Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01820/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6626 del 2025, proposto da
TI Di IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Felato, Luigi Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 663/2025 pubblicata in data 6.06.2025 dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro con statuizione a carico del Ministero resistente notificata a fini esecutivi e a fini di decorrenza del termine breve di appello, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente proponeva il ricorso all’esame con le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva il Ministero con atto di stile.
In data 6 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente rappresentava che, in corso di giudizio, il Ministero aveva attivato la richiesta “carta docenti” come imposto dalla sentenza ottemperanda.
All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2026 il Collegio riservava, quindi, la causa in decisione.
L’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata, come rappresentato da parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della sua natura seriale, oltre che dell’esito del giudizio, devono seguire la soccombenza virtuale, da imputare all’Amministrazione la cui tardiva ottemperanza ha dato luogo alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RU |
IL SEGRETARIO