diversi profili.
3.1.- In via preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass.,
2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno
2003, n. 9754).
Solo per completezza d'analisi, lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.
Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione
(non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre
2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n.
10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
3.1.1.- In termini generali, poi, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, tenuto conto
(anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n.
12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
3.1.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
3.1.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
3.1.4 - Nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento - a fronte dell'originaria deduzione dell'”omessa” notifica delle stesse cartelle - introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, sono state formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
3.1.5.- Inoltre, la Corte osserva che il difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte
(Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n.
11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
3.2.- Infine si osserva che la ricorrente ha eccepito “assenza o illegittimità della notifica” degli atti presupposti
(avvisi di accertamento). Quanto alla lamentata “illegittimità” della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata (posta in subordine alla “omessa” notifica), la ricorrente non ha argomentato in alcun modo su tale profilo.
3.2.1.- Ciò posto, come già evidenziato, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, il giudizio tributario e' caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimita' della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del
05/12/2014), ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilita' del ricorso dal Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 18, comma 2, lettera e), e' sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi. Invero, la sanzione dell'inammissibilita' e' connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificita', si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cass. 10524/2017).
3.2.2.- Dalla applicazione del principio di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'inammissibilità del profilo del motivo di ricorso in esame in quanto la lamentata “illegittimità” della notifica non consentire l'individuazione del nucleo della censura (Cass. 10524/2017) poiché non viene argomentato in alcun modo sulle relative ragioni in fatto ed in diritto.
3.3.- Dalla notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento consegue la loro intervenuta definitività per mancata impugnazione entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92. Ne consegue l'inammissibilità del motivo ricorso in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D lgs 546/92, a mente del quale “… Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
4.- Il secondo motivo di ricorso ( ii. “Violazione dell'art 7 dello Statuto del Contribuente (L. n.212/200) per mancanza di chiarezza, oscurità e difficile intelligibilità della richiesta formale di pagamento impugnata") - attinente a vizi dell'atto impugnato - è infondato.
4.1.- La Corte osserva preliminarmente che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato, nei suoi elementi, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente che il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello alcuni dati, fra i quali quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del
D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
4.2.- Inoltre le norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del
2000, articolo 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel Decreto Legislativo n.
32 del 2001(articolo 8, comma 1, lettera a), che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n.
602 cit., articoli 1 e 12), si limitano a richiedere che le iscrizioni a ruolo e le conseguenti cartelle di pagamento contengano soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa. Pertanto, affinchè la cartella di pagamento, conseguente ad un avviso di accertamento, sia adeguatamente motivata, e' sufficiente che contenga un riferimento all'atto impositivo presupposto.
4.3.- Per quanto precede il motivo di ricorso è infondato in quanto la cartella di pagamento impugnata reca chiaro riferimento a: a) ruoli adottati dal Comune impositore;
b) atti impositivi presupposti e loro data di notifica, c) imposte dovute in relazione alle rispettive annualità. Inoltre nessuna norma prevede l'allegazione alla cartella di pagamento degli atti ivi richiamati.
4.4.- Per quanto precede si rigetta il motivo di ricorso in quanto infondato.
5.- il terzo motivo di ricorso (Duplicazione della procedura di esazione in capo all'odierno ricorrente) rimane assorbito.
6.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
7.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna la Società ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dal Comune di Collesano, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.736,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
7.1.- Nulla sulle spese nei confronti dell'ADER rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune resistente, che liquida in Euro 1.736,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA MO VI Lo AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
SQ NN IC MA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4529/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collesano - Via Vitt Emanuele 2 90016 Collesano PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/000881 IMU 2014
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collesano - Via Vitt Emanuele 2 90016 Collesano PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/000836 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate- SI (di seguito l'ADER), in data 14.3.2023 notificava alla Ric._1 RL (di seguito la “Società”) la cartella di pagamento n. 29620230006066321000 recante due ruoli adottati dal
Comune di Collesano (Pa) (ruolo n. 2023/000836 Tassa sui servizi indivisibili anno 2014 , ruolo n.
2023/000881 Imposta municipale unica anno 2014), per mezzo della quale, richiamati i relativi avvisi di accertamento notificati alla Società il 18.10.2018, si chiedeva il pagamento della complessiva somma di
Euro 24.245,88 (compresi diritti di notifica).
