Art. 27.
I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonche' per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto; del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.
I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonche' per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto; del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.