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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LU CO, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Emilio Costarella Emilio.costarella§ordineavvocatirc.legalmail - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TKL03T200388 relativo ad IVA,
IRES, IRAP 2017, notificato il 12/6/2023. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del metodo accertativo adottato dall'Ufficio, l'erroneità del calcolo delle imposte accertate e l'illegittimità del diniego alla detrazione delle imposte.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso insistendo per la legittimità del metodo induttivo adottato e la regolarità del calcolo delle imposte ritenute evase, stante la mancanza di documentazione a supporto dei costi esposti in bilancio.
La CGT di primo grado di Viterbo con sentenza n. 353/2024 ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma con declaratoria di nullità della stessa per carenza di motivazione e, nel merito, dichiarazione della parziale illegittimità dell'avviso impugnato, con condanna dell'Ufficio alle spese. Si è costituito l'Ufficio nel presente grado chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, seppure succintamente motivata, fa chiaro riferimento alle risultanze degli accertamenti svolti dalla GdF notificato alla parte il 21/12/2020, integralmente richiamate nell'avviso impugnato, in base ai quali l'Ufficio ha operato la ripresa a tassazione, condividendo e facendo proprie dette risultanze, essendo quindi esplicitate chiaramente le ragioni ed i fatti sui quali è fondato il convincimento del giudice e, quindi, la decisione, con implicito rigetto delle prospettazioni della controparte, con la conseguenza che questa Corte non ravvisa l' ipotesi di nullità della sentenza per omessa motivazione eccepita da parte appellata. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la corte di primo grado ha erroneamente ritenuto corretto il calcolo delle imposte effettuato dall'Ufficio con metodo induttivo.
In particolare l'appellante non contesta l'utilizzo in quanto tale del metodo induttivo, ma la modalità di applicazione del metodo che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe condotto alla determinazione di una non congrua capacità contributiva dell'appellante pari ad € 3.829.341,00.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il diniego del diritto della società alla detrazione dell'imposta. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
I motivi sono infondati.
Risulta dagli accertamenti condotti dalla GdF che all'atto dell'apertura del controllo (19/12/2018), sebbene i militari avessero richiesto l'esibizione della documentazione contabile inerente l'anno di imposta 2017, né il legale rappresentante della società Nominativo_1 sul quale gravava l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni UNICOSC e IRAP 2018 inerenti l'anno di imposta 2017, né il suo Nominativo_2predecessore , legale rappresentante dal 21/9/2017 al 23/5/2018, sul quale gravava l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017, sono stati in grado di esibire la documentazione contabile
Indirizzo_1richiesta inerente il punto vendita di generi alimentari sito in . Esito negativo ha avuto, altresì, la ricerca della documentazione presso il Dott. Nominativo_3 che all'anagrafe tributaria risultava essere depositario delle scritture contabili fin dal 1/1/2005, il quale
Ricorrente_1dichiarava alla GdF di aver esercitato dall'incarico di tenuta delle scritture della il recesso unilaterale per giusta causa fin dal 31/1/2015.
In assenza di documentazione l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito per l'anno
2017.
Risulta in atti che l'ammontare dei ricavi per € 3.829.341,00 risulta dalla dichiarazione UNICOSC 2018 presentata dalla società ed è quindi un dato che proviene dal contribuente in quanto indicato in bilancio. Quanto ai costi dichiarati dalla società contribuente in € 3.588.806,00 gli stessi sono stati disconosciuti dall'Ufficio e ritenuti indeducibili per la totale mancanza di documentazione e di altri elementi probatori dai quali desumere la veridicità degli stessi e, comunque, per la non coerenza degli stessi come ad esempio per la generica voce costi per servizi indicati in € 845.416,00 che, oltre a non essere documentati, sono del tutto incoerenti con l'analoga voce relativa all'anno successivo in cui tali costi si riducono drasticamente ad € 145.892,00, dovendosi in proposito evidenziare che non risultano indicati costi per il personale.
