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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
RI AN, LA
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13101/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030103422 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030103422 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030300014 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030300014 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Roma il 26/10/2023 n. 13101/23 con cui è stato rigettato il proprio ricorso avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito dichiarato dalla stessa per i periodi di imposta 2016 e
2017. Il primo giudice ha ritenuto che i costi fatturati da due società svizzere non fossero effettivi e inerenti in relazione a servizi e prestazioni resi dalle due società svizzere in favore della Ricorrente_1. Propone appello la Ricorrente_1 sulla base dei seguenti motivi: difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà, motivazione apparente;
difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà in relazione all'errata interpretazione dell'amministrazione rispetto all'applicabilità del principio di competenza e del concetto di inerenza nonché alla discrasia tra l'inerenza e l'anti economicità dell'operazione; insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'erronea applicazione del principio di inversione dell'onere probatorio. Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Come previsto dall'articolo 109 Tuir, ai fini fiscali i componenti negativi del reddito devono essere contemporaneamente certi nell'esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare nonché idoneamente documentati.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide,
“In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé”9 (Cfr. Cass.24880/2022).
La Corte ritiene che i costi dichiarati non possano essere ritenuti effettivi per l'assenza di documentazione contabile ed extracontabile (quest'ultima non prodotta all'Ufficio in quanto non in possesso della società poiché contenuta in pc formattati, secondo le giustificazioni della società stessa). Analogamente non possono ritenersi inerenti rispetto all'oggetto sociale né risulta che il contribuente abbia provato, neanche per presunzioni, la predetta inerenza mentre appaiono fondate le ragioni poste a sostegno del proprio accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare in riferimento ai costi indicati dalla Società_1, la Corte ritiene corretta la valutazione di inesistenza degli stessi fatta dall'Ufficio sulla base di diversi elementi quale quello che il contratto sottoscritto tra la Ricorrente_1 e la Società_1 per un importo di 486.600,00 euro fosse stato sottoscritto a distanza di 5 giorni dalla costituzione di quest'ultima e che, nei 15 giorni antecedenti, la stessa Società_1 avrebbe fatto un accordo con la Società_2 Società_2, cioè con l'altra società per la quale vengono contestati i costi dichiarati dalla Ricorrente_1. Inoltre, come indicato nell'avviso di accertamento, presso l'indirizzo della medesima società risultavano iscritte altre 80 aziende attive il cui presidente del consiglio di amministrazione svolge incarichi direttivi in altre 11 società. Ancora. L'oggetto delle prestazioni fornite dalla Società_1 alla Ricorrente_1 srl non appare congruo con lo scopo della società avendo la Ricorrente_1 come oggetto sociale il reperimento, l'elaborazione e la gestione di dati provenienti dall'agenzia delle entrate - ufficio del catasto e la Key
Società_1, invece, la fornitura di consulenza finanziaria e strategica globale compresa l'intermediazione e il commercio di beni di ogni genere. Da ultimo, le fatture emesse dalla Società_1 nel 2017 nei confronti della Ricorrente_1 sono di importo superiore al valore della produzione totale della Società_1 nello stesso anno. Per quanto riguarda l'altra società, la Società_2 Società_2 deve rilevarsi che è attualmente in liquidazione;
era attiva nel settore delle organizzazioni associative nca il cui scopo era “la promozione della pace e della sicurezza nel mondo nonché l'informazione ai governi e alle popolazioni dei problemi posti dalle crisi politiche ed economiche” dunque l'oggetto delle prestazioni fornite alla Ricorrente_1 non appare in alcun modo congruo rispetto allo scopo sociale di quest'ultima; due fatture relative al 2017 risultano contabilizzate 10 mesi dopo;
infine, anche in questo caso, non è stata rinvenuta documentazione extracontabile in quanto, secondo quanto dichiarato dalla Società medesima, il pc che la conteneva è stato formattato. L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 9.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
RI AN, LA
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13101/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030103422 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030103422 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030300014 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030300014 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Roma il 26/10/2023 n. 13101/23 con cui è stato rigettato il proprio ricorso avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito dichiarato dalla stessa per i periodi di imposta 2016 e
2017. Il primo giudice ha ritenuto che i costi fatturati da due società svizzere non fossero effettivi e inerenti in relazione a servizi e prestazioni resi dalle due società svizzere in favore della Ricorrente_1. Propone appello la Ricorrente_1 sulla base dei seguenti motivi: difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà, motivazione apparente;
difetto di motivazione, insufficienza e contraddittorietà in relazione all'errata interpretazione dell'amministrazione rispetto all'applicabilità del principio di competenza e del concetto di inerenza nonché alla discrasia tra l'inerenza e l'anti economicità dell'operazione; insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'erronea applicazione del principio di inversione dell'onere probatorio. Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Come previsto dall'articolo 109 Tuir, ai fini fiscali i componenti negativi del reddito devono essere contemporaneamente certi nell'esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare nonché idoneamente documentati.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide,
“In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé”9 (Cfr. Cass.24880/2022).
