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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6684/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2734742023 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7864/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soget l'1.6.2023 notificò a Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 273474/23 sul veicolo Ford Focus tg Targa_1 per l'omesso pagamento delle somme oggetto delle seguenti ingiunzioni:
n.106668-2021 notificata il 23-12-2021 per TARI 2014
106669-20121 notificata il 23-12-2021 per TARI 2016 -2017
437000 del 9-9-2021 notificata il 17-9-2021 per TARI 2014 -2015 e 2016
Tributi dovuti al Comune di Castellammare di Stabia.
Il contribuente presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo, deducendo la non debenza delle somme richieste in quanto non possedeva alcun bene in
Castellammare, essendo egli residente nel Comune di Piano di Sorrento alla Indirizzo_1 dal 27 agosto 2009; in subordine chiese che fosse annullata la richeista perché prescritta.
La Soget, intervenuta in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 6952 pronunciata all'udienza del 4.4.2024 e depositata il 6.5.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 500,00 con distrazione al difensore.
I primi giudici rilevarono che le ingiunzioni di pagamento erano state tutte correttamente notificate al Ricorrente_1 e la loro omessa impugnazione aveva determinato il consolidamento della pretesa.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione, della quale ha chiesto a questa Corte la riforma integrale con vittoria di spese, illustrando ulteriormente i motivi di impugnazione con una memoria.
La Soget, intervenuta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la correttezza della decisione sostenendo che, impugnando il preavviso, egli aveva chiesto ex post che fosse accertata la non debenza della tassa e qualifica il petitum come accertamento negativo circa la sussistenza delle condizioni per procedere al fermo ammnistrativo. L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta in primo grado, con riferimento alla notifica delle ingiunzioni di pagamento, risulta che:
la n. ..669 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
la n. 437000 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
la n. 106668 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le notifiche sono regolari e ciò comporta, come affermato dai primi giudici, la irretrattabilità della pretesa.
L'eccezione di non debenza della tassa doveva essere sollevata impugnando le ingiunzioni, cosa che il contribuente non ha fatto.
Non è possibile qualificare l'azione proposta, come fa il ricorrente, come di accertamento negativo, attesa la preesistenza di atti non impugnati e la cristallizzazione della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione al difensore anticipatario.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6684/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2734742023 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7864/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soget l'1.6.2023 notificò a Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 273474/23 sul veicolo Ford Focus tg Targa_1 per l'omesso pagamento delle somme oggetto delle seguenti ingiunzioni:
n.106668-2021 notificata il 23-12-2021 per TARI 2014
106669-20121 notificata il 23-12-2021 per TARI 2016 -2017
437000 del 9-9-2021 notificata il 17-9-2021 per TARI 2014 -2015 e 2016
Tributi dovuti al Comune di Castellammare di Stabia.
Il contribuente presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo, deducendo la non debenza delle somme richieste in quanto non possedeva alcun bene in
Castellammare, essendo egli residente nel Comune di Piano di Sorrento alla Indirizzo_1 dal 27 agosto 2009; in subordine chiese che fosse annullata la richeista perché prescritta.
La Soget, intervenuta in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 6952 pronunciata all'udienza del 4.4.2024 e depositata il 6.5.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 500,00 con distrazione al difensore.
I primi giudici rilevarono che le ingiunzioni di pagamento erano state tutte correttamente notificate al Ricorrente_1 e la loro omessa impugnazione aveva determinato il consolidamento della pretesa.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione, della quale ha chiesto a questa Corte la riforma integrale con vittoria di spese, illustrando ulteriormente i motivi di impugnazione con una memoria.
La Soget, intervenuta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la correttezza della decisione sostenendo che, impugnando il preavviso, egli aveva chiesto ex post che fosse accertata la non debenza della tassa e qualifica il petitum come accertamento negativo circa la sussistenza delle condizioni per procedere al fermo ammnistrativo. L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta in primo grado, con riferimento alla notifica delle ingiunzioni di pagamento, risulta che:
la n. ..669 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
la n. 437000 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
la n. 106668 fu notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le notifiche sono regolari e ciò comporta, come affermato dai primi giudici, la irretrattabilità della pretesa.
L'eccezione di non debenza della tassa doveva essere sollevata impugnando le ingiunzioni, cosa che il contribuente non ha fatto.
Non è possibile qualificare l'azione proposta, come fa il ricorrente, come di accertamento negativo, attesa la preesistenza di atti non impugnati e la cristallizzazione della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 700,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione al difensore anticipatario.