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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4414/2022 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefania De Nardo e dall'avv. Valerio
Beneduce ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora frazione Scalo (CE) alla via
EL IV n. 1, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonella Esposito ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monte di Dio
4, giusta procura allegata alla memoria
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'intimazione di pagamento e alla cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 19.05.2022, n. 028 2022
90038960 42/000, relativa alla cartella di pagamento n. 02820190031850485000, asseritamente notificata in data 19.09.2019 e relativa a contributi dovuti in favore della
[...] per Parte_2
1 gli anni 2012-2013-2014, per la somma complessiva di € 13.970,57, comprensiva di interessi e oneri di riscossione.
Dedotta l'omessa notifica della cartella di pagamento, eccepiva la prescrizione del credito.
Lamentava altresì vizi della notifica e vizi propri dell'intimazione di pagamento, priva di motivazione e degli elementi prescritti dal comma 2 dell'art. 7 della n. 212/2000.
Pertanto, evocava in giudizio l' chiedendo, previa Controparte_1 sospensione dell'esecutività del titolo, di accertare l'illegittimità dell'intimazione opposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento sottesa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva Controparte_1 resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno in via preliminare delineare l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di
Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al
2 giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
3 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica
4 dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
5 Fatte tali premesse, nella specie, il ricorrente ha proposto, da un lato, un'opposizione a ruolo recuperatoria diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito e, dall'altro, ha inteso proporre un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo vizi propri dell'intimazione di pagamento e della relativa notificazione. Invero, l'istante ha dedotto l'omessa notificazione della cartella di pagamento e quindi di aver avuto conoscenza della stessa solo a seguito dell'intimazione di pagamento e ha quindi affermato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantanti dall' , decorsa tra la data di CP_2 maturazione del credito e la notifica dell'intimazione. Congiuntamente a tali doglianze ha poi dedotto la irritualità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata utilizzando un indirizzo pec non estratto dai pubblici registri. Ha altresì eccepito vizi dell'intimazione in quanto priva di motivazione e dei requisiti di cui all'art. 7 comma 2 l. 212/2000.
Fatta tale premessa in ordina alla qualificazione della domanda, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione a ruolo recuperatoria, proposta nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 19.5.2022. Mentre deve dichiararsi l'inammissibilità della esecuzione agli atti esecutivi, non essendo stato rispettato il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione anche in ordine alla dedotta carenza di interesse ad agire per sopravvenuta inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
Venendo dunque all'opposizione recuperatoria, rispetto alla quale sussiste senza dubbio l'interesse ad agire della parte ricorrente potendo il titolo - rappresentato dalla cartella di pagamento - essere posto nuovamente in esecuzione, si osserva che questa è attinente al merito e riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata sicché in tal caso deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'8.03.2022 n. 7514 hanno sottolineato che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre
1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito
6 con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Muovendo dai rilievi che precedono, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
In questa prospettiva, è stato chiarito che “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito,
7 quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr.
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In considerazione di quanto precede e ai conformi principi successivamente ribaditi dai giudici di legittimità (tra le varie, Cass. 11.01.2023 n. 476; Cass. 07.11.2022, n. 32690; Cass.
07.11.2022 n. 32688; Cass. 17.10.2022 n. 30408), non è consentito “recuperare” le scelte difensive iniziali operate dalla parte ricorrente disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e, per l'effetto, la censura relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti in conseguenza dell'omessa notificazione della cartella avanzata nei confronti del concessionario alla riscossione va rigettata.
Quanto alle spese di lite si ritiene che vadano integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della pronuncia e della posizione processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 26.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
AR IO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4414/2022 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefania De Nardo e dall'avv. Valerio
Beneduce ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora frazione Scalo (CE) alla via
EL IV n. 1, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonella Esposito ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monte di Dio
4, giusta procura allegata alla memoria
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'intimazione di pagamento e alla cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 19.05.2022, n. 028 2022
90038960 42/000, relativa alla cartella di pagamento n. 02820190031850485000, asseritamente notificata in data 19.09.2019 e relativa a contributi dovuti in favore della
[...] per Parte_2
1 gli anni 2012-2013-2014, per la somma complessiva di € 13.970,57, comprensiva di interessi e oneri di riscossione.
Dedotta l'omessa notifica della cartella di pagamento, eccepiva la prescrizione del credito.
Lamentava altresì vizi della notifica e vizi propri dell'intimazione di pagamento, priva di motivazione e degli elementi prescritti dal comma 2 dell'art. 7 della n. 212/2000.
Pertanto, evocava in giudizio l' chiedendo, previa Controparte_1 sospensione dell'esecutività del titolo, di accertare l'illegittimità dell'intimazione opposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento sottesa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva Controparte_1 resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno in via preliminare delineare l'articolato sistema di tutele che il contribuente può esercitare, richiamando integralmente la pronuncia della Corte di
Cassazione, sez. VI, del 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al
2 giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
3 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica
4 dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez.
6 n. 14135 del 2019)».
5 Fatte tali premesse, nella specie, il ricorrente ha proposto, da un lato, un'opposizione a ruolo recuperatoria diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito e, dall'altro, ha inteso proporre un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo vizi propri dell'intimazione di pagamento e della relativa notificazione. Invero, l'istante ha dedotto l'omessa notificazione della cartella di pagamento e quindi di aver avuto conoscenza della stessa solo a seguito dell'intimazione di pagamento e ha quindi affermato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantanti dall' , decorsa tra la data di CP_2 maturazione del credito e la notifica dell'intimazione. Congiuntamente a tali doglianze ha poi dedotto la irritualità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata utilizzando un indirizzo pec non estratto dai pubblici registri. Ha altresì eccepito vizi dell'intimazione in quanto priva di motivazione e dei requisiti di cui all'art. 7 comma 2 l. 212/2000.
Fatta tale premessa in ordina alla qualificazione della domanda, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione a ruolo recuperatoria, proposta nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 19.5.2022. Mentre deve dichiararsi l'inammissibilità della esecuzione agli atti esecutivi, non essendo stato rispettato il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione anche in ordine alla dedotta carenza di interesse ad agire per sopravvenuta inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
Venendo dunque all'opposizione recuperatoria, rispetto alla quale sussiste senza dubbio l'interesse ad agire della parte ricorrente potendo il titolo - rappresentato dalla cartella di pagamento - essere posto nuovamente in esecuzione, si osserva che questa è attinente al merito e riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata sicché in tal caso deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'8.03.2022 n. 7514 hanno sottolineato che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre
1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito
6 con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Muovendo dai rilievi che precedono, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
In questa prospettiva, è stato chiarito che “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito,
7 quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr.
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In considerazione di quanto precede e ai conformi principi successivamente ribaditi dai giudici di legittimità (tra le varie, Cass. 11.01.2023 n. 476; Cass. 07.11.2022, n. 32690; Cass.
07.11.2022 n. 32688; Cass. 17.10.2022 n. 30408), non è consentito “recuperare” le scelte difensive iniziali operate dalla parte ricorrente disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e, per l'effetto, la censura relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti in conseguenza dell'omessa notificazione della cartella avanzata nei confronti del concessionario alla riscossione va rigettata.
Quanto alle spese di lite si ritiene che vadano integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della pronuncia e della posizione processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 26.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
AR IO
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