La Corte ritiene che i costi dichiarati non possano essere ritenuti effettivi per l'assenza di documentazione contabile ed extracontabile (quest'ultima non prodotta all'Ufficio in quanto non in possesso della società poiché contenuta in pc formattati, secondo le giustificazioni della società stessa). Analogamente non possono ritenersi inerenti rispetto all'oggetto sociale né risulta che il contribuente abbia provato, neanche per presunzioni, la predetta inerenza mentre appaiono fondate le ragioni poste a sostegno del proprio accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare in riferimento ai costi indicati dalla Società_1, la Corte ritiene corretta la valutazione di inesistenza degli stessi fatta dall'Ufficio sulla base di diversi elementi quale quello che il contratto sottoscritto tra la Ricorrente_1 e la Società_1 per un importo di 486.600,00 euro fosse stato sottoscritto a distanza di 5 giorni dalla costituzione di quest'ultima e che, nei 15 giorni antecedenti, la stessa Società_1 avrebbe fatto un accordo con la Società_2 Società_2, cioè con l'altra società per la quale vengono contestati i costi dichiarati dalla Ricorrente_1. Inoltre, come indicato nell'avviso di accertamento, presso l'indirizzo della medesima società risultavano iscritte altre 80 aziende attive il cui presidente del consiglio di amministrazione svolge incarichi direttivi in altre 11 società. Ancora. L'oggetto delle prestazioni fornite dalla Società_1 alla Ricorrente_1 srl non appare congruo con lo scopo della società avendo la Ricorrente_1 come oggetto sociale il reperimento, l'elaborazione e la gestione di dati provenienti dall'agenzia delle entrate - ufficio del catasto e la Key
Società_1, invece, la fornitura di consulenza finanziaria e strategica globale compresa l'intermediazione e il commercio di beni di ogni genere. Da ultimo, le fatture emesse dalla Società_1 nel 2017 nei confronti della Ricorrente_1 sono di importo superiore al valore della produzione totale della Società_1 nello stesso anno. Per quanto riguarda l'altra società, la Società_2 Società_2 deve rilevarsi che è attualmente in liquidazione;
era attiva nel settore delle organizzazioni associative nca il cui scopo era “la promozione della pace e della sicurezza nel mondo nonché l'informazione ai governi e alle popolazioni dei problemi posti dalle crisi politiche ed economiche” dunque l'oggetto delle prestazioni fornite alla Ricorrente_1 non appare in alcun modo congruo rispetto allo scopo sociale di quest'ultima; due fatture relative al 2017 risultano contabilizzate 10 mesi dopo;
infine, anche in questo caso, non è stata rinvenuta documentazione extracontabile in quanto, secondo quanto dichiarato dalla Società medesima, il pc che la conteneva è stato formattato. L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 9.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.