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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 659/2025 L.P. Il Giudice, Dott. HE NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SIRINGO CRISTIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. ANGELINI JACOPO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 659 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Settembrini, 28, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Siringo che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E P.I. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), via Molise, 9, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Angelini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.5.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia:
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (o pieno, se contestata l'entità dell'orario), intercorso tra la ricorrente e la resistente dal 15.10.2024 al 28.1.2025; 2. Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, a la somma di euro 1.156,75, oltre interessi e rivalutazione al Parte_1 soddisfo, a titolo di differenze retributive, rateo 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività soppresse, non corrisposte per il periodo dal 15.10.2024 al 28.1.2025, od in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
3. Accertata e dichiarata poi la illegittimità del licenziamento, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 6 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di euro 80,21, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5. Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, alla somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
6. Condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro 1.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
7. Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite”. La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.10.2024, in assenza di un contratto scritto, con orario part-time di 3 ore giornaliere (dalle 10.00 alle 13.00), per cinque giorni alla settimana, svolgendo mansioni di impiegata, tipiche del livello 1.2 del CCNL Assicurazioni di settore applicabile;
che il rapporto si protraeva fino al 28.1.2025 senza la corresponsione di regolare retribuzione ed il versamento dei contributi, nonché in assenza di formale assunzione;
che il rapporto lavorativo si interrompeva verbalmente con licenziamento orale da parte del datore di lavoro;
di non aver mai goduto di festività, ferie e permessi;
di non aver ricevuto la retribuzione dovuta, la 13° mensilità, la 14° mensilità, il TFR ed il pagamento dei contributi previdenziali. Ciò posto in fatto, in diritto ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, da presumersi a tempo pieno in assenza di forma scritta, rivendicando € 1.156,75 a titolo di differenze retributive, € 80,21 per TFR e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di € 1.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 1.000,00 per danno non patrimoniale. Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi;
2) nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 nonché perché priva di elementi e/o riscontri probatori;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. La società resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata dalla resistente è fondata e va pertanto accolta. Come noto l'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 2732/2008; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Con l'ulteriore precisazione fornita dalla giurisprudenza secondo la quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, da ultimo, Cass. n. 615/2022; Cass. n. 14379/2020). La coerente applicazione delle premesse di diritto sin qui svolte alla fattispecie di causa fonda la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo. La parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente in assenza di qualsiasi formalizzazione, chiedendo l'accertamento della subordinazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributivo, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso ed al risarcimento del danno non patrimoniale. La , tuttavia, ha totalmente omesso di dedurre l'assoggettamento al potere direttivo Pt_1 del datore di lavoro, nonché di indicare chi, in concreto, le desse le direttive e le circostanze fattuali che avrebbero determinato la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In tema è solo il caso di rammentare che per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. n. 8883/2017). Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro – potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini – oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014). Nella specie la ricorrente: 1) non ha dedotto il proprio assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che, come evidenziato, rappresenta il tratto essenziale e qualificante della subordinazione;
2) non ha individuato la persona dalla quale provenivano le direttive lavorative;
3) non ha indicato le circostanze fattuali dalle quali desumere il vincolo di soggezione al potere direttivo datoriale. Alla luce delle esposte considerazioni, va dichiarata la nullità del ricorso ex art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda. La natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Viterbo, 17.12.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
HE NU
Proc. R.G.L.P. n. 659/2025 L.P. Il Giudice, Dott. HE NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SIRINGO CRISTIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. ANGELINI JACOPO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 659 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Settembrini, 28, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Siringo che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E P.I. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), via Molise, 9, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Angelini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.5.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia:
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (o pieno, se contestata l'entità dell'orario), intercorso tra la ricorrente e la resistente dal 15.10.2024 al 28.1.2025; 2. Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, a la somma di euro 1.156,75, oltre interessi e rivalutazione al Parte_1 soddisfo, a titolo di differenze retributive, rateo 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività soppresse, non corrisposte per il periodo dal 15.10.2024 al 28.1.2025, od in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
3. Accertata e dichiarata poi la illegittimità del licenziamento, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 6 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di euro 80,21, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5. Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, alla somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
6. Condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro 1.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
7. Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite”. La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.10.2024, in assenza di un contratto scritto, con orario part-time di 3 ore giornaliere (dalle 10.00 alle 13.00), per cinque giorni alla settimana, svolgendo mansioni di impiegata, tipiche del livello 1.2 del CCNL Assicurazioni di settore applicabile;
che il rapporto si protraeva fino al 28.1.2025 senza la corresponsione di regolare retribuzione ed il versamento dei contributi, nonché in assenza di formale assunzione;
che il rapporto lavorativo si interrompeva verbalmente con licenziamento orale da parte del datore di lavoro;
di non aver mai goduto di festività, ferie e permessi;
di non aver ricevuto la retribuzione dovuta, la 13° mensilità, la 14° mensilità, il TFR ed il pagamento dei contributi previdenziali. Ciò posto in fatto, in diritto ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, da presumersi a tempo pieno in assenza di forma scritta, rivendicando € 1.156,75 a titolo di differenze retributive, € 80,21 per TFR e chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di € 1.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 1.000,00 per danno non patrimoniale. Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi;
2) nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 nonché perché priva di elementi e/o riscontri probatori;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. La società resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. formulata dalla resistente è fondata e va pertanto accolta. Come noto l'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 2732/2008; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Con l'ulteriore precisazione fornita dalla giurisprudenza secondo la quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, da ultimo, Cass. n. 615/2022; Cass. n. 14379/2020). La coerente applicazione delle premesse di diritto sin qui svolte alla fattispecie di causa fonda la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo. La parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente in assenza di qualsiasi formalizzazione, chiedendo l'accertamento della subordinazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributivo, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso ed al risarcimento del danno non patrimoniale. La , tuttavia, ha totalmente omesso di dedurre l'assoggettamento al potere direttivo Pt_1 del datore di lavoro, nonché di indicare chi, in concreto, le desse le direttive e le circostanze fattuali che avrebbero determinato la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In tema è solo il caso di rammentare che per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. n. 8883/2017). Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro – potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini – oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014). Nella specie la ricorrente: 1) non ha dedotto il proprio assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che, come evidenziato, rappresenta il tratto essenziale e qualificante della subordinazione;
2) non ha individuato la persona dalla quale provenivano le direttive lavorative;
3) non ha indicato le circostanze fattuali dalle quali desumere il vincolo di soggezione al potere direttivo datoriale. Alla luce delle esposte considerazioni, va dichiarata la nullità del ricorso ex art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda. La natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Viterbo, 17.12.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
HE NU