Tuttavia l'Ufficio ai fini della deducibilità dei costi ha inviato questionari ai maggiori fornitori di merce le cui risposte hanno confermato gli importi presenti nello “spesometro”, con la conseguenza che i costi dei quali si è potuta ritenere la deducibilità ammontano soltanto ad € 402.815,82 e ciò sia per quanto concerne la deducibilità ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, mentre ai fini IVA a fronte di operazioni imponibili indicate dalla società nella dichiarazione tardiva presentata per € 3.829.341,00 non è stato possibile detrarre alcun versamento in quanto non effettuato dal contribuente, né imposte detraibili ex art. 19 DPR n. 633/1972. Da tutto quanto sopra emerge, quindi, la legittimità delle riprese effettuate dall'Ufficio di € 822.366,04 per IRES, € 153.277,00 per IRAP ed € 404.043, 00 per IVA e del calcolo effettuato per la determinazione degli ammontari, attesa la piena utilizzabilità dei dati dello “spesometro” sia con riferimento alle infedeli dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, non potendo i dati dello spesometro essere confrontati con la reale situazione attesa la mancanza di ogni documento contabile, sia con riferimento alla omessa dichiarazione IVA, in quanto presentata oltre i termini di legge (Cass. sent. n.
32593/2025). Del tutto irrilevante è poi quanto sostenuto da parte appellata che, in assenza di documentazione ed a fronte di dati dichiarati dalla stessa società, vorrebbe smentire tali dati con quelli dichiarati rispetto ad altri esercizi sia precedenti che successivi a quello oggetto dell'accertamento, in considerazione non solo della autonomia di ogni singolo esercizio ma, soprattutto, perché per l'anno 2017 a parte i dati dichiarati dal contribuente e quelli desunti dallo spesometro, non vi è alcuna documentazione contabile che possa consentire di presumere che l'andamento della redditività nel 2017 possa essere determinata con metodi utilizzati per altri periodi di imposta. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 4.000,00. Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LU CO, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Emilio Costarella Emilio.costarella§ordineavvocatirc.legalmail - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200388/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TKL03T200388 relativo ad IVA,
IRES, IRAP 2017, notificato il 12/6/2023. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del metodo accertativo adottato dall'Ufficio, l'erroneità del calcolo delle imposte accertate e l'illegittimità del diniego alla detrazione delle imposte.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso insistendo per la legittimità del metodo induttivo adottato e la regolarità del calcolo delle imposte ritenute evase, stante la mancanza di documentazione a supporto dei costi esposti in bilancio.
La CGT di primo grado di Viterbo con sentenza n. 353/2024 ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma con declaratoria di nullità della stessa per carenza di motivazione e, nel merito, dichiarazione della parziale illegittimità dell'avviso impugnato, con condanna dell'Ufficio alle spese. Si è costituito l'Ufficio nel presente grado chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, seppure succintamente motivata, fa chiaro riferimento alle risultanze degli accertamenti svolti dalla GdF notificato alla parte il 21/12/2020, integralmente richiamate nell'avviso impugnato, in base ai quali l'Ufficio ha operato la ripresa a tassazione, condividendo e facendo proprie dette risultanze, essendo quindi esplicitate chiaramente le ragioni ed i fatti sui quali è fondato il convincimento del giudice e, quindi, la decisione, con implicito rigetto delle prospettazioni della controparte, con la conseguenza che questa Corte non ravvisa l' ipotesi di nullità della sentenza per omessa motivazione eccepita da parte appellata. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la corte di primo grado ha erroneamente ritenuto corretto il calcolo delle imposte effettuato dall'Ufficio con metodo induttivo.
In particolare l'appellante non contesta l'utilizzo in quanto tale del metodo induttivo, ma la modalità di applicazione del metodo che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe condotto alla determinazione di una non congrua capacità contributiva dell'appellante pari ad € 3.829.341,00.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il diniego del diritto della società alla detrazione dell'imposta. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
I motivi sono infondati.
