Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto da
CA PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vasto n. 13/2024, depositata e resa pubblica il 19.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 266/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in data 9 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione ha rappresentato che la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza è stata integralmente eseguita, atteso che in data 12 gennaio 2026 sono state accreditate sul borsellino elettronico della ricorrente le somme alla medesima spettanti in forza della sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Vasto, e ha concluso affinché venga dichiarata la cessata la materia del contendere previa condanna alle spese a carico della parte ricorrente;
Considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente;
Considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Considerato, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme alla medesima spettanti è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SO, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
VA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | PA SO |
IL SEGRETARIO