1.1.- La Società ha promosso ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro il
Comune di Collesano e l'Agenzia delle Entrate – SI (di seguito l'”ADER”) avverso la predetta cartella di pagamento per i seguenti motivi:
i) “assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento” con conseguente intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo e prescrizione del credito,
ii) “Violazione dell'art 7 dello Statuto del Contribuente (L. n.212/200) per mancanza di chiarezza, oscurità e difficile intelligibilità della richiesta formale di pagamento impugnata”;
iii) Duplicazione della procedura di esazione in capo all'odierno ricorrente.
2.- il Comune di Collesano si è costituto nel presente grado di giudizio rappresentando la regolare notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento (ivi citati), secondo relativa documentazione versata in atti.
Per il resto argomenta sulla piena legittimità del proprio operato e sulla infondatezza del ricorso.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace. 2.2.- La Società propone memorie di replica rispetto alla nuova documentazione versata in atti dal Comune resistente, muovendo espresse eccezioni rispetto al perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti presupposti alla cartella di pagamento.
2.3.- Il Comune di Collesano produce memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società è parzialmente inammissibile e, per il resto, infondato.
3.- La Corte esamina il primo motivo di ricorso (“assenza o illegittima notifica dei prodromici atti di accertamento” con conseguente intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo e prescrizione del credito) che è inammissibile sotto due diversi profili.
3.1.- In via preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass.,
2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno
2003, n. 9754).
Solo per completezza d'analisi, lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.
Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione
(non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre
2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n.
10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
3.1.1.- In termini generali, poi, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, tenuto conto
(anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n.
12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
3.1.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
3.1.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
3.1.4 - Nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento - a fronte dell'originaria deduzione dell'”omessa” notifica delle stesse cartelle - introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, sono state formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
3.1.5.- Inoltre, la Corte osserva che il difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte
(Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n.
11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
3.2.- Infine si osserva che la ricorrente ha eccepito “assenza o illegittimità della notifica” degli atti presupposti
(avvisi di accertamento). Quanto alla lamentata “illegittimità” della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata (posta in subordine alla “omessa” notifica), la ricorrente non ha argomentato in alcun modo su tale profilo.
3.2.1.- Ciò posto, come già evidenziato, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, il giudizio tributario e' caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimita' della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del
05/12/2014), ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilita' del ricorso dal Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 18, comma 2, lettera e), e' sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi. Invero, la sanzione dell'inammissibilita' e' connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificita', si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cass. 10524/2017).
3.2.2.- Dalla applicazione del principio di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'inammissibilità del profilo del motivo di ricorso in esame in quanto la lamentata “illegittimità” della notifica non consentire l'individuazione del nucleo della censura (Cass. 10524/2017) poiché non viene argomentato in alcun modo sulle relative ragioni in fatto ed in diritto.
3.3.- Dalla notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento consegue la loro intervenuta definitività per mancata impugnazione entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92. Ne consegue l'inammissibilità del motivo ricorso in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D lgs 546/92, a mente del quale “… Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
4.- Il secondo motivo di ricorso ( ii. “Violazione dell'art 7 dello Statuto del Contribuente (L. n.212/200) per mancanza di chiarezza, oscurità e difficile intelligibilità della richiesta formale di pagamento impugnata") - attinente a vizi dell'atto impugnato - è infondato.
4.1.- La Corte osserva preliminarmente che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato, nei suoi elementi, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente che il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello alcuni dati, fra i quali quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del
D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
4.2.- Inoltre le norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del
2000, articolo 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel Decreto Legislativo n.
32 del 2001(articolo 8, comma 1, lettera a), che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n.
602 cit., articoli 1 e 12), si limitano a richiedere che le iscrizioni a ruolo e le conseguenti cartelle di pagamento contengano soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa. Pertanto, affinchè la cartella di pagamento, conseguente ad un avviso di accertamento, sia adeguatamente motivata, e' sufficiente che contenga un riferimento all'atto impositivo presupposto.
4.3.- Per quanto precede il motivo di ricorso è infondato in quanto la cartella di pagamento impugnata reca chiaro riferimento a: a) ruoli adottati dal Comune impositore;
b) atti impositivi presupposti e loro data di notifica, c) imposte dovute in relazione alle rispettive annualità. Inoltre nessuna norma prevede l'allegazione alla cartella di pagamento degli atti ivi richiamati.
4.4.- Per quanto precede si rigetta il motivo di ricorso in quanto infondato.
5.- il terzo motivo di ricorso (Duplicazione della procedura di esazione in capo all'odierno ricorrente) rimane assorbito.
6.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
7.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna la Società ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dal Comune di Collesano, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.736,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
7.1.- Nulla sulle spese nei confronti dell'ADER rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune resistente, che liquida in Euro 1.736,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
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