Risulta dagli accertamenti condotti dalla GdF che all'atto dell'apertura del controllo (19/12/2018), sebbene i militari avessero richiesto l'esibizione della documentazione contabile inerente l'anno di imposta 2017, né il legale rappresentante della società Nominativo_1 sul quale gravava l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni UNICOSC e IRAP 2018 inerenti l'anno di imposta 2017, né il suo Nominativo_2predecessore , legale rappresentante dal 21/9/2017 al 23/5/2018, sul quale gravava l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017, sono stati in grado di esibire la documentazione contabile
Indirizzo_1richiesta inerente il punto vendita di generi alimentari sito in . Esito negativo ha avuto, altresì, la ricerca della documentazione presso il Dott. Nominativo_3 che all'anagrafe tributaria risultava essere depositario delle scritture contabili fin dal 1/1/2005, il quale
Ricorrente_1dichiarava alla GdF di aver esercitato dall'incarico di tenuta delle scritture della il recesso unilaterale per giusta causa fin dal 31/1/2015.
In assenza di documentazione l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito per l'anno
2017.
Risulta in atti che l'ammontare dei ricavi per € 3.829.341,00 risulta dalla dichiarazione UNICOSC 2018 presentata dalla società ed è quindi un dato che proviene dal contribuente in quanto indicato in bilancio. Quanto ai costi dichiarati dalla società contribuente in € 3.588.806,00 gli stessi sono stati disconosciuti dall'Ufficio e ritenuti indeducibili per la totale mancanza di documentazione e di altri elementi probatori dai quali desumere la veridicità degli stessi e, comunque, per la non coerenza degli stessi come ad esempio per la generica voce costi per servizi indicati in € 845.416,00 che, oltre a non essere documentati, sono del tutto incoerenti con l'analoga voce relativa all'anno successivo in cui tali costi si riducono drasticamente ad € 145.892,00, dovendosi in proposito evidenziare che non risultano indicati costi per il personale.
Tuttavia l'Ufficio ai fini della deducibilità dei costi ha inviato questionari ai maggiori fornitori di merce le cui risposte hanno confermato gli importi presenti nello “spesometro”, con la conseguenza che i costi dei quali si è potuta ritenere la deducibilità ammontano soltanto ad € 402.815,82 e ciò sia per quanto concerne la deducibilità ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, mentre ai fini IVA a fronte di operazioni imponibili indicate dalla società nella dichiarazione tardiva presentata per € 3.829.341,00 non è stato possibile detrarre alcun versamento in quanto non effettuato dal contribuente, né imposte detraibili ex art. 19 DPR n. 633/1972. Da tutto quanto sopra emerge, quindi, la legittimità delle riprese effettuate dall'Ufficio di € 822.366,04 per IRES, € 153.277,00 per IRAP ed € 404.043, 00 per IVA e del calcolo effettuato per la determinazione degli ammontari, attesa la piena utilizzabilità dei dati dello “spesometro” sia con riferimento alle infedeli dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, non potendo i dati dello spesometro essere confrontati con la reale situazione attesa la mancanza di ogni documento contabile, sia con riferimento alla omessa dichiarazione IVA, in quanto presentata oltre i termini di legge (Cass. sent. n.
32593/2025). Del tutto irrilevante è poi quanto sostenuto da parte appellata che, in assenza di documentazione ed a fronte di dati dichiarati dalla stessa società, vorrebbe smentire tali dati con quelli dichiarati rispetto ad altri esercizi sia precedenti che successivi a quello oggetto dell'accertamento, in considerazione non solo della autonomia di ogni singolo esercizio ma, soprattutto, perché per l'anno 2017 a parte i dati dichiarati dal contribuente e quelli desunti dallo spesometro, non vi è alcuna documentazione contabile che possa consentire di presumere che l'andamento della redditività nel 2017 possa essere determinata con metodi utilizzati per altri periodi di imposta. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 4.000,00. Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti